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Attualità

Omessa presentazione Redditi 2022:
ravvedimento entro il 28 febbraio

La dichiarazione tardiva, cioè quella trasmessa entro novanta giorni dal termine ordinario, sconta la sanzione fissa di 250 euro, così come previsto per il mancato invio in assenza di debito d'imposta

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Il prossimo martedì, 28 febbraio, è l’ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro i quali, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, che non hanno presentato i rispettivi modelli Redditi 2022 entro il termine regolamentare dello scorso 30 novembre, per rimediare all’omissione mediante ravvedimento operoso. L’omessa dichiarazione, infatti, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997).

In realtà, in base all’articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998, si dovrebbero considerare omesse le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, ma in questo caso, ai fini del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), si applica quanto previsto dall’Agenzia nella circolare n. 42/2016, emanata all’indomani della revisione dell’istituto agevolativo operata dal Dlgs . n 185/2015. In tale documento di prassi, al punto 2.2.3, infatti, l’amministrazione precisa che “la dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997 (misura applicabile dopo l'entrata in vigore del decreto sanzioni in luogo della precedente, pari a euro 258), prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa”.
Pertanto, in caso di eventuali mancati o parziali versamenti delle imposte – in acconto e/o a saldo – risultanti dalla regolarizzata dichiarazione 2022, è necessario ravvedere anche questi sulla base delle indicazioni contenute nel richiamato articolo 13 – che detta la misura delle dovute sanzioni ridotte – con l’aggiunta degli interessi legali. A tal proposito, ricordiamo che, dal 1° gennaio 2023, la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% (Dm Mef del 13 dicembre 2022).

Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, oppure nell’ipotesi di F24 a saldo zero, il modello deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate). Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
La sanzione deve essere versata mediante modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

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