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Attualità

Le Onlus: agevolazioni previste dalla legge - 1

Non rilevano ai fini Iva le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali

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In considerazione della natura solidaristica delle Onlus (secondo quanto è stato posto in evidenza anche nella recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate 21 dicembre 2006, n. 146/E), le quali, sostanzialmente, sostituiscono il soggetto pubblico nell’erogazione di prestazioni a vantaggio di talune categorie “svantaggiate”, il legislatore ha inteso approntare una serie di specifiche norme agevolative, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e delle imposte indirette.
Inoltre, rientra tra i compiti dell’Amministrazione (ossia dell’Agenzia delle entrate) la puntuale verifica della sussistenza dei requisiti – particolarmente stringenti – che devono obbligatoriamente sussistere per accedere al regime delle Onlus.

Imposte sui redditi
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra le attività istituzionali delle Onlus, indicate al comma 1, lettera a), articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, che sono quelle finalizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e le attività a queste connesse; tale diversificazione rileva anche ai fini fiscali. Infatti:

  • le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono quindi completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi
  • le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

L'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), del Dpr 600/1973, ha sancito l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.
Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus sono assoggettate all'Ires relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi (anche tali soggetti rientrano infatti nell’alveo degli enti non commerciali residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir).

Società cooperative
Il regime della decommercializzazione per le attività istituzionali non risulta applicabile alle Onlus che siano anche cooperative, comprese le cooperative sociali.
Per tali soggetti, anche se sono destinatari delle altre disposizioni agevolative in materia di Onlus, resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal titolo III del Dpr 601/1973 e dall'articolo 12 della legge 904/1977.

Ritenute alla fonte
L'articolo 16, comma 1, Dlgs 460/1997, ha stabilito che “sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Tale disposizione prevede l'esonero dalla ritenuta del 4 per cento stabilita sui contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, da regioni, province, comuni e altri enti pubblici; essa è applicabile anche nei confronti delle società cooperative Onlus.
Con riferimento ai redditi di capitale corrisposti alle Onlus, il comma 2 dello stesso articolo 16 ha disposto che su di essi le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo d’imposta (e non d’acconto), e non si applica l'articolo 5, comma 1, Dlgs 1/4/1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Da ciò consegue che anche i redditi in parola (“interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti”) non concorrono al reddito d’impresa, e pertanto l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento assolta non è scomputabile.
Tale previsione non riguarda le società cooperative, comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo, in quanto enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir, è formato da un'unica categoria reddituale, quella del reddito d'impresa.

Agevolazioni Iva
La lettera a) dell’articolo 14, Dlgs 460/1997, ha modificato l'articolo 3, comma 3, primo periodo, Dpr 633/1972, relativo all’individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo le parole “solidarietà sociale”, le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
A seguito di tale modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell'Iva le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus.
La successiva lettera b) del medesimo articolo 14 individua le cessioni di beni effettuate in favore delle Onlus, nonché le attività poste in essere da tali enti, che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972.
Per effetto della modifica dell'articolo 10, n. 12) in esame, risultano esenti dall'Iva le cessioni di beni, previste dall'articolo 2, n. 4), Dpr n. 633/1972, per le quali l'imprenditore ha operato la detrazione all'atto dell'acquisto o dell'importazione, effettuate in favore delle Onlus.
Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa rimangono comunque escluse dal campo di applicazione del tributo, comprese quelle effettuate nei confronti delle Onlus, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h), e dell'articolo 2, n. 4), Dpr 633/1972.
A seguito delle modifiche apportate ai nn. 15), 19), 20) e 27-ter) dell'articolo 10, Dpr 633/1972, le esenzioni dall'Iva si estendono alle Onlus, nei limiti delle attività loro consentite.

Prestazioni esenti
Le prestazioni esenti da Iva e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti:

  • prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati (articolo 10, n. 15)
  • prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (articolo 10, n. 19)
  • prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi (articolo 10, n. 20)
  • prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese direttamente (articolo 10, n. 27-ter).

Soggetti agevolati
La circolare 168/E/1998 evidenzia che sono individuati come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie agevolate ai fini Iva solo alcuni dei soggetti considerati dall'articolo 10, comma 2, lettera a), Dlgs 460/1997.
Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale alla circostanza che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della più ampia categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei confronti di soggetti svantaggiati non menzionati nell’articolo 10, n. 27-ter), del Dpr n. 633/1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto rimanendo, quindi, assoggettate a imposta con applicazione della aliquota ordinaria.

1 – continua. La seconda puntata sarà pubblicata mercoledì 28

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