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Attualità

Le Onlus: requisiti, attività e vincoli (2)

Vanno perseguite esclusivamente finalità di solidarietà sociale

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Finalità di solidarietà sociale
L'articolo 10, comma 1, lettera b), Dlgs 460/1997, stabilisce che le Onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell'articolo 10, comma 1, lettera a).
Secondo il predetto comma 2, in particolare, "si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari
".

Il successivo comma 3 precisa che "le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2".

Il comma 4 aggiunge che "a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato".

Settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari
Tali settori sono i seguenti:

  • assistenza sanitaria
  • istruzione
  • formazione
  • sport dilettantistico
  • promozione della cultura e dell'arte
  • tutela dei diritti civili.

Secondo il predetto comma 2 dell'articolo in esame, in tali settori sono perseguite finalità solidaristiche solo se l'attività a essi relativa è diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

  • soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
  • componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio complessivo inteso a individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

  • disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee
  • tossicodipendenti
  • alcolisti
  • indigenti
  • anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico
  • abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza
  • profughi
  • immigrati non abbienti.

Settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti
Come precisato dal comma 4, articolo 10, Dlgs 460/1997, si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:

  • attività di assistenza sociale e socio-sanitaria
  • beneficenza
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
  • tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
  • attività di promozione della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

Attività connesse
L'articolo 10, comma 1, lettera c), del Dlgs 460/1997 vieta alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione di attività direttamente connesse: "Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse".
La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali:

  1. attività analoghe a quelli istituzionali
  2. attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Attività analoghe a quelle istituzionali
Nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, le finalità di solidarietà sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori, si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette condizioni, sempreché vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dalla norma.

Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse
Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
E' da considerare attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa del Dlgs 460/1997, fonti per il "reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali" dell'organizzazione.
Il concetto di accessorietà per natura o di attività integrative comporta che l'attività di reperimento dei fondi non può costituire un'autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell'attività istituzionale e in stretta connessione con quest'ultima.

Condizioni e limiti per l'esercizio delle attività connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 stabilisce la relazione che deve intercorrere fra l'attività istituzionale, che deve restare l'attività principale, e le attività connesse.
La norma dispone che "l'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione".
In sostanza, sono consentite alle Onlus le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale
  2. i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata venerdì 26; la prima è su FISCOoggi di mercoledì 24

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