Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Onorari dei sanitari “ospitati”:
per l’ospitante è ora di riepilogare

La comunicazione dei compensi riscossi per le prestazioni dei professionisti “autonomi” comincia dal modello Ssp e passa necessariamente da Entratel o Fisconline

immagine
Le strutture sanitarie private, tenute alla riscossione accentrata delle parcelle dei medici, per l’attività di lavoro autonomo prestata nei locali delle stesse, entro il 30 aprile devono comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i compensi complessivamente riscossi lo scorso anno in nome e per conto di ciascun professionista, medico o paramedico.
Per le strutture in argomento si tratta di un adempimento rilevante solo ai fini del monitoraggio, poiché, fiscalmente parlando, le somme fanno parte del reddito dei singoli professionisti: sono questi, infatti, che fatturano direttamente le prestazioni ai pazienti.
 
L’obbligo di:
  • riscuotere i compensi
  • registrare gli importi, annotando distintamente, per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
  • riversare a ciascun medico o paramedico le somme riscosse, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i relativi riferimenti, in caso di versamenti alternativi al contante (per esempio, assegni o carte di credito)
  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare,
riguarda, in particolare, le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro e con qualsiasi forma giuridica organizzativa, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e ospitano, mettono a disposizione, o concedono in affitto i propri locali per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
 
Senza riscossione unitaria, niente comunicazione
Tutto è cominciato con la Finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 296/2006) e, da allora, con tempestivi interventi di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fugato ogni dubbio su alcune situazioni particolari, chiarendo ad esempio che la riscossione accentrata non avviene per i compensi dovuti al medico di base per l’attività prestata in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (risoluzione n. 304/2008) e, quindi, tali importi non rientrano nella comunicazione.
In tale ipotesi, infatti, il professionista agisce per soddisfare le finalità istituzionali del Servizio dirette a tutelare la salute pubblica, e l’onere economico della prestazione è a carico del Ssn, nei confronti del quale il professionista emette la fattura.
 
Va ricordato poi che la riscossione unitaria (e la conseguente comunicazione) interessa esclusivamente i compensi per attività che danno origine a redditi di lavoro autonomo, cioè “prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente” (circolare n. 13/2007).
Ne consegue che sono esclusi dall’adempimento in scadenza gli incassi per le prestazioni effettuate dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente e quelli derivanti da attività svolte in regime di intramoenia. In quest’ultimo caso, infatti, il medico opera in base a un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente.
 
Entrando nel vivo della comunicazione, ricordiamo che va utilizzato il modello Ssp (Comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private), reperibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
Dopo la compilazione, si passa all’invio on line (per le due operazioni è disponibile il software Cossp105): i canali da “percorrere” sono Entratel o Fisconline.
La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite intermediario.
I dettagli (comprese le situazioni particolari che si determinano quando la struttura è oggetto di operazione straordinaria o passa a nuova gestione mortis causa) sulla redazione e sulla presentazione del modello sono spiegati a chiare lettere nelle istruzioni.
 
In caso di mancata trasmissione oppure di comunicazione di dati incompleti o errati, è prevista una sanzione amministrativa tra 258 e 2.066 euro (articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/onorari-dei-sanitari-ospitati-lospitante-e-ora-riepilogare