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Attualità

Operativo il regime delle collegate estere

Ovvero il provvedimento di attuazione del regime di tassazione delle società estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 2006 del decreto ministeriale di attuazione del regime di tassazione delle società estere collegate localizzate nei Paesi a fiscalità privilegiata, di cui all’articolo 168 del Tuir, rende operativo lo stesso regime per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’importanza del decreto dell’Economia e delle Finanze
La tassazione del reddito delle imprese estere collegate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata è stata introdotta, nell’ordinamento giuridico italiano, dall’articolo 168 del Tuir in vigore dal 1° gennaio 2004. Tuttavia, tenuto conto che il comma 4 del predetto articolo 168 nel condizionare l’attuazione all’emanazione di un decreto ministeriale attuativo è stato necessario procrastinare l’operatività della norma. In tal senso si è espressa, in particolare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 3 giugno 2005, n. 72.

Il regime delle collegate estere
Ai sensi dell’articolo 168, comma 1 del Tuir e per effetto del suo esplicito richiamo all’articolo 167, un "soggetto residente in Italia che detiene direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento (ridotto al 10 per cento nell’ipotesi di società quotate in borsa) agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato", il reddito ivi conseguito dal soggetto partecipato è imputato, in proporzione alla partecipazione, al soggetto residente. La predetta tassazione per trasparenza non si estende ai soggetti partecipati localizzati fuori dai Paesi a fiscalità privilegiata ma ivi operanti tramite stabili organizzazioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto, la black list di riferimento è quella contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001 già utilizzata per le imprese estere controllate di cui all’articolo 167 del Tuir. Lo stesso articolo 1 chiarisce che per soggetti residenti, devono intendersi i titolari e non di reddito d’impresa. Se il soggetto è una persona fisica, la quota di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto anche delle eventuali partecipazioni agli utili possedute dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo.

Le modalità di tassazione
Per la determinazione del reddito da imputare al soggetto residente, occorre considerare, nel limite della quota di partecipazione, il maggiore importo tra l’utile di bilancio precedente all’applicazione delle imposte e il reddito presunto calcolato in base a criteri molto simili a quelli utilizzati nella disciplina delle società di comodo. Analogamente a quanto avviene per le imprese estere controllate, il reddito di quelle estere collegate deve essere sottoposto a tassazione separata, in capo ai soggetti partecipanti residenti, con l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Il credito d’imposta
Inoltre l’articolo 3 del regolamento, confermando la regola dettata dal comma 6 dell’articolo 167 del Tuir, riconosce, a favore del soggetto partecipante residente in Italia, un credito d’imposta, da determinare ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, per le imposte assolte dal soggetto estero collegato in relazione agli utili conseguiti nel Paese a fiscalità privilegiata. Per quanto concerne, poi, i dividendi distribuiti dalle estere collegate, viene stabilito, come per le controllate, che tali utili non concorrano alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino a concorrenza del reddito della Cfc che, anche in esercizi precedenti, è stato già incluso nel reddito dei soggetti residenti. Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, per la distribuzione dei suddetti dividendi, possono, inoltre, essere portate in detrazione dall’imposta italiana (riferita soltanto al reddito Cfc) quale credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir.

L’interpello
Secondo quanto disposto dal comma 5 del più volte citato regolamento di attuazione, le disposizioni relative al comma 1 dell’articolo 168 del Tuir (imputazione dei redditi delle Cfc in capo ai soggetti residenti partecipanti) non si applicano se il soggetto residente dimostra, tramite procedura di interpello preventivo, che: a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale (tramite una struttura idonea) come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede, oppure b) i redditi conseguiti dalle citate partecipate estere sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento, in Stati o territori non inclusi nella black list di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2001 e che sono qui sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.

Le modalità di presentazione
L’interpello deve essere presentato, dal soggetto residente, all’Agenzia delle Entrate, direzione Normativa e Contenzioso, per il tramite della direzione regionale delle Entrate territorialmente competente prima di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale ritiene disapplicabile l’articolo 168, comma 1 del Tuir. Il mancato rispetto della condizione di preventività non preclude la possibilità di acquisire il parere dell’Agenzia, ma, in tal caso, l’eventuale accoglimento dell’istanza determinerà una decorrenza per la disapplicazione valida per il periodo d’imposta successivo alla comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia. Decorsi 120 giorni senza che l’Agenzia delle Entrate abbia espresso il proprio parere, l’istanza deve considerarsi accolta, con la conseguenza che alla società collegata estera, cui è riferita l’istanza di interpello, possono disapplicarsi le disposizioni dell’articolo 168, comma 1 del Tuir.

Conclusioni
In conclusione, il contribuente, per poter disapplicare le disposizioni dell’articolo 168, comma 1 del Tuir, dovrà, necessariamente, inoltrare una preventiva istanza all’Agenzia delle Entrate e soltanto in caso di accoglimento, da parte di quest’ultima, in via esplicita o mediante silenzio-assenso, potrà ritenere superata la presunzione legislativa che suppone conseguiti dalla società residente, i redditi prodotti dalla collegata nel paradiso fiscale.
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