Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Operatori agricoli e modello Iva (2)

Istruzioni per la compilazione

_678.jpg

Nel quadro VE della dichiarazione Iva 2006 sono inserite tre sezioni al fine di indicare le operazioni attive poste in essere dai soggetti passivi d'imposta.
Le prime due sezioni rilevano al loro interno anche le operazioni effettuate dagli operatori del settore agricolo.
A tale proposito, nella Sezione 1 sono individuate le operazioni indicate nel settimo comma, articolo 34 del Dpr n. 633/72; in altre parole, i conferimenti a cooperative ed enti effettuati da produttori in regime speciale con applicazione delle percentuali di compensazione (articolo 34, comma 2, lettera c).
Inoltre, in tale sezione sono presenti le cessioni da parte di quei soggetti che hanno operato sulla base del regime agricolo di "esonero", vale a dire con volume d'affari inferiore a 2.582,28 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di cui alla prima parte della tabella A.
Tale limite è elevato a 7.746,86 euro per i produttori che esercitino la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, facendo riferimento all'ultimo censimento ufficiale, ovvero nei centri abitati, con meno di 500 abitanti, che sono stati ricompresi e individuati nell'ambito degli altri comuni montani, a opera delle rispettive regioni, come previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Secondo la previsione normativa del comma 6 dell'articolo 34 del Dpr 633/72, i suddetti soggetti "sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39".
Il ministero delle Finanze (risoluzione n. 445126 del 25/3/1991) stabilì, tuttavia, che i soggetti in questione sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 35 (dichiarazione di inizio attività), "con conseguente attribuzione del numero di partita Iva".

Il citato comma 6 contiene altre due rilevanti previsioni normative:

  1. i cessionari o committenti dei beni prodotti dai soggetti in questione devono emettere fattura (autofattura), "indicandovi la relativa imposta", che viene consegnata agli stessi e registrata nel registro degli acquisti. In questo modo l'imposta è detraibile
  2. l'imposta è applicata dai cessionari, se trattasi di cessione di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A, secondo le cosiddette "percentuali di compensazione" previste dai decreti interministeriali.

I soggetti in questione utilizzano la Sezione 1 solo se durante l'anno hanno effettuato cessioni di prodotti, compresi nella prima parte della Tabella A, per una percentuale inferiore ai 2/3, vale a dire, se hanno effettuato cessioni di prodotti diversi per un ammontare superiore a 1/3.
In relazione al superamento dell'ammontare di 1/3 delle operazioni diverse, le istruzioni allegate alla dichiarazione 2006, mutuando dalla circolare n. 328/E del 24/12/1997, specificano che deve essere compilata la sezione 1 del quadro VE.
In pratica, "per tali soggetti che alla fine dell'anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici resta ferma per l'intero anno solare l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse (queste ultime da indicare nella Sezione 2)".

Ricordiamo che, oltre al regime speciale e di esonero, il comma 6 dell'articolo 34 ne individua un'altro che riguarda i produttori con un volume d'affari superiore a 2.582,28 euro e inferiore a 20.658,28 (composto per 2/3 da cessioni di prodotto agricoli di cui alla prima parte della tabella A).
Tale regime (semplificato), pur essendo analogo nell'applicazione al regime speciale, prevede l'esonero dalle liquidazioni periodiche e dai versamenti trimestrali.
Restano fermi gli obblighi di fatturazione e numerazione delle fatture emesse (vedi circolare n. 328/E del 24/12/1997).

Nella sezione 1 gli imponibili devono essere indicati secondo la rispettiva aliquota che corrisponde alle cosiddette "percentuali di compensazione", stabilite dal Dm 12/5/92 e dal decreto interministeriale 30/12/97.
Nella sezione 2 sono, altresì, da indicare, da parte dei produttori agricoli, sia in regime speciale che ordinario, nonché semplificato, le cessioni di prodotti agricoli e ittici per i quali al momento della cessione si rende applicabile l'aliquota propria del singolo bene (e quindi non le percentuali di compensazione).
Inoltre, in tale sezione vanno indicate le cessioni di beni, diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A del Dpr n. 633/72, effettuate dalle imprese agricole miste, nonché le eventuali prestazioni diverse da quelle previste dall'articolo 34-bis.

La determinazione dell'imposta da parte delle imprese in regime speciale, che effettuano anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nella prima parte della tabella A, soggiace alla normativa particolare stabilita dal comma 5 dell'articolo 34.
In pratica essa fissa un rapporto diretto tra detraibilità e operazioni "diverse", per cui queste soltanto fanno scaturire la specifica detrazione.
A tale proposito, sempre la circolare n. 328/E del 1997 precisa che "deve trattarsi dunque di operazioni - e non attività - che rivestano il carattere di occasionalità ed accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola consistente nelle richiamate cessioni di prodotti agricoli e ittici; vale a dire che tali operazioni non debbono in sostanza essere svolte con carattere di sistematicità, ripetitività od organizzazione tale da configurare l'esercizio di una autonoma attività collaterale da assoggettare a norma dell'articolo 36, quarto comma , all'obbligo della contabilità separata".

Per le operazioni "diverse", il produttore agricolo è obbligato alla distinta annotazione (in colonne separate o per blocchi di operazioni) nei registri Iva e alla indicazione separata in sede di dichiarazione annuale.
"L'imposta dovuta per le predette operazioni imponibili diverse dovrà essere determinata detraendo analiticamente dall'imposta riscossa per rivalsa per le menzionate operazioni quella relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione di quei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni stesse" (circolare n. 328/E del 1997).
Pertanto, non è ammessa in detrazione l'imposta assolta sui costi indivisibili (ad esempio, spese generali) che non siano imputabili specificatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella A, parte 1.
Infine, nella sezione 2, devono essere indicate le operazioni effettuate dagli operatori "esonerati" che abbiano realizzato cessioni di prodotti "diversi" da quelli indicati nella prima parte della tabella A del Dpr n. 633/72.

Ciò premesso, va rilevato che il calcolo dell'Iva in detrazione avviene mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione e, in particolare per le imprese agricole, compilando la sezione 5, mentre, in caso di attività ex articolo 34-bis o attività di agriturismo, va barrata la sezione 4.
Le istruzioni allegate alla dichiarazione specificano che "su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella".
Quindi se il medesimo soggetto ha necessità di determinare l'Iva secondo due diversi sistemi particolari si dovrà compilare un modulo per ogni regime.

Iva ammessa in detrazione per le imprese agricole
Nel rigo VG50 della sezione 5 è prevista l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta relativi alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate dalle imprese agricole miste e già, peraltro, comprese nella sezione 2 del quadro VE.
Nel successivo rigo VG61 dovrà indicarsi l'imposta detraibile relativa agli acquisti inerenti alle suddette operazioni.
Il rigo VG51 attiene ai passaggi di prodotti agricoli alle cooperative ed enti associativi. Il settimo comma dell'articolo 34 del Dpr n. 633/72, a proposito dei conferimenti a cooperative ed enti da parte di produttori in regime speciale, stabilisce che:

  1. i passaggi dei prodotti, anche se manipolati, si intendono effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori (momento impositivo)
  2. la fattura può essere emessa dagli stessi enti, per conto dei produttori agricoli, ai quali viene consegnato un esemplare della fattura
  3. per i conferimenti da parte di soci in regime ordinario, con prezzo non ancora determinato al momento della consegna, la fatturazione può essere effettuata, dal socio o dall'organismo, entro il mese successivo a quello di determinazione del prezzo; in caso di acconto, la fattura va comunque emessa, anche se il prezzo è da determinare (circolare n. 328/E del 1997).

A tale proposito, l'Amministrazione finanziaria, sempre attraverso la circolare n. 328/97, ha precisato che le percentuali di compensazione possono applicarsi solo se sia il socio conferente che l'organismo conferitario possono applicare il regime speciale di detrazione.
Viceversa, non si applicano le percentuali di compensazione se il socio produttore ha scelto, mediante comunicazione dell'opzione, di applicare l'imposta nei modi ordinari ovvero se analoga opzione è esercitata dall'ente o organismo associativo.
In quest'ultimo caso, si applicheranno le aliquote previste per ogni singolo prodotto.
In tale fattispecie, cioè socio o cooperativa a regime normale, ai menzionati passaggi di prodotti agricoli o ittici, si rendono applicabili le aliquote proprie previste per tali prodotti.
Tuttavia, nel caso in cui il conferente sia in regime di esonero, potranno in ogni caso applicarsi le percentuali di compensazione.

A norma del comma 2, lettera c), dell'articolo 34, la detrazione che potevano effettuare questi organismi soggiaceva al criterio di determinazione percentuale scaturente dal rapporto tra i conferimenti di soci non agevolabili, più gli acquisti e importazioni di prodotti agricoli da parte di terzi, e il totale dei conferimenti, più gli acquisti e importazioni di prodotti agricoli da terzi.
La percentuale di cui sopra va indicata proprio nel rigo VG51 della dichiarazione e si utilizza il prospetto B per la sua determinazione.
Il comma 1 dell'articolo 10 del Dl n. 35 del 14/03/2005 (convertito dalla legge 80 del 14/5/2005) ha modificato la predetta lettera c) del secondo comma dell'articolo 34.
Con tale modifica è stato soppresso il particolare calcolo della detrazione sopra esposta e, pertanto, i soggetti in questione "potranno far valere la detrazione "forfettizzata" applicando le percentuali di compensazione, fissate con decreto ministeriale, sull'intero ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, sempreché rientrino fra quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972" (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/2006).

Ai fini della determinazione del periodo dal quale applicare il nuovo metodo, si ricorda che la circolare n. 1 del 17/1/2006 ha precisato che, poiché il Dl n. 35/2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/3/2005, lo stesso può essere applicato dal 17/3/2005, sebbene a partire dalle operazioni registrate "successivamente al 1° aprile 2005".
A tale proposito, è sottolineato come "il mutamento di regime comporta l'obbligo, previsto dall'articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, di eseguire, in sede di dichiarazione IVA annuale per il 2005, la rettifica della detrazione dell'imposta già effettuata analiticamente per i prodotti acquistati da terzi e non ancora ceduti o utilizzati alla data del 31 marzo 2005".

Nei righi da VG52 a VG58 vengono indicate le operazioni imponibili secondo le percentuali di compensazione corrispondenti (detrazione forfetaria) e in tal modo viene determinata l'Iva detraibile.
Tali operazioni sono quelle già individuate nella sezione 1 del quadro VE, relative ai conferimenti a cooperative ed enti da parte di produttori in regime speciale (articolo 34, comma 2, lettera c), nonché quelle poste in essere da soggetti in regime di esonero che hanno superato la percentuale di 1/3 di prodotti diversi da quelli previsti nella tabella A parte prima, effettuate con l'applicazione delle percentuali di compensazione.
Inoltre, vanno indicate le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota propria di ciascun bene e già indicate nella sezione 2 del quadro VE.
Il rigo VG59 va utilizzato per eventuali variazioni e arrotondamenti, mentre il rigo VG60 rileva la somma algebrica dai righi VG52 a VG59.
Nel rigo VG62 è esposta l'imposta detraibile maturata dai produttori agricoli in "regime speciale" allorché questi effettuino esportazioni (articolo 8, comma 1, Dpr n. 633/72), cessioni intracomunitarie (combinato disposto articolo 51, comma 3, e articolo 41, comma 1, lettera a), cessioni a viaggiatori stranieri di beni destinati all'uso personale (di importo superiore a 154,94 euro e trasporto entro tre mesi fuori dal territorio doganale Ue) e cessioni effettuate in base a trattati e accordi internazionali.

A tale proposito va specificato quanto segue :

  1. gli operatori in regime speciale non maturano il plafond
  2. i soggetti in regime speciale e semplificato devono emettere fattura, sebbene senza imponibile
  3. i soggetti in regime di esonero non emettono fattura

Pertanto, benché tali operazioni siano considerate non imponibili, danno luogo a una detrazione pari all'applicazione delle percentuali di compensazione previste per le stesse operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Ovviamente, tale detrazione fa maturare un "rimborso" o un credito.

Ad esempio:
esportazione di vino per 10.000 euro, aliquota ordinaria 20% e percentuale di compensazione pari al 12,30% (dall'11/1/2006); si ha:

10.000 x 20% = 2.000 non applicabile
10000 x 12,30%= 1230 applicabile
1230 (credito Iva)

Inoltre, va rilevato che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 ha abrogato la precedente disposizione che limitava la possibilità di applicazione del "regime speciale" ai soggetti con un volume d'affari inferiore a euro 20.658,28, nonostante le diverse proroghe di cui è stato oggetto negli anni della sua attuazione.
Pertanto "si può concludere che il regime speciale si applica a tutti i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34, prescindendo dall'entità del volume d'affari" (circolare Agenzia delle entrate n. 1/2006).


2 - continua. La terza e ultima puntata sarà pubblicata venerdì 14; la prima è su FISCOoggi di mercoledì 12

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/operatori-agricoli-e-modello-iva-2