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Attualità

Operatori finanziari: le comunicazioni dei dati all'Anagrafe tributaria

Le prime, relative ai rapporti cessati fra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 e a quelli in essere a tale ultima data, andranno effettuate entro il prossimo 30 aprile

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In un'ottica di potenziamento delle misure dirette al contrasto all'evasione fiscale, si inserisce il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 19 gennaio 2007, che ha dato finalmente impulso a quanto previsto dall'articolo 37, commi 4 e 5, del Dl n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, individuando le modalità e i termini di comunicazioni dei dati relativi ai rapporti finanziari, che confluiranno in Anagrafe tributaria.
La legge, infatti, impone che le informazioni comunicate saranno recepite in un'apposita sezione della citata banca dati, che, quindi, oltre alle informazioni attualmente contenute, permetterà ai funzionari dell'Amministrazione abilitati, di conoscere ogni genere di rapporto finanziario facente capo a ciascun contribuente.

In precedenza, già l'articolo 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991, successivamente regolamentato con il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, aveva previsto l'istituzione di un'anagrafe nella quale realizzare una sorta di censimento di tutti i conti e depositi esistenti, non solo presso banche e poste, e dalla quale attingere i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga tali rapporti o che degli stessi possa disporre, consentendo un generale ed evidente valore aggiunto sulla tempistica delle indagini.

L'obiettivo del legislatore è quello di fornire all'Amministrazione finanziaria gli strumenti per poter monitorare costantemente le disponibilità dei contribuenti presso istituti di credito e ogni altro operatore finanziario.

La diffusione delle informazioni in via telematica ha reso indispensabile la tutela della sicurezza e del diritto alla privacy del soggetto, i cui dati vengono trasmessi e raccolti.
All'uopo, l'Agenzia delle entrate, come già chiarito dalla circolare n. 32/E del 2006, ha previsto "la formazione di una banca dati aggiornata in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, alimentata dalle comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice fiscale, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono i rapporti stessi, con la specificazione della natura di questi ultimi. E ciò, per la ragione che la nuova strumentazione è rivolta ad una attività di selezione preventiva al fine di dimensionare più precisamente le indagini, e, quindi di consentire - anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti - agli uffici procedenti, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i contribuenti medesimi".
A questo riguardo, l'Agenzia fiscale si è dotata di specifiche regole comportamentali per la sicurezza informatica e per il corretto trattamento dei dati.

La banca dati dei rapporti finanziari, come si evince dalla motivazione indicata nel provvedimento del 19 gennaio, contribuirà a una maggiore incisività dello strumento delle indagini finanziarie nella lotta all'evasione fiscale, e in particolare, con la selettività delle richieste delle transazioni, avrà come specifici effetti positivi:

  • il puntuale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
  • una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei processi operativi governati dall'Amministrazione rispetto alla precedente disciplina, che si basava anche su richieste generalizzate agli intermediari finanziari.

In merito all'individuazione dei soggetti tenuti ai nuovi obblighi di comunicazione, il provvedimento direttoriale elenca in dettaglio, nell'allegato 3, i soggetti che svolgono attività finanziaria, i quali devono rilevare e tenere in evidenza i dati relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti e comunicarli periodicamente all'Anagrafe tributaria, ovvero non solo istituti bancari e Poste Italiane Spa, ma anche intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, coinvolgendo, in definitiva, tutti i soggetti che istituzionalmente pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità finanziarie.

La nuova banca dati supera anche sotto il profilo procedimentale il regolamento di cui al decreto interministeriale n. 269/2000, ferma restando per il suo utilizzo la necessità della preventiva autorizzazione dell'organo gerarchicamente sovraordinato, la quale avrà "efficacia omnicomprensiva" anche per l'inoltro delle singole richieste agli intermediari individuati, in quanto l'utilizzo della banca dati stessa avviene esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui ai numeri 7) degli articoli 32, Dpr n. 600 del 1973, e 51, Dpr n. 633 del 1972.

Con riferimento alle modalità di trasmissione, il provvedimento in oggetto chiarisce che gli operatori finanziari effettueranno le prime comunicazioni tramite il servizio Entratel o Fisconline, utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Gli intermediari finanziari saranno tenuti alle comunicazioni relative ai rapporti in essere alla data del 31 dicembre 2006, nonché a quelle relative ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, entro il 30 aprile 2007. Le comunicazioni relative a ciascun mese partiranno entro il mese successivo, mentre quelle relative al periodo compreso tra gennaio e aprile 2007 verranno effettuate entro il 31 maggio 2007.

E' bene evidenziare, sul punto, che la violazione da parte degli operatori finanziari di tale obbligo è punita - secondo il disposto del comma 1-bis dell'articolo 10, Dlgs n. 471/1997, così come modificato dall'articolo 37, comma 6, Dl n. 223/2006 - con la sanzione da 2.065 a 20.658 euro.

Un altro elemento importante indicato nel provvedimento riguarda l'accesso di soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria che hanno diritto a consultare l'anagrafe dei conti; infatti, le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi previsti dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, anche dall'autorità giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall'Ufficio italiano cambi, dal ministro dell'Interno, dal capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Apposite convenzioni disciplineranno le modalità di accesso di tali soggetti ai dati dell'anagrafe.

La sicurezza dei dati, chiarisce il provvedimento, è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato a una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento.

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