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Attualità

Operazione reciprocità ai blocchi di partenza

Con il decreto legislativo n. 215 è stata data attuazione ai provvedimenti Ue sull’assistenza fiscale per la prevenzione degli illeciti tributari

Le direttive 2003/93/CE e 2004/56/CE, modificando la disciplina comunitaria esistente in materia di cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri contenuta nella direttiva n. 77/799/CEE, hanno introdotto importanti disposizioni circa modi e tempi attraverso cui gli Stati membri sono chiamati a interagire nello scambio di informazioni finalizzato alla corretta applicazione delle norme tributarie.
Le direttive si sono essenzialmente occupate di modificare, adattandole al mutato contesto internazionale, le disposizioni contenute nella direttiva numero 77/799/CE, delimitandone l’ambito di applicazione al settore delle imposte dirette e a quello delle imposte sui premi assicurativi, riservando la disciplina dello scambio di informazioni nel settore dell’imposta sul valore aggiunto allo specifico regolamento numero 1798/2003, che ha sostituito, abrogandolo, il precedente regolamento numero 218/1992.
Dalle norme alle cooperazione
In particolare, oltre a individuare la specifica normativa che, in materia di assistenza fiscale tra gli Stati, regola i vari settori impositivi (direttiva n. 77/799/CEE, come opportunamente modificata, per le imposte dirette e per le imposte sui premi assicurativi e regolamento 1798/2003 per l’Iva), le direttive hanno introdotto ulteriori forme di cooperazione, rappresentate essenzialmente dall’adozione di una procedura di notifica e dalla possibilità per gli Stati di procedere all’effettuazione di "controlli simultanei" in relazione a un medesimo soggetto accertato. Ne deriva che, in sede di recepimento del nuovo regime comunitario, sono stati apportati i necessari adeguamenti alle disposizioni contenute nel Dpr n. 600/1973, nel Dpr n. 633/1972 e nella legge n. 1216/1961, che regolano rispettivamente l’accertamento delle imposte sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sulle assicurazioni.
Le modifiche sull’accertamento delle imposte sui redditi
Le norme che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri sono racchiuse nel nuovo articolo 31-bis del Dpr n. 600/1973. I due primi commi di tale articolo, che sostituiscono, abrogandoli, gli ultimi due dell’articolo 31 dello stesso decreto, prevedono che, ai fini dello scambio di informazioni necessarie al corretto accertamento delle imposte sui redditi e sul patrimonio, l’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle notizie da trasmettere alle competenti autorità degli altri Stati membri con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sui redditi; può, inoltre, autorizzare la presenza di funzionari appartenenti alle Amministrazioni fiscali degli altri Paesi appartenenti all’Unione europea.
Il principio di reciprocità
In conformità al noto principio di reciprocità, nel comma 3 dell’articolo viene previsto che la trasmissione di dati e notizie di natura fiscale può essere rifiutata qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni o quando la diffusione di notizie allo Stato membro richiedente possa rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. Al comma 5 si prevede invece la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di trasmettere le notizie in proprio possesso alle corrispondenti autorità comunitarie, senza che ciò costituisca violazione del segreto d’ufficio. Disposizione, quest’ultima, ribadita nell’ultimo comma dell’articolo 68 dello stesso Dpr n. 600/1973, che, rubricato "segreto d’ufficio", è stato opportunamente modificato in tal senso. Quanto alle informazioni pervenute nell’ambito della reciproca assistenza, queste devono essere gestite seguendo le indicazioni contenute nell’articolo 7 della direttiva numero 77/799/CEE, che, oltre a enunciare il principio generale di segretezza delle notizie acquisite, identifica in maniera analitica i soggetti legittimati ad accedere alle informazioni raccolte e le circostanze in presenza delle quali è possibile diffondere e utilizzare i dati pervenuti.
La disciplina dei controlli simultanei
Lo stesso articolo 31-bis del Dpr n. 600/1973, nei commi da 6 a 9, è dedicato alla disciplina dei controlli simultanei, nuovo strumento di accertamento e controllo previsto qualora la situazione di un contribuente sia tale da interessare più Stati, che, in tal caso, possono contestualmente attivare, ciascuno nel proprio territorio, ispezioni e verifiche per poi scambiarsi i dati per l’effetto raccolti. La procedura può essere attivata da un qualsiasi Stato membro che, a tal fine, individua i soggetti d’imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità fiscali degli Stati membri interessati in merito alle ragioni che l’hanno indotto a proporre tale procedura, per la cui ultimazione viene indicato un termine specifico.In forza di tale disposizione, l’Amministrazione fiscale italiana può, quindi, sia proporre che ricevere l’indicazione di attivare un controllo simultaneo, potendo, in quest’ultimo caso, rifiutarsi di procedere in presenza di ragioni che vanno formalmente esternate allo Stato membro richiedente o designare, in caso di adesione alla proposta avanzata, un rappresentare preposto alla direzione e al coordinamento del controllo.
Atti e decisioni: la procedura di notifica
La procedura di notifica di atti e decisioni all’interno del territorio comunitario, come introdotta dalla direttiva numero 2004/56/CE, è, invece, contenuta nel nuovo articolo 61-bis del Dpr n. 600/1973. Tale norma dispone che l’Amministrazione finanziaria italiana può richiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di provvedere alla notifica di un atto relativo all’applicazione delle imposte vigenti nel proprio territorio. Specularmente, su domanda dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria italiana può procedere alla notifica di atti e decisioni provenienti da un Paese membro richiedente, in ciò seguendo le norme nazionali in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel proprio territorio.
Le modifiche in materia di Iva e di imposta sulle assicurazioni
Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, le disposizioni comunitarie introdotte nell’ambito della reciproca assistenza fiscale hanno comportato la necessità di intervenire nell’articolo 66, comma 2, del Dpr n. 633/1972, laddove, nel disporre che non costituisce violazione al segreto d’ufficio la trasmissione delle informazioni ottenute nell’ambito della reciproca assistenza tra gli Stati membri dell’Ue, viene specificato come la cooperazione comunitaria in materia di Iva deve svolgersi seguendo le indicazioni contenute nel regolamento numero 1798/2003. A seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione della reciproca assistenza fiscale al settore delle imposte sui premi assicurativi, avvenuta ad opera della direttiva numero 2003/93/CE, il decreto legislativo n. 215/2005 ha apportato alla legge che disciplina tale imposta (legge n. 1216/1961) i necessari interventi di adeguamento. In particolare, nel titolo V della legge, la cui denominazione è stata opportunamente modificata, è stato aggiunto un nuovo articolo, il numero 28-bis, dedicato alla disciplina dell’assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali comunitarie, con un esplicito richiamo (all’ultimo comma di tale articolo) alle norme in proposito previste nel settore dell’accertamento delle imposte sui redditi.
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