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Attualità

Le operazioni in valuta estera (4)

Dal diritto civile a quello tributario tutto ciò che c’è da sapere sulle novità che caratterizzano la materia a seguito dei recenti interventi legislativi
Le imprese che operano sui mercati internazionali si trovano frequentemente di fronte al problema della valorizzazione delle operazioni di acquisto e vendita espresse in valuta diversa da quella che ha corso legale nello Stato di appartenenza. Nell'ultima puntata l’attenzione si focalizza sul decreto legislativo n. 38  del 2005 che, emanato per adeguare la normativa fiscale ai nuovi principi contabili internazionali, ha modificato le regole contenute nell’articolo 110, commi 3 e 4 del Tuir.
Adeguamento del Tuir agli Ias
Come anticipato, le nuove norme previste nell’articolo 110, commi 3 e 4 del Tuir, hanno subìto una ulteriore modifica con il decreto legislativo n. 38 del 25 febbraio 2005, emanato per adeguare la normativa fiscale ai nuovi principi contabili internazionali (Ias). In particolare, il comma 3 dell’articolo 110, che, come detto, riguarda i crediti e debiti non immobilizzati, ha subìto le seguenti modifiche:
- non assume più rilevanza la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati;
- si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda, invece, i crediti e i debiti immobilizzati è stato definitivamente abrogato il comma 4 dell’articolo 110 del Tuir. Pertanto non assumono più rilevanza fiscale gli utili e le perdite che emergono dalla conversione delle poste in valuta al cambio di fine esercizio. Considerato che, sia per i crediti e debiti immobilizzati che non, gli utili e le perdite di cambio emergenti dalla conversione delle poste al cambio di fine esercizio sono imputati a C.E. (conto economico) in applicazione delle nuove disposizioni, si dovranno effettuare le opportune variazioni in aumento e/o diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi con la contestuale determinazione delle imposte differite e anticipate. Riprendendo l’esempio presentato nella seconda puntata di questo articolo di approfondimento, l’utile netto (pari a 684,09 euro) imputato a C.E. (conto economico) non concorre alla determinazione del reddito in quanto deve essere effettuata una variazione in diminuzione di pari ammontare nel Modello Unico con contestuale stanziamento in bilancio delle imposte differite.
Ultimi chiarimenti in materia di operazioni in valuta
L’avvicendarsi, in così poco tempo, di numerose e rilevanti modifiche in materia di valutazione delle operazioni in valuta ha determinato non pochi dubbi applicativi da parte delle imprese. Per cercare di ovviare a ciò, sono state emanate già alcune importanti precisazioni. Vediamo di analizzarle
Il pronunciamento della Commissione Finanze
In particolare la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, con l’interrogazione n. 5-04287 del 18 maggio 2005, ha chiarito che gli utili e le perdite da valutazione su cambi, a eccezione delle perdite relative alle immobilizzazioni, hanno rilevanza fiscale per il periodo d’imposta 2004. Secondo la Commissione parlamentare, la disciplina applicabile ai debiti e ai crediti in valuta estera per il periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2004 è quella vigente anteriormente alle modifiche intervenute per effetto del decreto legislativo in materia di Ias (decreto legislativo n. 38/2005).
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Successivamente l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento con la Risoluzione n. 80/E del 17 giugno 2005 stabilendo che, poiché a decorrere dal periodo d’imposta 2005, per tutti i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare viene meno, ai fini fiscali, la distinzione tra crediti e debiti immobilizzati e non, prescindendo dalla loro collocazione in bilancio, le attività e le passività in valuta devono essere valutate al cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi non avranno rilevanza fiscale fino al loro realizzo. L’Agenzia ha inoltre affermato che al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2004 si applica invece la disciplina di cui all’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis ante modifica introdotta con decreto legislativo n. 310/2004.

Le conseguenze ai fini della contabilità

Pertanto, per il periodo d’imposta 2004, in linea generale i debiti e i crediti relativi a operazioni in valuta devono essere rilevati in contabilità al cambio del giorno in cui si è compiuta l’operazione. Il nuovo articolo 110 Tuir prevede che la totalità dei debiti e dei crediti in moneta estera non iscritti tra le immobilizzazioni deve essere valutata secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. I debiti, anche se a lungo termine, non possono essere iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, a tal fine essendo irrilevante la circostanza che gli stessi abbiano una scadenza a lungo termine. Per tale motivo, come riportato nella predetta Risoluzione, i debiti in moneta estera non possono essere valutati al cambio storico. Ai fini della redazione del bilancio appare, pertanto, corretto valutare il debito in valuta estera a medio e lungo termine applicando il primo periodo dell’articolo 2426, c. 1, n. 8 bis del codice civile e cioè al cambio alla data di chiusura dell’esercizio, come previsto per le poste in valuta non immobilizzate. Inoltre, anche ai fini fiscali, i debiti a medio e lungo termine in moneta estera dovranno essere valutati al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. Pertanto, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, gli utili e le perdite su cambi contabilizzati a conto economico assumeranno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
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