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Attualità

Orlandi alle Commissioni Bilancio:
il punto sulla manovra correttiva

Tra gli argomenti, l’ampliamento dello split payment, le novità sul diritto alla detrazione Iva, le misure per colpire le compensazioni indebite, il regime fiscale delle locazioni brevi

rossella orlandi
Nell’audizione di oggi, di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il direttore dell’Agenzia ha approfondito le misure introdotte dal Dl 50/2017, finalizzate a potenziare gli strumenti per una più efficace azione di contrasto ai comportamenti evasivi e fraudolenti, ridurre il contenzioso tributario e accrescere l’attrattività del sistema Paese.
 
Il primo argomento affrontato è stato il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), introdotto dalla legge di stabilità 2015 per contribuire a ridurre il gap Iva che, nel 2014, ammontava a 40,5 miliardi di euro. Tale istituto prevede che le Pa, anche se non sono soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta addebitata loro dai fornitori per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.
L’introduzione di questa misura ha contribuito a ridimensionare la quota di imposta dovuta ma non versata. In particolare, le più recenti stime effettuate dall’Agenzia evidenziano una riduzione strutturale del “gap” di 2,5 miliardi nel 2015 e di un ulteriore miliardo nel 2016, importi al netto dei maggiori rimborsi e compensazioni; dal momento che lo split payment ha modificato strutturalmente la modalità di pagamento del tributo, il recupero di compliance può essere considerato stabile nel tempo.
 
In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, per i fornitori, impossibilitati a compensare l’Iva a debito con quella a debito, si determina un’eccedenza di Iva detraibile. Per contenere tali effetti finanziari negativi, i fornitori della Pa sono stati inseriti tra i soggetti nei confronti dei quali i rimborsi Iva sono effettuati in via prioritaria, limitatamente alle operazioni da split payment in cui il presupposto del rimborso è quello dell’“aliquota media”.
A tal proposito, il direttore ha evidenziato che nel 2016 l’Agenzia ha istruito circa 92mila richieste di rimborso, delle quali circa 4.600 provenienti dallo split payment, che hanno dato luogo a 591 milioni di imposta restituita per il 2015 e a una stima di 1.845 milioni di euro per il 2016.
 
Vista l’efficacia dello strumento, il decreto correttivo ne ha esteso l’ambito applicativo a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione e a soggetti a elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della Pa (società controllate dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali, società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa) italiana. Le nuove disposizioni saranno applicabili alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017. Inoltre, l’istituto si applicherà anche alle operazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte (prima ne erano escluse).
 
Modifiche sono state apportate anche alle norme che disciplinano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati: può avvenire, al più tardi, con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto (ad esempio, per un acquisto effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione potrà avvenire entro il 30 aprile 2019).
Questa novità, pur riducendo i tempi per la detrazione dell’Iva a credito, comporta una maggiore certezza negli adempimenti che il contribuente deve assolvere, allineando maggiormente il tempo di esercizio della detrazione con quello di invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e della comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva, e crea una maggiore coerenza anche con il regime di cassa introdotto dall’ultima legge di bilancio.
Inoltre, le fatture di acquisto devono essere annotate nel registro prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano solo a quelle emesse e ricevute nel 2017, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, qualora siano ancora spirati i “vecchi” termini per la detrazione dell’imposta.
 
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate hai poi preso in esame il fenomeno delle indebite compensazioni partendo dall’evoluzione dell’istituto in ambito tributario.
L’introduzione del sistema del versamento unificato (modello F24) ha consentito ai contribuenti di utilizzare in compensazione, per il pagamento di imposte e contributi, anche crediti d’imposta diversi rispetto all’obbligazione da assolvere (compensazione orizzontale o esterna). Questa innovazione ha permesso soprattutto alle imprese di recuperare rapidamente e agevolmente i crediti d’imposta, senza attendere la conclusione dei procedimenti di rimborso.
Nel corso del tempo, però, sono stati accertati utilizzi fraudolenti dell’istituto della compensazione, che hanno comportato l’introduzione di misure di contrasto preventivo al fianco delle consuete attività di controllo e repressione delle frodi. E così, nell’excursus cronologico, la Orlandi ha ricordato che, a partire dal 2010, le compensazioni di crediti Iva superiori a 10mila euro annui possono essere effettuate trasmettendo il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che è obbligatorio il visto di conformità sulla dichiarazione annuale dalla quale emerge un credito Iva superiore a 15mila euro, da utilizzare in compensazione. Dal 1° aprile 2012, il limite è stato ridotto da 10mila a 5mila euro. Infine, la Stabilità 2014 ha previsto l’obbligo del visto di conformità anche per le dichiarazioni dalle quali emergono crediti da utilizzare in compensazione, per importi annui superiori a 15mila euro, relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e Irap.
In materia, il Dl 50/2017 è intervenuto riducendo da 15mila a 5mila euro l’importo al di sopra del quale i crediti possono essere utilizzati in compensazione solo se muniti del visto di conformità apposto sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni vengono effettuate senza visto di conformità, l’ufficio, oltre agli interessi e alle sanzioni, recupera i crediti utilizzati impropriamente con apposito atto di recupero, il cui pagamento non può avvenire utilizzando crediti in compensazione.
 
Altro argomento affrontato questa mattina dal direttore è stato quello relativo alla cosiddetta norma “Airbnb”. La qualificazione come “locazioni brevi” e l’inclusione nel campo applicativo della norma dei corrispettivi emergenti da contratti che prevedono, oltre alla locazione, la prestazione dei servizi di biancheria e pulizia locali è da accogliere con favore, perché finalizzata a favorire l’emersione di materia imponibile nei casi in cui la concessione in godimento dell’immobile, in quanto integrata da tali servizi accessori, è suscettibile di essere ricondotta a un’attività alberghiera. La Orlandi ha proposto con favore, un’eventuale modifica normativa che preveda l’applicazione della disposizione a tutti i casi in cui, al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, vi sia la fornitura di alloggi con annessi servizi accessori, come nel caso di attività di bed and breakfast occasionale – produttiva di redditi diversi – e a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto. Si potrebbe considerare positivamente, infine, l’eventuale definizione in via normativa di criteri oggettivi, quali il numero delle stanze offerte in locazione breve o la durata dell’attività della locazione breve, la presenza dei quali integrerebbe la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero, rilevante ai fini Iva ed esclusa dal regime in esame.
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