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Attualità

La Orlandi alle Commissioni riunite.
Sul tavolo la legge di bilancio 2017

In vista regimi fiscali agevolati, proroghe di bonus, riduzioni di aliquote: un disegno di legge pieno di novità sia per le imprese sia per la sfera personale dei singoli cittadini

Il direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi, torna a parlare, in audizione, a deputati e senatori componenti delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, riunite per concentrarsi sull’esame preliminare propedeutico alla definizione della legge di bilancio per il 2017. Una legge, osserva la Orlandi, che mette in cima agli obiettivi il potenziamento della competitività economica del Paese.
Tra le misure più importanti, analizzate dalla responsabile dell’Amministrazione finanziaria, la significativa riduzione della pressione tributaria sulle imprese, con una serie di disposizioni che vanno dall’abbassamento di aliquote, all’introduzione di nuovi regimi, alla proroga di agevolazioni già in vita nel sistema fiscale, come quella, fino al 31 dicembre 2017, dei super-ammortamenti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e quella dei termini per l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci e per l’estromissione dei beni dal patrimonio dell’impresa individuale.
Nel disegno di legge in discussione, comunque, sottolinea il direttore, non ci sono solo incentivi alle forze direttamente trainanti l’economia, ma anche provvedimenti destinati ai singoli individui, misure che abbracciano sia la sfera fiscale sia quelle previdenziale e assistenziale: in sostanza, una forte politica di sostegno.
 
Bonus ricerca e sviluppo
Primo argomento oggetto di disamina, il restyling della disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo. Il disegno di legge in discussione, difatti, ne ha potenziato gli effetti, in relazione alla misura, ai tempi e agli ammessi al beneficio.
Nel dettaglio, il Ddl prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, contestualmente, la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020).
Inoltre: amplia l’ambito di applicazione del bonus, per favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella white list; ammette al credito d’imposta le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico; innalza da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del beneficio annuale riconoscibile a ciascun destinatario.
 
La nuova Iri
Nell’accogliere con favore l’introduzione della nuova imposta sul reddito d’impresa (l’Iri), perché segno di un cambiamento strutturale della tassazione auspicato da tempo, la Orlandi è entrata direttamente nel merito del funzionamento tecnico della disposizione, passando in rassegna l’inedito articolo 55-bis che dovrebbe farsi largo nel Tuir.
In sintesi, si tratta di un regime opzionale destinato agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali (Snc e Sas) in contabilità ordinaria: il reddito d’impresa di tali contribuenti (se vogliono) non concorrerà più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo, ma sarà tassato con la medesima aliquota (24%) prevista ai fini Ires, mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa verranno tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria del tributo. Nello stesso tempo, tali somme saranno deducibili dal reddito d’impresa.
Nei fatti, separando il reddito dell’azienda – a cui si applica l’aliquota dell’imposta sulle società, che è generalmente inferiore a quella marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci – da quello dell’imprenditore, il disegno di legge di bilancio riconosce l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento nell’impresa.
 
Regime di cassa per quelli in contabilità semplificata
Sempre nell’ottica di agevolare e semplificare i criteri di determinazione del reddito delle piccole aziende, l’articolo 5 del Ddl bilancio 2017 introduce, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata (439mila in forma associata e 1.766.000 imprese individuali, per capire la portata della disposizione), un regime di determinazione del reddito e del valore della produzione netta fondato sul criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza (restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti).
 
Super e iper ammortamenti
C’è poi la proroga, fino al 31 dicembre 2017 (ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la precedente data l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione), dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (ammortamento maggiorato del 40%). Inoltre, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, in chiave industria 4.0, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (iper ammortamento), mentre per i beni immateriali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica spetta la maggiorazione ordinaria del 40 per cento.
Sull’argomento, la Orlandi ha ricordato che, in caso di iper ammortamento, il beneficio riguarda gli strumenti il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti come, ad esempio, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia, robot, strumenti per il confezionamento o l’imballaggio, magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, eccetera.
 
Lavori condominiali
Il direttore delle Entrate ha poi preso in esame altre agevolazioni contenute nel Ddl di bilancio 2017, in particolare i lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, in primis quelli antisismici.
Si tratta non solo di una proroga di quanto già previsto dalle norme vigenti ma, in molti casi, di un vero e proprio rafforzamento delle detrazioni, anche attraverso la possibilità di cederle sotto forma di credito d’imposta. Inoltre, in continuità con quanto previsto dalle norme in vigore fino al 2016, vengono equiparati ai lavori condominiali quelli che riguardano l’intero edificio anche se realizzati sulle parti di proprietà dei singoli condomini (ad esempio, vengono sostituiti gli infissi di tutte le case).
 
Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici sono prorogati di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021; quelli che interessano le singole unità abitative, invece, fino al 31 dicembre 2017.
In materia di risparmio energetico, la detrazione è confermata al 65% per gli interventi su singole unità abitative e parti condominiali; in quest’ultimo caso, però, il bonus passa:
  • al 70%, se gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio producono un risparmio energetico più significativo
  • al 75%, se gli interventi migliorano la prestazione energetica invernale e estiva.
Per queste tipologie di lavori, il limite di spesa agevolabile è fissato in 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
Proseguendo nel suo intervento, la numero uno delle Entrate ha evidenziato come il Ddl di bilancio rafforza le agevolazioni fiscali per quanti adottano misure antisismiche per le parti comuni di edifici condominiali. Infatti, non solo viene confermata la misura potenziata (al 65%) della detrazione già prevista fino al 31 dicembre 2016, ma ne è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021, consentendone la ripartizione in cinque quote annuali invece delle “solite” dieci.
Inoltre, a partire dal 2017 il beneficio si applica anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 (non più solo la 1 la 2) ed è esteso a tutti gli immobili abitativi e produttivi.
La misura della detrazione è incrementata:
  • al 70% (ovvero al 75%, in caso di lavori condominiali), se gli interventi comportano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
  • all’80% (ovvero al 85%, in caso di lavori condominiali), se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il tetto massimo agevolabile è pari a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Per consentire l’accesso agli incentivi al maggior numero possibile di cittadini è previsto che la fruizione del beneficio fiscale può avvenire mediante la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione spettante. Tale opportunità era già stata concessa dalla Stabilità 2016 ai contribuenti ricadenti nella “no tax area”: potevano cedere il bonus all’impresa o ai fornitori intervenuti nei lavori, che poi lo sfruttavano in compensazione. Nella nuova versione, sarà più facile sia per il cedente che per il cessionario avvalersi di questa misura: il cedente potrà anche non trovarsi nella no tax area e destinare il credito a un soggetto diverso dai fornitori; il cessionario potrà, a sua volta, cederlo ad altri soggetti privati, oltre che utilizzarlo in compensazione.
 
Premi di risultato e welfare aziendale
Il Ddl di bilancio amplia la platea dei lavoratori ammessi al regime agevolato (imposta sostitutiva del 10%) per i premi di risultato, incrementa l’entità degli stessi premi agevolabili e incentiva il ricorso al welfare aziendale.
Dal 2017, infatti, possono beneficiare dell’agevolazione i lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80mila euro, mentre l’importo del premio di produttività agevolabile è elevato da 2mila a 3mila euro ovvero, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale, da 2.500 a 4mila euro.
 
Per quanto riguarda il welfare aziendale, nel solco tracciato dalla legge di stabilità 2016 che ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di convertire il premio di risultato agevolabile con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il Ddl in esame estende tale possibilità all’utilizzo di autovetture aziendali, alla locazione di fabbricati e alla concessione di prestiti a tassi agevolati. Inoltre, per prestazioni di particolare rilevanza sociale (assistenza sanitaria, previdenza complementare, azionariato diffuso), non si tiene conto dei limiti ordinariamente previsti per l’esclusione dal reddito di tali benefit (5.164,57 euro per i contributi di previdenza complementare, 3.615,20 per i contributi alle casse di assistenza sanitaria, 2.065,83 per le assegnazioni di azioni ai dipendenti).
 
Regime opzionale per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia
L’ultimo argomento trattato dal direttore è l’opzione, esercitabile dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e valida per quindici anni, per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. La scelta consente di assoggettare a tassazione ordinaria i soli redditi prodotti nel nostro Paese, mentre quelli di fonte estera saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui; per ogni familiare che esercita la stessa opzione, l’imposta è dovuta nella misura ridotta di 25mila euro.
 
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