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Attualità

Parte l'operazione 5 per mille

I soggetti non profit che vogliono chiedere di partecipare al riparto delle somme devono trasmettere la domanda esclusivamente in via telematica entro il 10 febbraio

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Premessa
La Finanziaria 2006 (legge 266/2005), al comma 337 dell'articolo unico, stabilisce di destinare "a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,..." una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa a vari enti per attività di volontariato, di utilità sociale, di ricerca meglio specificati nel comma stesso; sono enti che perseguono obiettivi legati a:

  1. sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  2. finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
  3. finanziamento della ricerca sanitaria;
  4. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

I soggetti individuati dalla lettera a) che vogliono chiedere di partecipare al riparto delle somme di cui sopra devono inviare la relativa richiesta, esclusivamente in via telematica, entro il 10 febbraio 2006, con trasmissione diretta oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il software
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito internet, nella sezione Software 2006 > Altro software, il programma per la compilazione dell'istanza, denominato CPM2006.
Il programma, nella prima versione 1.0.0. del 23 gennaio, non permette l'indicazione di un rappresentante firmatario nato all'estero; in questo caso, quindi, occorrerà scaricare la successiva versione 1.0.1. rilasciata il 27 gennaio; se invece il rappresentante è nato in Italia e si è già scaricata la prima versione, non occorrerà aggiornarla. In entrambi i casi, comunque, si può scaricare l'ultima versione, sempre disponibile sul sito.

Il programma richiede la presenza della Java Virtual Machine, è fornito in due versioni, per Windows e per Macintosh, e può essere prelevato indifferentemente da uno dei due siti proposti. L'installazione del software è guidata e si esegue con un doppio clic sul file, dopo averlo scaricato sul proprio computer.



Se l'installazione è eseguita correttamente, l'applicazione può essere lanciata dal relativo collegamento partendo dal tasto Start > Programmi > Unico On Line > Domanda 5 per Mille - 2006.

Al primo lancio, viene richiesto di scegliere il tipo di utente tra:

  • soggetto che effettua la trasmissione diretta
  • intermediario che trasmette per un altro soggetto
  • ufficio dell'Agenzia delle entrate



Se l'intermediario è un Caf, occorre indicare il numero di iscrizione al relativo albo, se è un ufficio delle Entrate il codice fiscale viene inserito in automatico.

Scegliendo di compilare una nuova domanda, si avvia la fase iniziale, detta compilazione assistita, che invita a indicare il codice fiscale dell'ente richiedente.



Si passa poi alla compilazione del frontespizio, nel quale occorre scegliere la tipologia dell'ente fra le tre proposte e i dati del rappresentante firmatario.



Dopo aver completato e verificato la correttezza formale dei dati anagrafici con il tasto Conferma e poi Fine, si passa ai dati della domanda, scegliendo la relativa scheda sulla sinistra della finestra del programma. In questa schermata, non è possibile inserire dati ma si può prendere visione del riepilogo.



Alla conferma del riepilogo, viene prodotto il file nel formato previsto per la trasmissione in via telematica, con estensione .cpm, di cui il programma fornisce il percorso.
Soltanto dopo la creazione del file .cpm è possibile procedere alla stampa della domanda.



Questo file va preparato con il File Internet o autenticato con l'applicazione Entratel e trasmesso accedendo a uno dei due siti Fisconline o Entratel a seconda dell'abilitazione.
Il sistema risponde subito con una conferma di ricezione del file. Va prestata particolare attenzione alla ricevuta; infatti, come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello, verranno prese in considerazione solo le domande accolte dal sistema. Questo significa che una ricevuta con esito di scarto corrisponde a una mancata presentazione.

Cosa fare dopo la trasmissione
Se l'istanza viene accolta, sulla ricevuta appariranno la denominazione e la sede legale dell'ente così come risultano negli archivi dell'Anagrafe tributaria. Qualora questi dati non fossero esatti, è possibile richiederne la correzione non oltre il 1° marzo 2006 (presso la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell'ente richiedente), dopo aver visionato l'elenco che sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it entro il 20 febbraio. Tali correzioni saranno prese in considerazione per il successivo elenco definitivo, da pubblicarsi nuovamente sul sito internet entro il 10 marzo 2006.

Se i dati che risultano nella ricevuta non sono aggiornati relativamente alla denominazione e alla sede dell'ente, occorre comunicare le variazioni:

  • tramite il modello AA7/7 - domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva per i soggetti diversi dalle persone fisiche - da presentarsi presso l'ufficio o in via telematica per i titolari di partita Iva
  • con il modello AA5/5 - domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche - da presentarsi esclusivamente presso l'ufficio per i non titolari di partita Iva

Se per errore si invia più di un file per lo stesso soggetto, verrà preso in considerazione l'ultimo accettato dal sistema.
L'annullamento di istanze accettate, ma inviate per errore, è possibile tramite le procedure già previste per i modelli di dichiarazione, ma va effettuato entro il 10 febbraio.

Non saranno accolte istanze inviate con un codice fiscale che risulti non attribuito o non più attivo negli archivi dell'Anagrafe tributaria (per cessazione o confluenza). In tal caso, occorre rivolgersi a un qualsiasi ufficio delle Entrate, se si è titolari di partita Iva, ovvero all'ufficio delle Entrate di competenza in base al domicilio fiscale se non titolari, per effettuare le operazioni che permettano un nuovo invio dell'istanza.

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