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Attualità

Partecipazioni in società residenti, indagata la Spagna

La Commissione europea apre una investigazione formale sulla normativa che disciplina il regime di acquisizione

Oggetto di indagine il regime previsto dalla Ley del Impuesto sobre Sociedades secondo cui dal 1° gennaio 2002 le società spagnole possono ammortizzare l’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni significative in società non residenti nei venti anni successivi all’operazione. La Commissione europea ha aperto una investigazione formale (documento IP/07/1469) nei riguardi della Spagna con riferimento al regime di acquisizione della partecipazioni in società non residenti. L’apertura del procedimento si è resa necessaria per valutare la compatibilità del regime spagnolo con gli aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del Trattato dell’Unione. Infatti secondo il citato articolo "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Pertanto la Commissione "procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune (…)".

La normativa oggetto di indagine
Oggetto di indagine da parte della Commissione è il regime previsto dall’articolo 12 comma 5 della Ley del Impuesto sobre Sociedades (Lis), rubricato "Correciones de valor: pérdida de valor de los elementos patrimoniales", il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le società spagnole possano ammortizzare l’avviamento che deriva dalla acquisizione di partecipazioni significative in società non residenti nei venti anni successivi all’acquisizione. La disciplina generale dell’ammortamento di cui all’articolo 11, comma 4, della Lis, secondo cui l’avviamento può essere ammortizzato in un periodo di venti anni, se deriva da operazioni concluse con società indipendenti. Nel caso in cui l’avviamento derivi da operazioni con parti correlate potrà essere ammortizzato soltanto se la parte correlata, a sua volta, lo ha acquisito da operazioni con soggetti indipendenti. L’avviamento che deriva dalla differenza tra il costo di acquisizione e il valore di libro può essere ammortizzato in venti anni se relativo all’acquisizione di partecipazioni in società estere i cui dividendi si qualificano per l’esenzione secondo quanto indicato dall’articolo 21 della Lis sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: la società spagnola detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari ad almeno il 5 per cento in una società non residente e la partecipazione è stata detenuta ininterrottamente per un anno; la società non residente è soggetta a un’imposta comparabile a quella spagnola sul reddito delle società; almeno l’85 per cento degli utili della società non residente derivano dell’esercizio di una attività commerciale.

L'indagine in dettaglio
Pertanto la norma al vaglio della Commissione è quella che riconosce alle società spagnole la possibilità di dedurre dalla base imponibile la differenza tra il costo di acquisizione delle partecipazione e il valore di libro. È questa la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 12 della Lis che dispone: "Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entitades no residentes en territorio español… el importe de la diferencia entre el precio de acquisición de la participatión y su valor teórico contable a la fecha de acquisición se imputará a los bienes y derechos de la entitad no residente en territorio español… y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada será deducible de la base imponible, con el limite annual máximo de la veintava parte de su importe (…)". La decisione della Commissione di aprire un’investigazione formale fa seguito ad alcune operazioni di acquisizione di società estere da parte di società spagnole: O2, Scottish Power e Bids. La Commissione ritiene in particolare che il regime costituisca un incentivo alla localizzazione in Spagna di società holding internazionali, in quanto i gruppi nazionali non risultano per espressa previsione normativa beneficiari della disposizione. La Spagna non ha sottoposto alla valutazione della Commissione il regime relativo all’acquisizione di partecipazioni in società estere che, a tutt’oggi, rischia di essere considerato un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni del Trattato.
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