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Attualità

Una partita molto delicata

Tra i nuovi poteri istruttori dati all'Amministrazione finanziaria, gli adempimenti che gli uffici saranno chiamati a espletare a seguito della richiesta di attribuzione del codice identificativo Iva

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In svariati paragrafi della circolare 28/E del 4 agosto 2006 sono forniti i chiarimenti interpretativi in materia di nuovi poteri istruttori attribuiti agli uffici, in una logica di rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, per un'efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

In materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale, il paragrafo 25 della predetta circolare ricorda che il comma 24 dell'articolo 35, Dl n. 223 del 2006, ha inserito nel Dpr n. 131 del 1986, l'articolo 53-bis, per effetto del quale vengono estesi - ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo nell'ambito dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale - le attribuzioni e i poteri degli uffici, disciplinati dal Dpr 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi.
E' stato, altresì, introdotto il comma 1-bis nell'articolo 74 del Dpr n. 131 del 1986, al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, alle violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis.

In materia di anagrafe tributaria, l'articolo 37, comma 7, del menzionato Dl ha modificato l'articolo 8, primo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, il quale ora dispone che "l'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi".

In merito, la circolare chiarisce che l'invio di questionari "adesso sarà utilizzabile anche solo per l'acquisizione di dati utili all'attività di controllo... Tali questionari possono essere inviati anche a soggetti terzi in possesso di informazioni utili ai fini dell'accertamento nei confronti di un determinato contribuente".

Un'ulteriore fondamentale previsione di nuovi poteri istruttori riguarda il delicato momento dell'attribuzione di partita Iva.
L'articolo 37, comma 18, del decreto ha introdotto nell'articolo 35, Dpr n. 633 del 1972, i commi 15-bis e 15-ter, disciplinanti gli adempimenti degli uffici da espletarsi a seguito dell'attribuzione della partita Iva.
In particolare, il comma 15-bis prevede che "l'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto".
A tale proposito, la circolare ha specificato che "attraverso la nuova disposizione si è introdotta una procedura volta a verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo di cui trattasi e, in particolare, dell'effettivo esercizio dell'attività dichiarata".

Il comma 15-ter rimette, poi, ad apposito provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate la fissazione

  • delle specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività
  • delle tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva determina la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e, comunque, non inferiore a 50mila euro.

Da tale ultima disposizione normativa emerge chiaramente quale sia la finalità della disposizione: il contrasto alle frodi carosello in materia di Iva.
Non a caso è espressamente previsto che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmeranno specifici controlli nei confronti di contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita Iva.

L'articolo 37, comma 32, del Dl n. 223 del 2006, rafforza i poteri degli uffici nell'attività di accertamento rilevante ai fini delle imposte sui redditi, modificando le disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 1, numeri 4) e 8), del Dpr n. 600 del 1973.
In particolare, l'ambito di applicazione dell'articolo 32, comma 1, numero 4), è stato esteso anche ai questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico riguardanti soggetti "diversi" dai destinatari degli stessi, con i quali i contribuenti abbiano intrattenuto rapporti.

Ancora più incisiva è la modifica apportata all'articolo 32, comma 1, numero 8), che consentiva all'Amministrazione di richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all'articolo 13 del medesimo Dpr n. 600 del 1973, dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, purché nominativamente indicati.
Ebbene, per effetto delle modifiche, i predetti dati e le notizie possono essere richiesti "genericamente" nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza necessità di indicazione nominativa degli stessi.

La circolare in esame chiarisce in proposito che "il legislatore ha inteso procedere ad un adeguamento della disciplina relativa ai poteri in materia di accertamento delle imposte sui redditi a quella già vigente in materia di Iva; ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, infatti, già si prevede la possibilità per gli uffici di "inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori".

Da ultimo, il comma 25 dell'articolo 35, Dl n. 223 del 2006, riconosce ai dipendenti di Riscossione Spa e delle società dalla stessa partecipate, aventi la qualifica di "agenti della riscossione", la possibilità di utilizzare i dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605 del 1973, cioè dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza, relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.

L'accesso a tali dati è consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.
Il successivo comma 26, consente, ai soli fini della riscossione tramite ruolo, agli agenti della riscossione di accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando un'apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici e privati, che li detengono, con l'ulteriore facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere le relative certificazioni in carta libera.
Ai sensi del comma 26-bis, inserito in sede di conversione, per l'attuazione di questa facoltà di accesso, l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati e utilizzarli.

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