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Attualità

Passaggi di proprietà, occhio alla data del bollo

Sanzionabili le dichiarazioni di vendita con contrassegno successivo all'autentica della firma

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L'autenticazione dell'atto di trasferimento di proprietà di un veicolo, atto necessario per la successiva registrazione del passaggio di proprietà presso il Pubblico registro automobilistico, effettuata attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista, va legittimata per mezzo di una marca telematica da bollo recante data di emissione precedente o contestuale alla data della autenticazione.
La risoluzione n. 358/E del 10 dicembre chiarisce un dubbio che, oltre ai cittadini, ha sfiorato anche l'Aci, che ha posto il quesito all'agenzia delle Entrate.

Tra le varie misure adottate dai decreti sulle liberalizzazioni, vi è la possibilità di evitare il notaio e autenticare le firme del passaggio di proprietà per i veicoli presso, tra gli altri, le delegazioni dell'Aci che hanno lo Sportello telematico dell'automobilista.

Per l'atto in questione, la normativa fiscale (dpr 642/1972) prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro per ogni foglio; l'applicazione delle marche (da settembre 2007 definitivamente sostituite dai contrassegni telematici) deve pertanto precedere l'eventuale sottoscrizione.

Di conseguenza, le autenticazioni di firma riportate nelle dichiarazioni di vendita, per le quali il contrassegno risulta acquistato in data successiva a quella di autenticazione della firma stessa, vanno considerate con imposta di bollo versata tardivamente.

Al momento della registrazione del passaggio, gli uffici del Pra, accertata la violazione, dovranno inviare le dichiarazioni di vendita in difetto di bollo, entro trenta giorni dal loro ricevimento, al competente ufficio delle Entrate, per l'applicazione della sanzione.

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