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Attualità

Pausa estiva dei termini processuali.
In arrivo le vacanze "per legge"

In stand-by anche il contenzioso tributario. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per Agenzia ed Equitalia di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento

estate
Aule di tribunale chiuse per ferie, anche quest'anno, dall'1 agosto al 15 settembre compresi, come stabilito dall'articolo 1 della legge 742/1969. In questo lungo periodo estivo restano sospesi i termini processuali e il conteggio dei giorni per effettuare il deposito di atti e documenti ricomincia a partire dal 16 settembre. Nel caso in cui il calcolo dovesse iniziare nel corso della pausa estiva, l'avvio viene procrastinato alla fine del periodo di sospensione.

In stand-by per 46 giorni, a partire da giovedì prossimo 1 agosto, tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria, anche se per alcune materie, indicate dall'articolo 92 della legge sull'ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali è espressamente esclusa.
Va ricordato che resta invece ferma la possibilità, per Agenzia delle Entrate ed Equitalia, di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento anche nel corso della "pausa estiva".
Più brevi le ferie per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali: dallo scorso anno, quelli in scadenza tra l'1 e il 20 agosto sono stati stabilmente differiti a questo ultimo giorno senza che sia dovuta alcuna maggiorazione (articolo 3-quater del Dl 16/2012).

Addentrandoci nell'ambito specifico del processo tributario, vediamo quali sono le tipologie che godono di "vacanze forzate".
Sono sospesi tutti i termini entro i quali le parti possono procedere al deposito degli atti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.
Anche per il deposito di documentazione o memorie illustrative, la tempistica rimane "sospesa" durante il periodo estivo, mentre nel caso di accertamento con adesione, ai 90 giorni di "blocco" previsti dal momento della presentazione dell'istanza di impugnazione dell'atto, si sommano quelli rientranti nel periodo di pausa estiva.

Un caso a parte è rappresentato dal reclamo previsto dalla disciplina sulla mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992). In presenza di controversie con il Fisco che non superano i 20mila euro, il contribuente che intende contestare l'atto deve obbligatoriamente proporre reclamo entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (o di altro atto impugnabile). Nell'istanza va inserita la richiesta di annullamento, totale o parziale, dell'atto e può essere formulata una proposta di mediazione. Dalla ricezione del reclamo, il Fisco ha 90 giorni di tempo per decidere se accogliere o meno la richiesta; in caso di rifiuto, scattano ulteriori 30 giorni per il deposito in Commissione tributaria del ricorso da parte del contribuente.
Per questo tipo di procedimento, vengono "congelati" i termini processuali, vale a dire quelli riguardanti la proposizione dell'istanza di reclamo/mediazione o il deposito del ricorso presso la segreteria della Ctp in caso di costituzione in giudizio, mentre la "pausa estiva" non trova applicazione in riferimento ai 90 giorni previsti per la trattazione dell'istanza, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.

Sospensione come e quando
Una volta assodato che la sospensione dei termini processuali vale anche nell'ambito del contenzioso tributario, vediamo ora, praticamente, come agisce.
Nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza (che a pena di inammissibilità deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica) sia antecedente all'inizio del periodo feriale, o scade durante tale periodo, si conteggiano i giorni fino al 31 luglio, si sospende il conteggio dall'1 agosto al 15 settembre, e si continua il conteggio a partire dal 16 settembre.
Se il termine iniziale è compreso all'interno del periodo feriale il conteggio dei giorni inizia a partire dal 16 settembre.

Un esempio pratico sarà di aiuto per meglio capire come effettuare il computo.
Il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto: il conteggio dei 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto parte dal prossimo 16 settembre per finire il 14 novembre.
Se, invece, la notifica dell'avviso è arrivata il 19 luglio scorso, i prescritti 60 giorni andranno così calcolati: 12 giorni sono quelli che intercorrono dal 20 al 31 luglio, segue il fermo dei previsti 46 giorni tra l'1 agosto e il 15 settembre, riprende il conteggio dei restanti 48 giorni a partire dal 16 settembre, per terminare quindi il 2 novembre.
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