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Attualità

Pedaggio Fréjus: l'Iva nel Paese di acquisto

Anche i carnet e gli abbonamenti scontano l'imposta nel luogo di vendita del titolo di viaggio

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Il pedaggio per il transito dei trafori fra Italia e Francia è soggetto all'aliquota Iva dello Stato di acquisto del titolo di viaggio, indipendentemente se questo dà diritto a effettuare uno o più transiti, all'interno del traforo stesso, in entrambi i sensi di marcia. Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, che, con risoluzione n. 67/E del 1° giugno 2005, ha risposto positivamente all'istanza di interpello da parte della società che gestisce il tratto italiano del traforo del Fréjus.

Preliminarmente occorre precisare che per i trafori tra Italia e Francia (Monte Bianco e Fréjus) l'Iva sul pedaggio deroga al regime di territorialità della sesta direttiva. La riscossione del pedaggio, infatti, configurandosi come prestazione di servizio relativa a un bene immobile, risulterebbe territorialmente rilevante nello Stato in cui il bene è situato (articolo 7, comma 4, lettera a), Dpr 633/72) e ciò, considerato che il confine fra Italia e Francia attraversa il traforo stesso, comporterebbe serie difficoltà di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per semplificare tale applicazione, il Consiglio europeo ha disposto, con la decisione n. 853 del 7/12/2004, che "..la Francia e l'Italia sono autorizzate a considerare l'intera lunghezza di un senso della carreggiata all'interno del tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione".

Con istanza di interpello presentata dalla società di gestione del Fréjus, viene chiesto se la regola semplificativa del "sistema dell'Iva all'incasso" possa essere applicata indipendentemente dalla tipologia del biglietto venduto e cioè anche ai carnet o abbonamenti che consentono di compiere più transiti, in entrambi i sensi di marcia, all'interno del traforo.

In risposta a tale dubbio, l'Agenzia delle Entrate ritiene, con la risoluzione in esame, che non solo al biglietto "semplice" di sola andata ma anche al carnet o all'abbonamento (che consentono il transito sulle due carreggiate) possa essere applicata la disposizione della decisione n. 853/2004, in quanto le regole comunitarie prevedono l'applicazione dell'Iva nello Stato di vendita del titolo di viaggio, a prescindere dalla tipologia del titolo medesimo.

Pertanto, l'intero importo corrisposto per l'acquisto dei carnet o degli abbonamenti deve essere tassato con l'aliquota Iva applicabile nello Stato in cui è avvenuta la vendita degli stessi. La stessa interpretazione è stata adottata in data 6/2/2002 anche dalle autorità francesi, che hanno dettato disposizioni analoghe alla società concessionaria francese.
L'Agenzia, inoltre, ritiene che la decisione del Consiglio possa trovare applicazione anche per il periodo anteriore alla sua emanazione, in quanto la retroattività della stessa non reca limitazioni ai diritti dei contribuenti.

Di conseguenza, a fronte di carnet o abbonamenti acquistati in Italia, resta impregiudicato il diritto degli autotrasportatori italiani a esercitare la detrazione dell'Iva esposta nelle fatture emesse dalla società di gestione; d'altro canto, gli autotrasportatori comunitari potranno richiedere il rimborso dell'Iva pagata in Italia ai sensi dell'articolo 38-ter del Dpr 633/72.
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