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Attualità

In pensione le vecchie marche da bollo

I contribuenti potranno comunque continuare a usarle, sino a quando non saranno dichiarate fuori corso

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L’articolo 1 del Dpr 642/72, in vigore dall’1/1/1973, definisce l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo, statuendo che ne sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa. La qualità di soggetto attivo nel rapporto di imposta appartiene in via esclusiva allo Stato, atteso che, nel nostro ordinamento, non esistono altri tributi di bollo a favore di enti minori.

Soggetti passivi, invece, risultano essere in solido “tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto” (articolo 22 del citato decreto).

Per quanto concerne il momento impositivo, il legislatore, all’articolo 2, ha previsto l’applicazione dell’imposta fin dall’origine oppure solo in caso d’uso, a secondo del tipo di atto. Gli atti soggetti all’imposta fin dall’origine vengono assoggettati al momento dell’emissione, prima di qualsiasi scritturazione, e, in ogni caso, devono essere formati in Italia. Si ha l’applicazione dell’imposta in caso d’uso quando tali atti vengono presentati all’Agenzia delle entrate per la registrazione.

Nello stabilire l’entità dell’imposta, il legislatore ha utilizzato due criteri: può essere applicata in misura fissa o proporzionale. Nel primo caso, colpisce in un’unica misura gli atti e i documenti, senza tener conto del valore eventualmente in essi indicato; nel secondo caso, si applica all’importo indicato nell’atto con percentuale costante.

L’assolvimento dell’imposta ha subito negli ultimi anni cambiamenti, culminati, con l’approvazione della Finanziaria 2007, con il “pensionamento” della vecchia marca da bollo.
Il previgente articolo 3 del Dpr 642/72 stabiliva che l’imposta di bollo poteva essere corrisposta in modo ordinario, straordinario, virtuale o per il tramite dell’intermediario convenzionato. La legge 296/06 ha di fatto abolito le prime due modalità di pagamento.

Prima della riforma, come detto, l’imposta si corrispondeva anche in modo ordinario, mediante l’acquisto e l’utilizzo della carta bollata, recante impresso il valore dell’imposta di bollo, fabbricata e messa in vendita dallo Stato, e in modo straordinario, quando sull’atto veniva apposto, alternativamente, il visto per bollo, il bollo a punzone o la marca da bollo.
Il comma 80 della Finanziaria 2007 ha sostituito l’articolo 3 del Dpr 642/72, prevedendo che dal 2007 l’imposta di bollo si corrisponde mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate (il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno), oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o, infine, mediante versamento in conto corrente postale.

Da precisare, infine, che l’abbandono della marca da bollo sarà graduale ed è legato all’esaurimento delle scorte: i contribuenti potranno continuare a usarla sino al momento in cui il ministero dell’Economia e delle Finanze la dichiarerà fuori corso.


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