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Attualità

Permute immobiliari: catastale batte ipotecaria 2 a 1

Ogni voltura sconta la tassazione. La trascrizione soggetta a imposta è, invece, unica

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La recente circolare n. 8/E del 13 febbraio ha affrontato la tematica concernente l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali da corrispondere nel contratto di permuta immobiliare; nel farlo, ha proceduto all'interpretazione di alcune disposizioni normative previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In primo luogo, l'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali (Dpr n. 347/1990) prevede testualmente che "Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa".

Il successivo articolo 2, rubricato "base imponibile per le trascrizioni", stabilisce che "L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni".
In base a tale ultima disposizione normativa, nella circolare è effettuato un collegamento all'articolo 43 del Testo unico dell'imposta di registro, segnatamente alla parte in cui viene stabilita la base imponibile per le permute, che è costituita "dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta".

Il presupposto fondante l'applicazione dell'imposta ipotecaria consta nella formalità di trascrizione, che è unica anche nell'ipotesi del contratto di permuta di beni immobili.
A tal proposito, la circolare ha il pregio di operare un rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in base al quale è previsto che ciascuna nota di trascrizione non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione.
Da ciò si evince che costituisce oggetto della trascrizione il negozio giuridico nella sua unità, non rilevando, pertanto, la circostanza che il relativo oggetto sia costituito da uno o più immobili.

Per quanto concerne la disciplina civilistica del contratto di permuta, esso, ai sensi dell'articolo 1552 cc, è definito come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, cui si applicano, in base al disposto dell'articolo 1555 del codice medesimo, le norme stabilite per la vendita, purchè con essa compatibili.
Pertanto, la permuta, essendo un unico negozio giuridico, dà luogo a un'unica formalità; ne consegue che soltanto per essa è dovuta l'imposta ipotecaria, che viene calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

La soluzione adottata relativamente alla corresponsione dell'imposta catastale differisce, tuttavia, da quella appena illustrata concernente l'imposta ipotecaria, essendo la prima correlata alla differente formalità della voltura catastale.
Il relativo riferimento normativo è dato dall'articolo 10, comma 1, del citato Dpr n. 347 del 1990, ai sensi del quale le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari, determinato a norma dell'articolo 2 del medesimo decreto.
La circolare precisa che il negozio giuridico della permuta immobiliare dà luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile); di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione, ai sensi del sopra menzionato articolo 10.

Pertanto, nell'ipotesi in esame, atteso che ciascuna voltura non può che riferirsi a un solo immobile, non trova cittadinanza il rinvio operato, nella commentata diversa ipotesi relativa al tributo ipotecario, all'articolo 43 del Testo unico dell'imposta di registro, nella parte in cui, con riguardo alla base imponibile prevista per le permute, la definisce costituita dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

Il rinvio operato alle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro deve intendersi esclusivamente riferito all'articolo 51 del Dpr n. 131, che testualmente prevede che "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari ... si intende per valore il valore venale in comune commercio".

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