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Attualità

Per il petrolio, raffinato il calcolo delle rimanenze

Eliminata la possibilità di ricorrere al Lifo e alle sue varianti

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Tra le novità introdotte con la "manovra d'estate" (Dl 25 giugno 2008, n. 112), rilevanti sono quelle che hanno interessato gli operatori dei settori dell'energia e del petrolifero. In particolare, in base alla disciplina contenuta nel nuovo articolo 92-bis del Tuir, introdotto dall'articolo 81, comma 19, del citato decreto legge, i soggetti esercenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, aventi, nel periodo d'imposta precedente, un volume di ricavi superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi settore, hanno l'obbligo di valutare le rimanenze finali di magazzino col metodo Fifo (first in first out) o, in alternativa, del costo medio ponderato, anche se tali criteri non sono adottati in bilancio. È stata dunque eliminata la possibilità di avvalersi dei criteri alternativi del cosiddetto Lifo a scatti annuali, descritto nei commi da 1 a 3 dell'articolo 92 del Tuir e delle relative varianti (ad esempio, il Lifo continuo).

Continua invece ad applicarsi per le scorte in questione la disciplina generale in tema di raggruppamento dei beni in categorie omogenee e di svalutazione dei beni qualora il valore di carico sia inferiore al valore normale dell'ultimo mese, nonché di corrispondenza tra valori delle rimanenze finali di un esercizio e valori iniziali di quello successivo (commi 1, 5 e 7 dell'art 92 del Tuir).

L'intervento normativo fonda il suo presupposto sulla considerazione che l'adozione del metodo Lifo (secondo il quale le unità acquistate nel periodo più recente vengono cedute per prime), in un sistema di prezzi crescente potrebbe dar luogo a un valore delle rimanenze finali inferiore a quello corrente e, dunque, a un differimento a tempo indeterminato della tassazione del relativo plusvalore (il cosiddetto plusvalore Lifo)(1).

L'adozione obbligatoria del metodo Fifo o del costo medio ponderato comporta, invece, l'applicazione sulle quantità esistenti a fine esercizio di prezzi più vicini a quelli correnti. Più precisamente, con il metodo del costo medio ponderato sia alle unità fuoriuscite dal magazzino che alle unità residue a fine esercizio è attribuito il valore unitario risultante dalla media aritmetica ponderata dei costi sostenuti in precedenza per l'acquisto o la produzione dei vari lotti di tali unità. Con il metodo Fifo, invece, si assume che le unità uscite siano quelle acquisite o prodotte per prime, con la conseguenza che le unità rimaste a fine esercizio vengono valorizzate al costo medio dei lotti prodotti o acquisiti in data più recente.

I nuovi criteri di valutazione si applicano non solo alle giacenze di magazzino formatesi a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma anche alle scorte esistenti e non utilizzate a fine esercizio. Attesa la formazione su più annualità del plusvalore derivante dalla valutazione al Lifo, il legislatore ha assoggettato l'aggiornamento della valutazione di magazzino e, quindi, l'incremento dei valori, non a tassazione ordinaria ma a un regime di tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, con un'aliquota del 16 per cento.
Al versamento di tale imposta dovrà provvedersi in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2008 ovvero, a scelta del contribuente, in tre rate annuali di pari importo con interessi annuali del 3 per cento, provvedendo a corrispondere la prima rata entro la stessa scadenza fissata nel caso di versamento in unica soluzione e le restanti entro la scadenza prevista per i due esercizi successivi.

La nuova disciplina delle valutazione delle rimanenze e dell'imposizione sostitutiva dei plusvalori emergenti si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, nonché a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38(2).

NOTE:
1) Afferma Assonime, nella circolare n. 50 del 7 agosto 2008, che "i principi contabili nazionali e quelli internazionali (IAS/IFRS) prevedono che il mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino debba essere effettuato con riferimento alle rimanenze iniziali ed in contropartita di una componente del conto economico di natura straordinaria (OIC 29) o del patrimonio netto (IAS 8). La disciplina in commento sembra invece collocare il cambiamento dei criteri a fine esercizio". Secondo Assonime "le regole dei principi contabili determinano una esposizione separata delle differenza sulle rimanenze iniziali (da imputare tra i componenti straordinari o nel patrimonio netto) e di quelle che si genera dalle movimentazioni di magazzino intervenute nel corso dell'esercizio (da imputare nel conto economico), mentre la norma fiscale in commento riconduce tutti gli effetti dei movimenti intervenuti fino alla chiusura dell'esercizio al nuovo criterio di valutazione (FIFO o costo medio ponderato) ai fini della determinazione della base di computo dell'imposta sostitutiva".

2) In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4 del Dlgs n. 38 del 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio Lifo), di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del Tuir, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'articolo 93, comma 5, del Tuir, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni in dichiarazione dei redditi modello Unico.
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