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Attualità

Piani concordatari indiretti:
detassate le sopravvenienze

Nelle risposte alle interrogazioni parlamentari il Mef fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della Tosap e sul rimborso della quota variabile della Tari da parte dei Comuni

Nei piani concordatari con “continuità indiretta”, le sopravvenienze attive sono integralmente detassate se si verifica in capo al cedente/conferente il mancato proseguimento dell’attività di impresa. L’esenzione dal pagamento della Tosap è applicabile anche alle società in house; il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta, e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale e, quindi, nel bilancio generale dei Comuni. Sono alcuni dei chiarimenti forniti ieri dal Mef alla commissione Finanze della Camera.
Di seguito, una sintesi delle risposte alle interrogazioni parlamentari.
 
Trattamento fiscale delle diverse tipologie di concordato preventivo nell’ambito delle procedure fallimentari
Interrogazione: nell’ambito delle procedure concorsuali di concordato con continuità “esterna”, nelle quali la continuazione dell’attività aziendale è operata da un terzo e non direttamente dal debitore, le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti sono detassate totalmente (come avviene nei concordati preventivi liquidatori – cfr articolo 88, comma 4-ter, Tuir) o solo parzialmente (come previsto nei casi di concordato di risanamento)?
Risposta: con riguardo ai piani concordatari che prevedono la prosecuzione dell’attività aziendale, la legge fallimentare (articolo 186-bis, Regio decreto 267/1942) distingue tra piani concordatari con “continuità interna diretta”, nei quali la prosecuzione dell’attività avviene a opera del debitore e piani concordatari con “continuità esterna o indiretta”, che prevedono la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione. In tali ipotesi, quindi, l’attività prosegue a opera di un soggetto terzo rispetto al debitore.
I piani concordatari con continuità diretta rientrano nel novero di quelli “non liquidatori”, per i quali, dunque, si applica la detassazione parziale delle eventuali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti.
Per quanto riguarda, invece, i piani concordatari con continuità indiretta, rileva il proseguimento o meno dell’attività d’impresa in capo al cedente/conferente (continuità soggettiva): pertanto, se per effetto del piano, l’imprenditore cessa di essere tale, le eventuali sopravvenienze saranno integralmente detassate, dal momento che non potrà verificarsi l’utilizzo futuro delle perdite pregresse che il legislatore vuole evitare.
 
Esenzione dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (Tosap)
Interrogazione: l’esenzione dalla Tosap si applica anche per l’occupazione di suolo pubblico da parte di società in house che svolgono servizi pubblici per opere di manutenzione?
Risposta: la disciplina della Tosap prevede espressamente l’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi (articolo 49, Dlgs 507/1993). La norma di esenzione si applica nei casi in cui l’ente locale effettua l’occupazione nel territorio di un altro ente locale: solo in tale ipotesi, infatti, si realizza il presupposto impositivo della tassa (articolo 38).
Inoltre, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la Tosap non è dovuta neanche quando l’occupazione di spazi e aree pubbliche avvenga da parte di un’impresa edile appaltatrice di lavori per conto o comunque nell’interesse di un comune.
Pertanto, si ritiene che l’esenzione debba operare anche nel caso di società in house, cioè quelle che, secondo le indicazioni del diritto europeo, sono costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente gli stessi enti possano essere soci, che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.
 
Applicazione della quota variabile della Tari sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte
Interrogazione: quali soluzioni possono essere adottate dai Comuni che, a seguito dell’interpretazione fornita dalla circolare Mef n. 1/DF del 20 novembre 2017 in ordine all’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) alle pertinenze delle abitazioni, si trovino a dover affrontare la problematica relativa al ricalcolo delle tariffe per gli anni 2014-2015-2016-2017 con conseguente richiesta della differenza a conguaglio ovvero rimborso dell’eccedenza versata per singola utenza?
Risposta: si conferma la possibilità di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del comune. Tale circostanza si evince da quanto recentemente ribadito dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - nella delibera n. 139 del 9 maggio 2018, secondo cui “qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come costo del servizio”. Dunque, trova applicazione il seguente principio di diritto: “Il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale”.
 
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