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Attualità

Piccole attività, grandi agevolazioni

Numero speciale di partita Iva per le persone fisiche con volume d'affari ridotto Per loro, niente Iva, semplificazioni degli adempimenti, assistenza dell'Agenzia

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Dal prossimo periodo d'imposta 2007 il regime Iva "naturale" per i contribuenti minimi sarà il "regime della franchigia", che elimina gli obblighi di liquidazione e di versamento dell'Iva ed esonera dai principali adempimenti connessi.
Rimane, comunque, la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicando la scelta con la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Il nuovo regime è disciplinato dall'articolo 32-bis del Dpr n. 633 del 1972, inserito dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, e si pone l'obiettivo di rendere più semplici gli obblighi fiscali dei soggetti aventi un limitato volume d'affari e, allo stesso tempo, di agevolare l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo.
Le nuove disposizioni saranno integrate da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che fisserà i termini e le procedure di attuazione del regime semplificato.

I contribuenti interessati e quelli esclusi
Rientrano nel regime di franchigia tutte le persone fisiche residenti in Italia che svolgono un'attività commerciale, professionale o agricola e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro. Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 28 del 4 agosto 2006, i produttori agricoli interessati sono esclusivamente quelli che hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi dall'articolo 34, comma 11, del Dpr n. 633 del 1972.

Chi inizia l'attività dovrà far riferimento al volume d'affari che prevede di realizzare e sarà tenuto a certificare, attraverso il modello di dichiarazione di inizio attività, il possesso dei requisiti prescritti. Il volume d'affari da prendere in considerazione è dato dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto delle variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr n. 633/1972, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e servizi tra attività separate nell'ambito della stessa impresa. In caso di svolgimento di più attività, si deve sempre far riferimento al volume d'affari complessivo.
Ulteriore condizione per essere ammessi al regime agevolato è che non siano state effettuate, o non si prevede di effettuare, cessioni all'esportazione.

A prescindere dal volume d'affari realizzato, non possono applicare il regime della franchigia:

  • i soggetti che già usufruiscono di regimi speciali di determinazione dell'Iva, come quelli previsti per l'editoria, per i beni usati, per le agenzie di viaggio, per i giochi, spettacoli e intrattenimenti
  • i non residenti in Italia che svolgono sul territorio dello Stato un'attività economica attraverso un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta
  • i contribuenti che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della propria attività la cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi (come individuati dall'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993).

Partita Iva personalizzata
Ai contribuenti in regime di franchigia, l'Agenzia delle entrate assegnerà un numero speciale di partita Iva. In particolare, per chi avvia un'attività, l'attribuzione del numero speciale avverrà a seguito della presentazione della dichiarazione d'inizio attività. Ai contribuenti già in attività, sarà invece assegnata una nuova partita Iva dopo la prima comunicazione dei dati (le cui modalità saranno chiarite con un prossimo decreto del direttoriale).

Semplificazioni e adempimenti Iva
I contribuenti in regime di franchigia sono esonerati dal versamento dell'Iva, sia periodica che annuale.
L'obbligo del pagamento scatta solo se effettuano acquisti intracomunitari o altre operazioni per cui risultano debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, acquisti per i quali si applica il meccanismo del cosiddetto reverse charge). In tale ipotesi, il versamento va eseguito entro il termine previsto per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, vale a dire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Oltre a non dover liquidare l'imposta, non occorre registrare le fatture emesse (e/o i corrispettivi) e le fatture di acquisto, né trasmettere la dichiarazione annuale e la comunicazione annuale dei dati Iva di cui all'articolo 8-bis del Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Inoltre, non si dovrà compilare e inviare l'elenco clienti e fornitori (obbligo introdotto a partire dal 2007 dall'articolo 37, commi 8 e 9, del citato decreto legge n. 223).

Considerato che l'Iva non è dovuta, non si potrà, ovviamente, addebitare l'imposta ai clienti. Pertanto, per certificare ricavi e compensi, i soggetti rientranti nel nuovo regime emetteranno fattura, scontrino o ricevuta fiscale senza Iva. Di contro, non potranno esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Sotto il profilo formale e documentale, permangono solo i seguenti adempimenti:

  • la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • la certificazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate
  • l'integrazione, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, delle fatture relative ad acquisti intracomunitari o a operazioni per cui è dovuto il tributo.

L'assistenza gratuita dell'Agenzia
Un'ulteriore agevolazione prevista per coloro che sceglieranno questo regime è la possibilità di essere assistiti negli adempimenti fiscali dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Si tratterà, con molta probabilità, di un servizio analogo a quello attualmente svolto in favore dei contribuenti che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e delle imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali ("tutoraggio").
La norma prevede, inoltre, che i contribuenti che intendono avvalersi di tale servizio gratuito dovranno dotarsi dell'apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La fuoriuscita dal regime
Oltre all'ipotesi di esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'Iva ordinaria, costituiscono cause di decadenza dal regime:

  1. l'effettuazione di cessioni all'esportazione
  2. il superamento del limite dei compensi o ricavi richiesto dalla norma.

In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'imposta sarà dovuta nei modi ordinari:

  • dall'anno solare successivo, nel caso in cui il volume d'affari realizzato risulti non superiore a 10.500 euro (o meglio, superiore al limite prescritto di 7mila euro ma per non oltre il 50 per cento). In pratica, il superamento del valore massimo entro limiti contenuti consente di mantenere il regime almeno per l'anno in cui si è verificato
  • a decorrere dallo stesso anno solare in cui si verifica lo "splafonamento", nel caso in cui, invece, il volume d'affari è superiore del 50 per cento del limite richiesto. In tale ipotesi, il contribuente dovrà applicare le regole ordinarie di determinazione dell'imposta sin dall'inizio dell'anno e, quindi, liquidare e versare l'Iva a debito relativamente ai corrispettivi delle operazioni effettuate nell'intero anno solare, al netto dell'imposta pagata sugli acquisti nello stesso periodo.

Effetti conseguenti al passaggio di regime: la rettifica della detrazione
Come è noto, quando in corso di attività un soggetto Iva muta il regime di applicazione dell'imposta, ha l'obbligo di effettuare la cosiddetta "rettifica della detrazione", di cui all'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72. In sostanza, occorre rettificare, in aumento o in diminuzione, l'Iva relativa ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, qualora dall'operazione emerga un debito, versare in unica soluzione l'imposta dovuta.
Allo stesso modo, pertanto, quando il contribuente transita dal regime ordinario dell'Iva a quello della franchigia (o viceversa) deve porre in essere detta operazione. La rettifica della detrazione va eseguita nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al passaggio.

Per i contribuenti che passano al regime di franchigia e, di conseguenza, si trovano a restituire l'imposta su beni e servizi acquistati in precedenza, l'articolo 32-bis del Dpr 633/72 ha previsto un trattamento di favore. Infatti, per rendere l'operazione meno gravosa, è stata concessa la possibilità di versare l'imposta dovuta in tre rate annuali.
Chi dal 1° gennaio 2007 passerà al regime della franchigia verserà l'Iva derivante dalla rettifica alle seguenti scadenze:
- 27 dicembre 2006 (prima rata)
- 16 marzo 2008 (seconda rata)
- 16 marzo 2009 (terza rata).

Per il versamento sarà possibile utilizzare sia i crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva sia quelli maturati per altre imposte (compensazione orizzontale ex articolo 17 del Dlgs 241/1997).
In caso di passaggio inverso (dal regime di franchigia a quello ordinario), la rettifica della detrazione farà invece emergere un credito Iva, che potrà indifferentemente essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.

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