Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Più beni di lusso, maggiore capacità contributiva… ma per tutti?

Con l’articolo 5 della legge regionale 2006, la Sardegna ha istituito un "Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale"

Il Fondo sarà finanziato, per il 75 per cento, con il gettito derivante dalle nuove imposte regionali. In particolare quella sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, sulle seconde case ad uso turistico e su aeromobili e unità da diporto. Persone e società con domicilio fiscale nella Regione Sardegna sono escluse dalla tassazione. Con l’articolo 5 della legge regionale n. 4 dell' 11 maggio 2006, la Regione autonoma Sardegna ha istituito un "Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale". Tale fondo sarà finanziato, per il 75 per cento, con il gettito derivante dalle nuove imposte regionali istituite con la stessa legge regionale. In particolare, la legge prevede l’istituzione dell’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case (articolo 2), dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico (articolo 3) e dell’imposta regionale su aeromobili e unità da diporto (articolo 4). Con le nuove imposte, la Regione Sardegna vuole sottoporre a tassazione i redditi che emergono da transazioni che hanno per oggetto particolari beni di lusso e specifiche prestazioni di servizi rese ai proprietari dei medesimi. La caratteristica comune delle nuove imposte, di non poco rilievo, è che le persone e le società con il domicilio fiscale nella Regione Sardegna sono esclusi dalla predetta tassazione.

L’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case
L’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case colpisce le plusvalenze ottenute a seguito della cessione, a titolo oneroso, di fabbricati adibiti a seconde case, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, e le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari di proprietà o di altro diritto reale sui predetti immobili per la parte ad essa ascrivibile. Soggetti passivi dell’imposta sono gli alienanti, a titolo oneroso, che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o che hanno domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi esclusi i nati in Sardegna ed i loro coniugi.

L'imposta regionale sulle seconde case per uso turistico
L’imposta regionale sulle seconde case a uso turistico è applicata ai possessori di fabbricati, siti nel territorio regionale, a una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale su di essi. Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari dei fabbricati suddetti ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, su di essi che abbiano il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Dai soggetti passivi, pur se possessori dei predetti fabbricati, sono esclusi coloro che sono nati in Sardegna, i loro coniugi e figli anche se nati fuori dall’Isola.

L’imposta regionale su aeromobili e unità da diporto
All’imposta regionale sugli aeromobili e sulle unità da diporto sono assoggettate le persone o le società che fanno scalo negli aerodromi del territorio regionale con aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o che facciano scalo, nel medesimo periodo, nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale con unità da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone o le società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che assumano l’esercizio dell’aeromobile o dell’unità da diporto.

Un aspetto comune alle imposte sarde

Dalla breve descrizione delle imposte regionali emerge con chiarezza un diverso trattamento fiscale, basato sul domicilio fiscale e sul luogo di nascita, dei soggetti interessati. Tale differenza di trattamento, basata sulla residenza e sulla nascita dei soggetti, ha suscitato, in alcuni enti locali (come riportato nelle cronache della stampa nazionale), perplessità in merito a un suo possibile contrasto con le disposizioni previste dal Trattato comunitario.

Il quadro comunitario sulla non discriminazione
Dal punto di vista del diritto comunitario, infatti, l’articolo 12 del Trattato Ce dispone: "Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità". Questo principio di non discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. (vedere sentenza 8 ottobre 1980, causa C-79/810). Nel merito, occorre precisare che il diritto comunitario, anche se vieta espressamente soltanto la discriminazione basata sul criterio della cittadinanza, proibisce comunque ogni discriminazione che, fondandosi su criteri diversi, giunga allo stesso risultato (vedere sentenza 12 febbraio, causa 152/73). La discriminazione, quindi, secondo la giurisprudenza comunitaria si realizza sia nei casi trattamento diverso in situazioni simili, sia in quelli in cui situazioni dissimili vengono trattate nello stesso modo.Inoltre, il successivo articolo 56 del Trattato vieta "tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi". Al riguardo, nella sentenza 11 dicembre 2003 relativa alla causa C-364/01, la Corte di giustizia europea ha stabilito che gli investimenti immobiliari costituiscono "movimenti di capitali" ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della direttiva 88/361 che disciplina le restrizioni ai movimenti di capitali previste al citato articolo 67 del Trattato Ue. Pertanto il solo fatto che una norma nazionale abbia l’effetto di limitare i movimenti di capitali di un investitore, cittadino di uno Stato membro, in funzione della sua residenza potrebbe rappresentare una condizione sufficiente perché si applichi l'articolo 1, n. 1, della direttiva 88/361.

Le eccezioni
In base a quanto indicato dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del Trattato le disposizioni in materia di restrizioni di capitali non pregiudicano la possibilità per lo Stato membro di applicare particolari disposizioni tributarie per operare una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione dal punto di vista del loro luogo di residenza o del luogo di collocamento del capitale. Tuttavia, come precisato nello stesso articolo 58, tali misure devono essere giustificate e non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al libero movimento di capitali e di pagamenti.

Il Consiglio dei Ministri ricorre alla Corte Costituzionale
Il Consiglio dei Ministri ha deciso, in questi giorni, di eccepire, davanti alla Corte Costituzionale, l’incostituzionalità della legge regionale sarda. In particolare, il Governo ha ritenuto che la parte della legge (articolo 3) che individua quali soggetti passivi i proprietari di seconde case che non abbiano domicilio fiscale nella Regione Sardegna sia discriminante e, quindi, in contrasto con le norme costituzionali. La Regione a Statuto speciale ha rappresentato la propria disponibilità a collaborare con il Governo e ad apportare le modifiche tecniche necessarie per scongiurare la pronuncia del giudice costituzionale. Il Governo, qualora le preannunciate modifiche dovessero rivelarsi soddisfacenti, si è dichiarato pronto a ritirare il ricorso.

Le conclusioni
In più occasioni la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sulla illegittimità di normative caratterizzate da un trattamento fiscale differenziato in ragione della residenza dei soggetti passivi. Conseguentemente, se dovesse essere proposta, da un giudice nazionale alla Corte di Giustizia, una questione pregiudiziale interpretativa per ottenere i chiarimenti necessari finalizzati a decidere il merito di una eventuale controversia di fronte ad esso pendente, indipendentemente dall’eventuale ritiro del ricorso del Governo alla Corte Costituzionale e qualora le modifiche tecnico-giuridiche annunciate dal Governo dell’isola non dovessero consentire di superare le perplessità di compatibilità comunitaria suscitate dall’introduzione della legge regionale, la Regione Sardegna, per giustificare l’impostazione della soprannominata "tassa sul lusso", dovrà dimostrare che essa non opera una discriminazione fra i cittadini comunitari e che gli investimenti in Sardegna, per i soggetti colpiti dalle nuove imposte regionali, non sono meno vantaggiosi, rispetto a quelli effettuati dagli esclusi dal campo di applicazione.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/piu-beni-lusso-maggiore-capacita-contributiva-ma-tutti