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Attualità

Più chiara la tassazione del trust

L'agenzia delle Entrate illustra il quadro normativo dopo le novità della Finanziaria

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Arrivano i chiarimenti relativi al trattamento fiscale dei trust. Imposizione diretta con specifico riferimento alla tassazione per trasparenza nei casi di trust trasparenti, residenza del trust e modalità operative delle norme antielusive e, inoltre, fiscalità indiretta tenendo conto del ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni. Questi e altri sono i punti toccati dalla circolare n. 48/E, documento con il quale l'agenzia delle Entrate compie una disamina dell'istituto introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento con la Finanziaria 2007.

Il "contratto di trust", trova la sua cittadinanza nel diritto straniero ed è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1° gennaio 1992, a seguito della ratifica, senza riserve, della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, intervenuta con legge 16 ottobre 1989, n. 364, in base alla quale possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al trust costituito secondo la legge di uno Stato nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.
L'istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.
Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggetto sociale l'assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.
Il trustee e il beneficiario possono essere persone fisiche, professionisti di fiducia del settlor, o anche una persona giuridica. Soggetto passivo è il trust che risponde dell'obbligazione d'imposta con i beni assegnatigli dal settler.

I redditi che derivano dall'attività di gestione del trust da parte del trustee e quelli che vengono eventualmente erogati, in virtù delle disposizioni del settler, ai beneficiari finali costituiscono presupposto per l'applicazione delle imposte dirette previste dal nostro ordinamento.
La struttura giuridica dell'istituto trust pone in evidenza elementi o presupposti impositivi rilevanti anche ai fini delle imposte indirette allorquando, per esempio, è costituito un trust con un atto istitutivo redatto in forma pubblica o con scrittura privata, o un atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust, ovvero qualora siano poste in essere operazioni di gestione del patrimonio o sia effettuato il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Riepiloghiamo brevemente il contenuto della circolare

Imposte dirette
I trust sono soggetti passivi Ires.
Scontano l'imposta i trust residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché quelli non residenti, per i redditi prodotti in Italia.
Due sono le tipologie di trust individuate dalla norma: quelli con beneficiari individuati, i cui redditi, qualificati come redditi di capitale, vengono imputati per trasparenza agli stessi ("trasparenti"), e quelli senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust ("opachi").
Nel caso l'atto istitutivo preveda che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari, con una configurazione, perciò, mista, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre quello attribuito ai beneficiari sarà imputato a questi ultimi.

La residenza del trust
Per l'individuazione della residenza si fa riferimento ai criteri generali fissati dall'articolo 73 del Tuir, con gli adattamenti necessari per la natura dell'istituto. Sono, di norma, criteri di collegamento al territorio dello Stato, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.
Utili, a tal fine, risultano essere anche le indicazioni contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Adempimenti del trust
Trasparente o opaco, il trust è tenuto ad adempiere gli obblighi specifici (assolti dal trustee) previsti per i soggetti Ires, a partire dall'obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.
A tal riguardo, la circolare ha chiarito che nel caso in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l'anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso.

Se hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali, i trust sono inoltre obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall'articolo 14 del Dpr n. 600/1973. Nel caso l'attività commerciale sia esercitata in forma non esclusiva, il riferimento è all'articolo 20 dello stesso Dpr "Scritture contabili degli enti non commerciali".

Il trust è tenuto anche ad adempiere agli obblighi relativi all'Irap.

Il trasferimento dei beni nel trust
Il trattamento varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e della tipologia di bene trasferito.

Beni relativi all'impresa
Il trasferimento, comportando la destinazione dei beni a finalità estranea all'impresa, determina per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione (ricavi o plusvalenze/minusvalenze, sulla base del valore normale dei beni trasferiti). Se il trasferimento in trust ha ad oggetto un'azienda, questo può essere effettuato in regime di neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma il complesso di beni agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.

Beni diversi da quelli relativi all'impresa
Il trasferimento al trust in assenza di corrispettivo non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Con il trasferimento di titoli partecipativi il trustee acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se, però, i titoli sono detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato, l'intermediario abilitato applica le relative imposte.

Cessione dei beni in trust
Relativamente alla cessione dei beni durante la vita del trust, la circolare chiarisce che nel caso il trasferimento sia effettuato non nell'esercizio dell'impresa, potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, plusvalenze tassabili come redditi diversi, per la determinazione delle quali dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, oppure, nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust, al prezzo pagato.

I redditi del beneficiario
I redditi del trust trasparente (semprechè non abbiano scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato) sono imputati al beneficiario secondo il principio di "competenza", cioè indipendentemente dall'effettiva percezione. Occorre, tuttavia, che il beneficiario destinato non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Il reddito così imputato, avente la natura di reddito di capitale, verrà poi tassato secondo le aliquote personali del beneficiario.

Le imposte indirette
Ai fini delle imposte indirette, le indicazioni fornite dal documento di prassi possono essere suddivise, a seconda dell'atto.

atto istitutivo del trust
L'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, quale atto privo di contenuto patrimoniale.

atto dispositivo
Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale (secondo le disposizioni stabilite all'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos. Ai fini della determinazione di aliquote e franchigie, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee). Nel trust di scopo, quello, cioè, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8 per cento, prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti". La costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

atto dispositivo (imposte ipotecarie e catastali)
Sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

operazioni effettuate durante il trust
Atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano.

trasferimento dei beni ai beneficiari
Non si realizza presupposto impositivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

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