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Attualità

Più veloci le impugnazioni, il termine lungo ora è dimezzato

La disposizione non si applica a coloro i quali dimostrino di non aver avuto conoscenza del processo

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La possibilità di impugnare le sentenze emesse dai giudici tributari è soggetta a termini perentori, trascorsi i quali la sentenza passa in giudicato (articolo 51, primo comma, Dlgs 546/1992). Il termine per opporsi alle sentenze della Commissioni tributarie provinciali e regionale e, comunque, per proporre la revocazione ordinaria, è di sessanta giorni (cosiddetto termine breve).
 
La parte che ha interesse ad abbreviare il termine di impugnazione (in genere il non soccombente nel precedente grado di giudizio) ha l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile).

Di contro, se nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, si applica - per l'espresso richiamo di cui all'articolo 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 - la disposizione contenuta nell'articolo 327 del c.p.c., primo comma, che fa parte di quelle del codice di procedura civile recentemente rivisitate dalla legge 69/2009. Al riguardo, l'articolo 46, comma 17 della legge, ha sostituito le parole "decorso un anno", dell'articolo 327, con "decorsi sei mesi", apportando quindi la riduzione da un anno a sei mesi al termine "lungo" per le impugnazioni delle sentenze.

Quindi, "decorsi sei mesi" dalla pubblicazione della sentenza (ossia dal deposito della stessa presso la segreteria della Commissione stessa - ex articolo 37, primo comma, Dlgs 546/1992) si decade dalla possibilità di impugnazione.

Tale modifica legislativa di riduzione del termine annuale di decadenza dalle impugnazioni troverà applicazione ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 19 giugno scorso), come precisa l'articolo 58, norma transitoria della richiamata legge 69/2009.
Va inoltre precisato che se il periodo di impugnazione ricade nel periodo 1° agosto-15 settembre, ai fini dell'effettiva determinazione dei termini per ricorrere, sia per il cosiddetto "termine breve" che per il "termine lungo", si dovranno comunque aggiungere i 46 giorni previsti dalla legge 742/1969 per la sospensione feriale dei termini processuali.

L'unico profilo di inapplicabilità della decadenza semestrale per l'impugnazione, riguarda coloro i quali non si sono costituiti in giudizio e dimostrino di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (articolo 38, terzo comma, Dlgs 546/1992).
Questa previsione è volta a tutelare la posizione di colui che è rimasto sostanzialmente estraneo al giudizio, consentendogli di proporre impugnazione tardiva entro un anno (ora sei mesi) e 46 giorni dall'eventuale conoscenza della pronuncia.

È importante sottolineare che nel concorso di termine breve e termine lungo, quest'ultimo prevale sul primo. Se, ad esempio, la notifica della sentenza avviene a ridosso della scadenza del termine lungo, una volta che il periodo previsto dall'articolo 327 c.p.c. sia concluso, l'eventuale tempo residuo, determinato dalla notifica dell'atto, non ha più rilievo.
Il termine breve non consente mai di superare quello lungo. Ciò in quanto il termine lungo è funzionalmente teso ad assicurare la certezza del diritto attraverso la definitività, in tempi ragionevoli, delle sentenze emesse e delle situazioni giuridiche su cui esse statuiscono.
 

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