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Attualità

Poche eccezioni per il giudice "professionista"

Tassativo l'elenco dei magistrati onorari i cui compensi, nell'esercizio di pubbliche funzioni, sono attratti in ogni caso fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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Le indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera in uno studio associato o in un'associazione professionale vanno considerate come redditi da lavoro autonomo, e sottoposti, quindi, al relativo trattamento fiscale.
E' la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 363/E dell'11 dicembre, a un interpello presentato dal ministero della Giustizia che chiede in quale tipologia di redditi (assimilati a lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo) vadano inquadrate le predette indennità e quale sia la corretta tassazione da applicare.

L'Amministrazione finanziaria precisa che l'attività di magistrato onorario non rientra tra quelle funzioni pubbliche espressamente elencate nell'articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir per le quali i compensi percepiti vanno assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche quando conseguiti durante l'esercizio di un'arte o professione. Tra questi sono incluse anche tre categorie di giudici onorari quali membri di commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti di tribunale di sorveglianza.
Invece, per quanto riguarda le funzioni pubbliche non riportate esplicitamente nella norma citata, e quindi anche per i magistrati onorari, se le prestazioni sono rese durante lo svolgimento di un'arte o professione, sono assimilabili al reddito di lavoro autonomo.

Nel caso specifico, dunque, occorre verificare se i magistrati onorari che svolgono anche attività per studi associati rientrano nei soggetti che svolgono attività professionale. A tal proposito, la risoluzione ricorda che è considerato come reddito di lavoro autonomo anche quello proveniente dall'esercizio di arti e professioni in forma associata (escluse le società di capitali, Snc, Sas, nel qual caso è reddito d'impresa).

Secondo l'agenzia delle Entrate, inoltre, è possibile estendere al caso particolare le stesse conclusioni contenute nella risoluzione 118/2003 sull'esercizio della professione di avvocato in forma associata: "le società di professioni producono reddito di lavoro autonomo, perché a esse si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni".
Nel caso in esame, pertanto, le prestazioni fornite dai magistrati onorari per studi associati e associazioni professionali producono un reddito che, anche se tecnicamente riconducibile a quelli di partecipazione, ai fini fiscali va considerato come reddito da lavoro autonomo.

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