Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

In Portogallo normativa Cfc guidata dalla proporzione

La disciplina che fa riferimento alle controlled foreign corporations è relativamente recente ed é stata introdotta nel 1995

Secondo l'articolo 60 del codice dell'imposta sui redditi d’impresa gli utili (distribuiti o meno) realizzati da una società localizzata in un Paese a bassa fiscalità possono essere attribuiti ai soci (persone fisiche e società) che hanno partecipazioni sostanziali ed essere tassati in relazione al valore della propria partecipazione. L'ordinamento portoghese contiene una misura antielusiva a portata generale nel testo dell'articolo 63 del Codice sulla procedura tributaria e sui ricorsi il quale statuisce che un'operazione è nulla se il suo obiettivo primario, o uno dei suoi obiettivi, è di ridurre o eliminare l'imposta: al verificarsi di tale ipotesi l'operazione sarà assoggettata a tassazione normale. La rideterminazione dell'imposta dovuta non preclude tuttavia la possibilità per il contribuente di presentare le proprie motivazioni entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le informazioni da allegare
Il ricorso all'applicazione delle misure antielusive richiede la presentazione delle seguenti informazioni:
- la descrizione dell'accordo sottoscritto, dell'operazione posta in essere o l'atto eseguito dal contribuente e la sua sostanza economica;
-  l'indicazione degli elementi che provano che tale atto o operazione ha avuto come unico scopo o come scopo principale la riduzione o l'eliminazione dell'imposta;
- la descrizione degli atti con analoga sostanza economica che potevano essere eseguiti in luogo dell'atto o della transazione posta in essere dal contribuente e i provvedimenti legali che sarebbero stati attuati successivamente.

La normativa sulle controllate estere
Tra le misure antielusive si colloca anche la disciplina relativa alle controlled foreign corporations (CFC), introdotta in Portogallo nel 1995. Infatti secondo l'articolo 60 del codice dell'imposta sui redditi d’impresa (código do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, CIRC) gli utili societari (distribuiti o meno) realizzati da una società localizzata in un Paese a bassa fiscalità possono essere attribuiti ai soci (persone fisiche e società) che hanno partecipazioni sostanziali ed essere tassati in proporzione al valore della propria partecipazione. Si ritiene che un soggetto residente detenga una partecipazione sostanziale quando possieda direttamente o indirettamente:
- il 25 per cento o una percentuale maggiore del capitale della società non residente;
- il 10 per cento o una percentuale maggiore del capitale della società non residente nel caso in cui più del 50 per cento del capitale sociale sia posseduto direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Portogallo.

Le modalità applicative

L'applicazione della normativa prevede che al reddito imponibile della società madre residente siano aggiunti gli utili al netto delle imposte delle società controllate residenti in Paesi a bassa fiscalità in proporzione alla sua partecipazione totale (sia diretta che indiretta). La casa madre deve essere evidentemente assoggettata all'imposizione ordinaria; le società residenti nella "free zone" di Madeira ai fini dell'applicazione della disciplina CFC, sono considerate residenti in Portogallo. Una società è considerata residente in un Paese a bassa fiscalità quando non è soggetta ad alcuna forma di imposizione sul reddito o è assoggettata a una aliquota inferiore del 60 per cento all'aliquota ordinaria IRC (imposta sobre o rendimento das pessoas colectivas) del 15 per cento, o quando il luogo di svolgimento dell'attività è contemplato nell'apposita black list predisposta dal ministero delle Finanze. La società controllante può tuttavia beneficiare di un credito d'imposta pari all'ammontare della sua passività ai fini dell'imposta sul reddito per la ritenuta estera (scontata sui dividendi) e per le imposte (in relazione agli utili non distribuiti) pagate dalle società non residenti; qualsiasi credito d'imposta non utilizzato può essere riportato a nuovo per i successivi cinque periodi d'imposta.

Le condizioni di esclusione
È tuttavia esclusa l'applicazione della disciplina Cfc se la società estera rispetta le seguenti condizioni:
- almeno il 75 per cento degli utili realizzati proviene dall'esercizio di attività locali agricole o manifatturiere o da transazioni commerciali effettuate principalmente sul mercato locale che non coinvolgano soggetti residenti in Portogallo;
- l'attività primaria non rientra in alcuna delle categorie indicate (ad esempio attività bancarie, alcune tipologie di attività assicurative, la gestione di diritti societari o di altri titoli).

L'ordinanza del 2004
L'ordinanza n. 150 del 2004 (e le sue successive modificazioni) ha individuato 83 ordinamenti a bassa fiscalità che rilevano non soltanto ai fini dell'applicazione della disciplina Cfc ma anche per la non deducibilità dei pagamenti effettuati nei confronti di società ivi residenti, per il mancato riconoscimento dell'esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e valori mobiliari da parte di società non residenti ivi ubicate, dalla mancata applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e dell'esenzione sugli interessi maturati su obbligazioni del Tesoro percepiti da società non residenti e dall'applicazione di aliquote maggiorate relative all'Imi e all'Imt.

Gli Stati inclusi nella black list
La black list include i seguenti paesi:
- Europa: Andorra, Cipro, Gibilterra, Isola di Man, Isole della Manica, Liechtenstein, Lussemburgo (solo per le società holding esenti), Monaco, San Marino, Isole Svalbard;
- Americhe: Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bolivia, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Costa Rica, Dominica, Isole Falkland, Grenada, Guyana, Honduras, Giamaica, Montserrat, Antille Olandesi, Paname, Puerto Rico, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Vincent e Grenadines, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Uruguay;
- Africa e Medio Oriente: Isola Ascension, Bahrain, Djibuti, Gambia, Giordania, Kuwait, Libano, Liberia, Mauritius, Oman, Qatar, Qeshm, Seychelles, S. Elena, Swaziland, Tristan de Cuhna, Emirati Arabi Uniti, Yemen;
- Asia e Pacifico: Samona americana, Brunei, Isole Christmas, Isole Coco (Keeling), Isole Cook, Fiji, Polinesia francese, Guam, Hong Kong, Kiribati, Labuan, Macao, Maldive, Isole Marshall, Nauru, Isola Niue, Isola Norfolk, Isole Mariana del nord, Isole Palau, Isola Pitcairn, s. Kitt e Nevis, Isole Solomon, Isola Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Samoa occidentale.
Le spese pagate da società portoghesi a società residenti in paradisi fiscali non sono deducibili e sono soggette ad una ulteriore imposta a titolo di sanzione del 35 per cento (55 per cento per le società parzialmente o totalmente esenti e che non svolgono principalmente attività commerciali, industriali o agricole).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/portogallo-normativa-cfc-guidata-dalla-proporzione