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Attualità

Preclusa anche alle Pmi la Tecnotremonti per le fiere all'estero

Perché non può essere applicata neppure la parziale detassazione consentita dalla Commissione Ue

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Con la circolare n. 20/E del 10 maggio 2005, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni applicative relative all'agevolazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta "Tecnotremonti").
Come noto, l'agevolazione consiste nella "detassazione" del reddito d'impresa - tecnicamente effettuata mediante variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al "primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del... decreto" n. 269 (periodo d'imposta agevolato) - per un importo commisurato:

  1. ai "costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni" sostenuti da tutti i titolari di reddito d'impresa [articolo 1, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo]
  2. alle stesse spese di cui al punto a) sostenute dalle piccole e medie imprese (Pmi) che "nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche" [articolo 1, comma 1, lettera a), terzo e quarto periodo]
  3. alle spese direttamente sostenute per la "partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero" [articolo 1, comma 1, lettera b)]
  4. alle spese sostenute per "stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati" [articolo 1, comma 1, lettera c)]
  5. all'ammontare delle "spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato" [articolo 1, comma 1, lettera d)].

Benché le richiamate disposizioni siano, dal punto di vista meramente formale, riferite alla generalità dei contribuenti - quindi prive dei requisiti di "selettività" e "specificità" propri degli aiuti di Stato - la Commissione europea ha manifestato, sin dal momento dell'emanazione del decreto legge n. 269 del 2003, numerose perplessità in relazione alla compatibilità delle disposizioni stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Si ricorda che - anche quando le disposizioni agevolative non presentano i predetti requisiti - il citato Organo comunitario può esprimere le proprie valutazioni di merito circa gli effetti (anche potenzialmente) distorsivi sulla concorrenza che le misure di aiuto concesse dai singoli Stati membri possono produrre sugli scambi nell'ambito dell'Unione europea; in tal senso, la Commissione, fatta eccezione per la detassazione relativa:

  • alle spese sostenute dalle Pmi per la realizzazione di sinergie nelle innovazioni informatiche, per le quali la stessa norma agevolativa ne prevedeva l'applicazione solo in seguito alla specifica autorizzazione della Commissione europea (avvenuta con decisione C(2004) 4057 del 14 ottobre 2004) [vedi sub b.]
  • alle spese sostenute da tutte le imprese per stage aziendali destinati a studenti ovvero a diplomati o laureati [vedi sub d.]

ha aperto un'indagine formale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Ce n. 659/1999, al fine di effettuare una "valutazione preliminare...relativa al carattere di aiuto della misura prevista", con riferimento alle disposizioni che concedono la detassazione relativa a:

  1. costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali [vedi sub a.]
  2. sperse direttamente sostenute per la partecipazione a fiere all'estero [vedi sub d.]
  3. spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato, unitamente alla riduzione dell'aliquota delle imposte dirette (cosiddetto "premio di quotazione" di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 269) per le imprese che nel periodo d'imposta agevolato hanno ottenuto la predetta quotazione [vedi sub e.].

In seguito alla predetta indagine formale, dopo le rituali richieste di chiarimenti e di ulteriori informazioni, la Commissione europea ha:

  • deciso di non sollevare obiezioni in merito all'agevolazione relativa ai costi di ricerca e sviluppo di cui al precedente punto 1., che, pertanto, è fruibile, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolato, dalla generalità dei titolari di reddito d'impresa
  • dichiarato, con decisione C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004, incompatibile con il mercato europeo la detassazione relativa alle spese per la partecipazione alle fiere estere, obbligando l'Italia a prendere "tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti...illegittimamente messi a loro disposizione"
  • dichiarato, con decisione C(2005) 591fin del 16 marzo 2005, incompatibile con il mercato comune la detassazione relativa alle "spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato", di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 269, nonché al "premio di quotazione" di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, chiedendo al Governo italiano di "invitare i potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, a rimborsare gli aiuti".

Per effetto di tali decisioni, la citata circolare n. 20 del 2005 ha chiarito che, limitatamente alle spese sostenute per la partecipazione a fiere [articolo 1, comma 1, lettera b)] e per la quotazione in un mercato regolamentato [articolo 1, comma 1, lettera d)], l'agevolazione "Tecnotremonti" non può essere fruita, precisando, altresì, che, in sede di dichiarazione dei redditi, non dovrà darsi evidenza, nell'apposito quadro RJ, a tali spese.

La querelle sulle spese per fiere all'estero
Con particolare riferimento alle spese sostenute per la partecipazione a fiere all'estero, ha destato qualche perplessità la formulazione contenuta al punto 46 della richiamata decisione C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004 con cui la Commissione europea ha previsto l'obbligo di restituzione dell'aiuto eventualmente fruito, precisando che la inammissibilità del regime di aiuti previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto n. 269, "non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili...ai sensi...del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI" (regolamento Ce n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese).

Tale precisazione dell'organo comunitario, tuttavia, non può essere interpretata quale implicita autorizzazione alle sole Pmi dell'agevolazione relativa alle spese sostenute per la partecipazione a fiere espositive all'estero, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 269/2003.
Bisogna tenere presente, in primo luogo, che la Commissione europea ha prioritariamente imposto al Governo italiano l'obbligo di recuperare presso i beneficiari gli aiuti eventualmente fruiti, in quanto (anche potenzialmente) distorsivi della concorrenza, e che nessuna indicazione è contenuta, nella decisione C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004, in ordine alla possibilità che eventuali aiuti già fruiti (anche da Pmi) non debbano essere restituiti (peraltro, le situazioni di soggetti che abbiano già fruito dell'aiuto dovrebbero essere davvero rare, riferendosi a imprese che abbiano già presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta agevolato).

Inoltre, la richiamata decisione non esclude che, in via generale, gli aiuti in questione (detassazione sulle spese per fiere all'estero) "vengano considerati compatibili" secondo le disposizioni del regolamento Ce n. 70/2001, in virtù delle quali gli aiuti alle Pmi - concessi nel rispetto delle specifiche condizioni formali e sostanziali indicate nel regolamento stesso - sono esentati dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, in quanto compatibili (per definizione) con il mercato comune e, pertanto, fruibili senza alcuna specifica autorizzazione.
Trattasi, tuttavia, di una compatibilità riferita non alla specifica norma di favore, bensì ad astratte fattispecie per le quali opera l'esenzione dall'obbligo di notifica se emanate in conformità alle disposizioni del citato regolamento comunitario; trattasi, in particolare, delle disposizioni contenute:

  • nell'articolo 3, paragrafo 2, che esenta lo Stato membro dall'obbligo di preventiva notifica degli aiuti qualora il relativo regime "contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee"
  • nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), che prevede che, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica, "nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione".

Nel caso specifico, la norma agevolativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 269 non contiene alcun esplicito rinvio al citato regolamento di esenzione, né evidenzia riferimenti specifici alle Pmi ovvero alla misura delle spese per partecipazione alle fiere; pertanto, considerato il tenore letterale delle disposizioni in esame, destinata alla generalità dei titolari di reddito d'impresa, non sarebbe sostenibile una interpretazione della norma che ne consentisse l'applicazione alle sole Pmi.

Tanto premesso, l'ammissibilità della detassazione delle spese per fiere all'estero sostenute dalle Pmi, teoricamente prospettata nella richiamata decisione della Commissione europea, è da intendersi come compatibilità solo potenziale, che troverebbe concreta efficacia applicativa solo con l'emanazione di una norma ad hoc (ovvero una modifica di quella esistente), in conformità a quanto richiesto dalle richiamate disposizioni degli articoli 3 e 5 del regolamento Ce n. 70/2001.

Nello stesso senso occorre intendere quanto contenuto nelle istruzioni al modello di dichiarazione Unico 2005 (quadro RJ), nelle quali si legge che la "disposizione agevolativa è stata considerata dalla Commissione Europea compatibile con le regole comunitarie in materia di aiuti di stato limitatamente agli aiuti alle piccole e medie imprese non eccedenti il 50 per cento dei costi connessi con la prima partecipazione ad un'esposizione con riferimento ad un nuovo mercato": tale affermazione non deriva, infatti, dalla specifica autorizzazione della norma agevolativa - che, al contrario, la Commissione ha qualificato come misura di aiuto illegittima in quanto non preventivamente notificata - ma costituisce la mera enunciazione di un principio generale (esenzione dall'obbligo di notifica) direttamente desumibile dalla richiamata disciplina regolamentare sugli aiuti di Stato.
In conclusione, in assenza di una specifica ed esplicita autorizzazione, nonché di un esplicito riferimento al regolamento di esenzione, la detassazione relativa alle spese sostenute dalle Pmi per la partecipazione a fiere all'estero non può, in concreto, considerarsi applicabile.

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