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Attualità

In preparazione un'Ires ricca di novità

L'abbattimento dell'aliquota dal 33 al 27,5% è solo uno dei possibili cambiamenti

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A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'aliquota Ires passerà dal 33 al 27,5 per cento. Ma nel progetto di Finanziaria 2008, appena licenziato dal Consiglio dei ministri, le novità che interessano l'imposta sulle società non si fermano qui. Vediamo, in sintesi, le principali.

Tornerà al 5% la percentuale di partecipazione al reddito delle plusvalenze esenti. La disposizione si applicherà a quelle realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; resterà, comunque, ferma all'84% l'esenzione per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

Sarà riformato tutto il sistema di deducibilità degli interessi passivi. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, saranno eliminate thin cap rule e pro-rata patrimoniale, con sostituzione integrale dell'articolo 96 del Tuir (interessi passivi). Se le innovazioni proposte diverranno legge (fatta eccezione per banche, altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi), interessi passivi e oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del Tuir:

  1. saranno deducibili in ogni periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per la parte eccedente, nel limite del 30% della differenza tra il valore e i costi della produzione, cioè degli aggregati A) e B) del conto economico, senza, però, tener conto degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
  2. la quota indeducibile sarà riportabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto (il decimo, per i primi tre periodi di applicazione della nuova disciplina), se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% della differenza illustrata al precedente punto 1.

Da tener presente che, come espressamente precisato dalla "nuova" disposizione, gli interessi, attivi e passivi, cui si fa riferimento sono quelli derivanti da "contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale". Rientreranno, invece, nel calcolo, gli interessi impliciti desunti dai contratti di leasing.

Verrà meno la possibilità di procedere ad ammortamenti accelerati e anticipati. La disposizione si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Novità anche per i beni in leasing. Nel solco di una crescente derivazione del reddito fiscale da quello civilistico, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008, la deducibilità dei canoni di locazione sarà ammessa solo per le imprese che adottano il metodo di contabilizzazione "patrimoniale". Ma le novità non si fermano qui: la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa. Se poi il contratto ha come oggetto beni immobili e la descritta "regola dei due terzi" darà un risultato inferiore a undici anni o superiore a diciotto, la deduzione sarà ammessa se la durata del contratto non è rispettivamente inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto.

Saranno stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze i requisiti di "inerenza e congruità" cui devono rispondere le spese di rappresentanza ai fini della loro deducibilità, che, però, diventa integrale nel periodo d'imposta di sostenimento (a oggi, la deducibilità è di un terzo in cinque esercizi).

Scomparirà la possibilità di dedurre in via extracontabile (quadro EC) componenti negativi di reddito non imputati a conto economico. La novità avrà effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle previgenti (attuali) disposizioni sul vincolo patrimoniale (articolo 109, lettera b, terzo, quarto e quinto periodo, del Tuir) per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Al contribuente sarà, comunque, data facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione (senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi) assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva, con aliquota dell'uno per cento, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Cambierà, infine, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il meccanismo di deducibilità per i componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi, dagli oneri fiscali e contributivi e da quelli di utilità fiscale) indistintamente riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi imponibili e ricavi esenti. Tali costi abbatteranno la base imponibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

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