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Attualità

Presentazione della comunicazione preventiva

Consente l'emissione di fatture da parte dei residenti in Paesi con i quali non è prevista reciproca assistenza in ambito Iva

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Dal 21 dicembre è possibile presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'emissione di fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di Iva.

La trasmissione della comunicazione va effettuata direttamente tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, oppure tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche.

Gli utenti dei servizi telematici Entratel e Internet, per compilazione, preparazione e invio della specifica comunicazione preventiva, hanno a disposizione, nella sezione "Altri servizi", la funzione "Comunicazione di fatturazione all'estero", dove troveranno tutti gli approfondimenti e i relativi dettagli utili per effettuare un corretto invio.

Il protocollo telematico che l'Agenzia delle Entrate attribuisce alla specifica comunicazione preventiva, costituisce a tutti gli effetti l'identificativo della stessa e dovrà essere indicato in ogni operazione successiva, sia di variazione che di cessazione. Pertanto, se dovesse subentrare una variazione di dati contenuti nella comunicazione inviata preventivamente, entro 30 giorni l'utente dovrà trasmettere, sempre telematicamente, la comunicazione di variazione indicando il protocollo telematico precedentemente attribuito.

La stessa procedura si applica anche nell'ipotesi in cui dovesse venire meno il conferimento dell'incarico a emettere le fatture; l'utente dovrà effettuare la comunicazione di cessazione sempre entro 30 giorni dall'evento.

La trasmissione dei dati contenuti nelle relative comunicazioni viene comunque considerata effettuata soltanto nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente i dati. L'Agenzia delle Entrate comprova l'avvenuta ricezione delle comunicazioni con un'attestazione, identificata da un numero di protocollo, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet.
Le comunicazioni trasmesse dagli intermediari sono invece attestate dagli stessi, i quali sono tenuti a fornire copia delle attestazioni predette ai propri clienti cui le medesime comunicazioni si riferiscono.

I soggetti passivi nazionali che possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazione, sono coloro i quali hanno iniziato l'attività da almeno cinque anni e non hanno ricevuto nei cinque anni precedenti atti impositivi o di contestazione per violazioni sostanziali in materia di Iva.

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