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Attualità

Prestazioni veterinarie e prospettive di tassazione

La proposta di modifica dell’articolo 9 della carta costituzionale potrebbe avere notevoli riflessi anche sotto il profilo fiscale

veterinario
Il riconoscimento di diritti della specie non umana, come esseri vitali e senzienti, imporrebbe, infatti, una riformulazione della disciplina tributaria con riferimento alle prestazioni medico veterinarie e quindi una rivisitazione delle (attuali) aliquote Iva sui beni prodotti dall’industria dei mangimi. L’obiettivo da raggiungere, pertanto, potrebbe essere quello di parificare (o quantomeno avvicinare) la normativa zooiatrica a quella della specie umana. Questione contigua potrebbe, altresì, riguardare anche il riequilibrio della tassazione dell’Iva veterinaria agli standard richiesti dal mercato europeo. Quest’ultima previsione, in verità, è già contenuta nella "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto - COM(2003) 397", dove, nell’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote Iva ridotte, rientrano, tra le altre, i prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale nonché i prodotti farmaceutici ed articoli similari normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari.

Utilità pubblica o privata?
Il riesame della disciplina fiscale, a ben guardare, potrebbe ruotare intorno alla questione concernente l’inclusione degli esseri animali da compagnia tra i "soggetti" a utilità collettiva (e sul punto si valuti la funzione educatoria e quella terapeutica che gli animali svolgono ad esempio con la pet terapy). A cascata, dovrebbero essere modificate le regole sulle prestazioni medico veterinarie nonché quelle concernenti gli alimenti animali, con l’obiettivo di "parificare" le relative discipline concernenti le categorie dei mammiferi (cui appartengono sia gli esseri animali che gli umani). Mentre le prestazioni (sanitarie) sugli uomini, infatti, anche a seguito dell’istituzione dell’imposta comunitaria hanno mantenuto la "qualità" di pubblica utilità (per cui per ragioni di carattere sociale e politico, per non gravare su particolari questioni che interessano l’intera collettività, si è sancita l’esenzione dell’Iva), quelle veterinarie a seguito di una interpretazione ministeriale restrittiva sono state "degradate" tra quelle ad utilità "privata" e quindi a buon diritto tassabili.

Il diritto alla salute e al benessere degli animali
Tale ragionamento (che risulta giustificabile per il momento storico in cui è stato elaborato), tuttavia, non tiene conto delle recenti evoluzioni sul tema che hanno rielaborato la concezione antropocentrica e che vede ormai riconoscere agli animali un diritto alla dignità, alla salute e al benessere (vedi in tal senso la legge n. 189/2004 recante la disciplina dei "Delitti contro il sentimento per gli animali"), nonché un implicito riconoscimento sociale (come è stato affermato dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno esistenziale per la perdita di animali da affezione: Cassazione Sezioni Unite 14 marzo 2006 n. 6572 e Cassazione 15 giugno 2005 n. 15022) in conseguenza della secolare vicinanza dell’animale domestico all’uomo che ha modificato i comportamenti e le abitudini quotidiane di quest’ultimo che ha stabilito con i primi un vero e proprio rapporto simbiotico di reciproco rispetto. Altri sostenitori dell’esenzione impositiva delle prestazioni veterinarie, inoltre, fondano tale convincimento sulla circostanza che l’esercizio medico zooiatrico funge, antropocentricamente, come una attività diretta a proteggere la salute pubblica (tutelata dall’articolo 32 della Costituzione) che si esercita attraverso il controllo e mediante la prevenzione delle malattie animali che potrebbero essere trasmesse all’essere umano (sul punto, giova osservare, come ad esempio l’aliquota Iva particolarmente ridotta per le prestazioni veterinarie risenta, nella Repubblica ellenica, dei riflessi che la salute animale esercita su quella umana). Da qui l’auspicio volto a incentivare la cura e l’assistenza degli animali anche mediante la riduzione dell’aliquota dell’Iva italiana (a oggi pari alla misura del 20 per cento sulle prestazioni e sui cibi veterinari) a quegli standard imposti dall’Europa. Sull’argomento (in effetti) si evidenziano dettagliate proposte di legge tese, altresì, ad aumentare anche la somma detraibile delle spese veterinarie (pari attualmente a 258,23 euro) nonché altre dirette a istituire un servizio mutualistico per animali da compagnia riconoscendo loro, conseguentemente, il carattere di pubblico interesse.

La disarmonia dell’Iva: le prestazioni veterinarie
L’esperienza comparata ci offre la possibilità di evidenziare la disarmonia normativa dell’aliquota Iva veterinaria nel panorama europeo. In particolare, uno studio effettuato dall’Anmvi distingue tre differenti tipologie di aliquote Iva nel mercato comunitario riguardanti il settore zooiatrico: quello sulle prestazioni, quello sui medicinali e, infine, quello sulle diete e sugli alimenti per animali. Più in dettaglio, si può osservare che la forbice dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni veterinarie varia dalla totale esenzione della Lettonia (che parifica le prestazioni veterinarie a quelle dirette per la cura dell’uomo) alla maggiore imposizione, nella misura del 25 per cento per la Danimarca e la Svezia. Il Belgio attesta la misura della tassazione al 21 per cento mentre l’Austria (al pari dell’Italia) la pone al 20 per cento. Sotto tale soglia si posizionano la Francia (19,6 per cento), i Paesi Bassi e la Slovenia (19 per cento), l’Estonia e la Lituania (al 18 per cento), la Gran Bretagna (17,5 per cento), il Portogallo (17 per cento), la Germania (16 per cento). Ancora più bassa risulta l’aliquota dell’Irlanda (12,5 per cento), del Lussemburgo (12 per cento) e dell’Ungheria (11,9 per cento). I Paesi che si affacciano sul mar mediterraneo (Grecia e Spagna) si confermano tra i più "sensibili" con l’aliquota più conveniente (8 e 7 per cento). L’aliquota Iva applicata nella Repubblica Ceca non diversifica (similmente alla normativa lettone) le prestazioni e i servizi destinati alla salute degli uomini e quelle dirette agli animali, pertanto la misura risulta uguale (5 per cento).

L’aliquota sui medicinali veterinari
Preliminarmente si rappresenta che, seppur con talune differenze, le normative fiscali e sanitarie interne dei relativi Paesi oggetto dello studio in esame consentono la distribuzione dei farmaci a impiego veterinario. Con particolare riguardo, poi, all’aliquota Iva sui medicinali a uso animale si osserva (anche in questo caso) una sostanziale difformità impositiva in ambito europeo. L’aliquota 0 è prevista nella Repubblica di Lettonia e nella Lituania (ma in quest’ultimo caso soltanto a condizione che i medicinali vengano iniettati direttamente dal veterinario; diversamente l’aliquota si attesta nella misura del 18 per cento). Nel Lussemburgo l’aliquota si ferma al 3 per cento, in Estonia e nella Repubblica Ceca al 5, mentre in Portogallo il 5 per cento si attribuisce all’acquisto dei medicinali mentre per la dispensazione aperta si applica il 17 per cento. Il 6 per cento, in Belgio, si applica ai medicinali con obbligo di ricetta, mentre ai medicinali senza prescrizione e a quelli iniettati o somministrati direttamente dal medico si applica il 21 per cento. Stessa disciplina vale per i Paesi Bassi con la variante dell’aliquota nella misura 6-19 per cento mentre per la Spagna la misura varia dal 7 al 16 per cento. In Grecia e in Slovenia l’aliquota è dell’8 per cento ma in quest’ultima nazione la citata aliquota si applica soltanto ai medicinali iniettati dal veterinario ed alla distribuzione delle confezioni aperte. In Irlanda l’aliquota del 20 per cento sui medicinali si applica se il loro valore supera i 2/3 del costo della prestazione professionale, altrimenti si applica quella del 12,5 per cento. Segue la Germania (16 per cento), la Gran Bretagna (17,5 per cento) e la Francia (dove a fronte dell’aliquota del 5,5 per cento per i medicinali a uso umano si contrappone quella del 19,6 per quelli a uso animale). Fanalino di coda l’Austria (20 per cento), l’Ungheria (che all’aliquota del 20 per cento ne prevede una del 25 per cento nel caso di medicinali da banco), la Svezia e la Danimarca (entrambe con un’aliquota del 25 per cento).

Dispensazione e fisco
L’aliquota Iva sui farmaci (veterinari) venduti sul territorio italiano è (al pari di quelli per uso umano) del 10 per cento. Diversa imposizione fiscale, invece, è prevista nel caso in cui il medico veterinario distribuisce il medicinale per iniziare tempestivamente la terapia farmacologia. La dispensazione dei farmaci al possessore dell’animale sottoposto alle cure mediche consiste nella cessione delle confezioni aperte di farmaci ad uso veterinario ed ha l’obiettivo di iniziare, in modo appropriato e tempestivo, la terapia curativa garantendo al medico di poter fissare istantaneamente e nella modalità più consona il trattamento suggerito, senza dover dipendere dall’incertezza nel reperire per tempo il medicinale necessario alla cura del paziente. Sotto il profilo tributario la cessione del farmaco deve essere distintamente riportata in contabilità (con aliquota al 20 per cento) diversamente da quanto avviene negli altri Paesi dell’Ue dove viene indicata nella medesima ricevuta fiscale rilasciata a seguito dell’intervento professionale, come operazione accessoria.


L’aliquota sui pet food

Una differente previsione tributaria, infine, è prevista pure nei casi di prodotti di supporto all’attività sanitaria (articoli di parafarmaco, diete, alimenti ed attrezzature connesse alla salute animale). L’aliquota Iva della Svezia, della Danimarca e dell’Ungheria è tra le più elevate d’Europa (25 per cento); seguono il Belgio (21 per cento), l’Irlanda (20 per cento), la Francia (19,6 per cento), i Paesi Bassi e la Slovenia (19 per cento), l’Estonia, la Grecia, la Lettonia e la Lituania (18 per cento), la Gran Bretagna (17,5 per cento), il Portogallo (17 per cento), la Spagna (16 per cento). Sotto tale soglia si posizionano l’Austria (10 per cento), la Repubblica Ceca (5 per cento) e, infine, il Lussemburgo (3 per cento).

La situazione italiana
Sul punto, giova osservare che in Italia l’aliquota Iva su alcuni prodotti alimentari e su talune dotazioni ospedaliere per uso umano (vedasi a titolo esemplificativo il latte, la pasta o gli apparecchi sanitari comunque connessi alla salute dell’uomo) è del 4 per cento dove quella applicata sull’alimentazione animale, su prodotti parafarmaceutici e attrezzature correlate alla salute animale è, al pari dei beni di lusso, del 20 per cento. Come sostenuto dalle associazioni animaliste e da quelle di categoria la riduzione dell’aliquota Iva (al 10 per cento) su taluni prodotti inerenti alla salute animale ceduti direttamente nel corso dell’attività clinico-veterinaria potrebbe avere diverse e positive ricadute finanziarie sia con riferimento all’incremento delle relative vendite e quindi del connesso settore distributivo e produttivo (con esponenziale aumento del gettito fiscale sia delle imposte indirette che di quelle dirette) ma anche un concreto vantaggio per quei milioni di famiglie che possiedono un animale da compagnia (per i quali il costo economico per il mantenimento di un animale da compagnia incide notevolmente sul drammatico fenomeno degli abbandoni). D’altro canto, tuttavia, risulta difficile inquadrare, lungi dal voler trasformare l’attività medico professionale in una di tipo commerciale e/o imprenditoriale, una cessione di tali prodotti, seppur sui generis, (alla stregua di quanto già avviene in molti Paesi europei), la particolare fattispecie giuridica in esame come riferibile a quelle attività previste dalla normativa fiscale.

La dichiarazione universale dei diritti dell’animale
Alla teoria antropocentrica si è, nel tempo, contrapposta la concezione che vede l’animale come soggetto (e non mero oggetto) di diritti meritevoli di tutela. Tale orientamento, fondato sul convincimento che l’uomo sia eticamente tenuto a garantire la vita ed il benessere degli animali, quali creature viventi, dotate di propria sensibilità, ha trovato eco nella migliore dottrina italiana. Il progressivo evolversi della sensibilità collettiva nei confronti degli animali renderebbe, pertanto, quanto mai opportuno l’intervento legislativo in materia fiscale nel settore delle prestazioni veterinarie. L’obiettivo di considerare le stesse non come un’attività diretta a "guarire" un bene superfluo (e quindi tassabile), del resto trova una conferma planetaria nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’Unesco in cui, tra l’altro, si stabilisce che i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo. Pare, dunque, condivisibile quel richiamo nato (trasversalmente) tra i banchi del Parlamento col quale si invoca fortemente un impegno diretto affinché il rapporto dell’uomo con gli animali sia il più informato, solidale e rispettoso nello spirito del citato documento; un impegno volto a migliorare (anche mediante soluzioni di natura fiscale) la condizione di salute degli animali domestici e da compagnia attraverso l’abbattimento dell’aliquota dell’Iva sulle prestazioni mediche, sulle dispensazioni e sugli altri prodotti correlati alla salute dell’animale.    

Fonti:
- anmvi.it
- fnovi.it
- infolav.org
- enpa.it
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/prestazioni-veterinarie-e-prospettive-tassazione