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Attualità

Presunzioni di cessione e di acquisto, la contabilità segue il caso concreto

Ok al consuntivo mensile se la lavorazione del prodotto è a ciclo continuo

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Nel caso della società che gestisce un terminale di rigassificazione le presunzioni di cessione e di acquisto possono essere vinte effettuando per ciascun committente - sulla base della documentazione doganale e dei verbali "di misura" e di "allocazione" - la chiusura e il saldo mensile dei flussi di prodotto trasformato e delle singole partite di gas naturale liquido (Gnl), per riequilibrare gli sbilanci giornalieri verificatisi nella restituzione del prodotto.
Questa, in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 370/E del 13 dicembre, a una Srl che si appresta a mettere in esercizio, nel 2008, un impianto di rigassificazione e a uno dei suoi futuri committenti che, tramite contratto di appalto, utilizzerà l'80% della capacità operativa del terminale. Il restante 20% sarà invece messo a disposizione, con analoghi contratti, di altri operatori commerciali nazionali ed esteri.

Il processo di rigassificazione - si sottolinea nell'istanza - presuppone una lavorazione a ciclo continuo; questa circostanza, insieme al fatto che il bene è per natura fungibile, fa sì che possano verificarsi degli sbilanci giornalieri tra la quantità di prodotto consegnata da e restituita a ciascun committente, "rilevando solo la corrispondenza quantitativa, al momento della consuntivazione mensile dei flussi in entrata e in uscita per ciascun operatore".
La società ritiene che questi sbilanci non abbiano alcuna rilevanza fiscale e, premettendo che gli unici dati certi e definitivi relativi alle consegne/riconsegne di prodotto da/a ciascun operatore commerciale sono quelli tenuti nei consuntivi mensili, chiede di conoscere quali siano gli strumenti contabili da utilizzare per superare le presunzioni di cessione e di acquisto previste dal Dpr 441/1997.

Rispondendo all'interpello, i tecnici dell'agenzia delle Entrate riepilogano la disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, precisando che le norme "escludono l'operatività delle presunzioni (...) nel caso in cui la consegna di beni a terzi non abbia effetti reali, a condizione che il contribuente utilizzi strumenti contabili che consentono il puntuale controllo delle movimentazioni dei beni".
Nel caso in questione, considerata la natura dell'attività svolta (lavorazione a ciclo continuo) e la natura del bene (fungibile), gli squilibri giornalieri che si verificano tra le quantità di prodotto consegnate all'impianto e quelle riconsegnate ai diversi operatori dopo la trasformazione hanno carattere "fisiologico" e possono dunque "non assumere rilevanza". "Per converso - spiega la risoluzione - assumeranno rilevanza fiscale gli squilibri eventualmente riscontrabili alla fine del mese, la cui rendicontazione non può prescindere dalla risultanze dei documenti obbligatori".

Gli obblighi contabili previsti dalla legge potranno dunque "essere assolti con la contabilizzazione di dati certi e definitivi, relativi alle consegne e riconsegne del prodotto, disponibili a consuntivo al termine di ciascun mese": a questo proposito, per determinare le quantità di Gnl consegnate al terminale si farà riferimento alla documentazione doganale (dato che si tratta, come precisato nell'istanza di interpello, di prodotto di provenienza extra Ue), mentre i flussi di gas immessi nella rete nazionale per conto di ciascun operatore potranno essere determinati sulla base dei verbali "di misura" e "di allocazione" - approvati dall'agenzia delle Dogane con la circolare 73/D/2003 - che documentano la quantità totale di gas immesso ed estratto in ciascun mese e l'elaborazione effettuata sui dati parziali giornalieri.

"In sintesi la società che gestisce il terminale effettuerà, per ciascun operatore economico, la chiusura e il saldo mensile relativo alla gestione dei flussi di prodotto rigassificato e delle singole partite di Gnl, riequilibrando gli sbilanci giornalieri verificatisi nella restituzione del prodotto ai diversi operatori". E' appena il caso di precisare che eventuali differenze non fisiologiche rilevate al termine delle registrazioni definitive saranno soggette alle presunzioni di cessione e di acquisto disciplinate dagli articoli 1 e 3 del Dpr n. 441. L'agenzia delle Entrate era già in parte intervenuta sull'argomento con la circolare n. 31 del 2 ottobre 2006, nella quale si afferma il principio generale secondo cui l'applicazione delle norme sulle presunzioni di cessione e di acquisto "non può prescindere dall'analisi complessiva della posizione economica, patrimoniale e gestionale dell'azienda controllata".

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