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Attualità

Principali novità del modello Iva 2005 - 2

Debutta il quadro VT per l'indicazione separata delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva

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Le novità dei singoli quadri della dichiarazione Iva/2005
Le principali modifiche apportate ai quadri del modello sono da ricondurre alle recenti disposizioni normative intervenute in materia di Iva; tra queste:

  • il comma 411 della Finanziaria 2005 ha modificato l'articolo 2 del regolamento di cui al Dpr n. 195/1999, che adesso prevede: "...l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale". Pertanto, ai fini di attuare la norma in esame e ai soli fini espositivi, sono stati opportunamente modificati i righi del quadro VA e inseriti, come vedremo meglio in seguito, due nuovi righi per l'indicazione dei maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2004 e dei maggiori corrispettivi per l'adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo.
  • allo scopo di far indicare distintamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva - così come previsto dall'articolo 33, comma 13, del decreto legge n. 269/2003 - è stato istituito il nuovo quadro VT.

Di seguito si riportano i soli quadri che, rispetto al modello Iva/2004, hanno subito le variazioni più significative.

Quadro VA: informazioni e dati relativi all'attività
Rispetto al precedente modello, nella sezione 4, contenente i dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate, il rigo VA43, relativo al regime speciale dei beni usati, è stato spostato nel quadro VO relativo alle opzioni, al rigo VO9, relativo all'opzione esercitata per l'applicazione del regime ordinario Iva per le operazioni rientranti nel predetto regime.
Inoltre, sono stati inseriti i righi VA42 e VA43, per l'indicazione rispettivamente dei maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2004 e dei maggiori corrispettivi per adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo.

Pertanto, in base alle predette modifiche, il quadro VA, sezione 4, prevede attualmente i seguenti nuovi righi:
VA41:adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2003. Tale rigo accoglie a consuntivo i valori del precedente periodo d'imposta e deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2003, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri o degli studi di settore, nuovi ovvero oggetto di revisione. L'informazione è infatti richiesta solo per gli studi che lo scorso anno erano "nuovi" o "revisionati" e non per gli studi "vecchi", in relazione ai quali il maggior importo del volume d'affari è stato già esposto nel quadro VE della dichiarazione del 2003. Il rigo VA41 deve essere compilato, dunque, se l'adeguamento è stato fatto "fuori dichiarazione". Nel rigo devono essere indicati, in particolare, i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l'imposta versata mediante modello F24 con i codici tributo 6493 o 6494 (colonna 2).
VA42: adeguamento agli studi di settore o ai parametri per il 2004. Per il periodo d'imposta 2004 sono invece previste diverse modalità espositive a seconda se il contribuente rientri nei parametri o negli studi di settore. Infatti, i contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2004 devono versare (come lo scorso anno) la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2005, utilizzando il modello F24, codice tributo 6493. I dati relativi al maggior imponibile e alla relativa imposta devono essere riportati nella dichiarazione Iva/2006 (anno d'imposta 2005).
I contribuenti, invece, che si adeguano per il 2004 agli studi di settore, devono versare la maggiore imposta dovuta (con la nuova scadenza introdotta dalla legge finanziaria) entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il modello F24, codice tributo 6494. Il rigo VA42 accoglie, pertanto, l'indicazione dei conseguenti maggiori corrispettivi (colonna 1) e della relativa imposta versata (colonna 2). Le istruzioni ricordano che tali importi non devono essere indicati nel quadro VE della dichiarazione.
Va inoltre ricordato che la legge finanziaria 2005 ha previsto che per l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero la sua revisione, va versata una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili; la maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non supera il 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
VA43: adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo. Il rigo, di nuova istituzione, è stato predisposto per accogliere alcune informazioni relative al concordato preventivo, dopo l'eliminazione del quadro CP dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, i contribuenti tenuti ad allineare i ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2004 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato, devono indicare nel rigo VA43 l'importo dei conseguenti maggiori corrispettivi Iva (colonna 1), l'aliquota media da applicare (colonna 2) e la relativa imposta da versare (colonna 3) entro il termine di presentazione della dichiarazione Unico/2005, utilizzando il modello F24, codice tributo 6496.

Quadro VT: ripartizione territoriale dell'Iva al consumo
Nella dichiarazione Iva/2005 debutta il quadro VT, istituito per consentire la separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva (articolo 33, comma 13, del decreto legge n. 269/2003). Il nuovo quadro deve essere compilato da tutti i contribuenti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle ipotesi di contabilità separate o di operazioni straordinarie sostanziali soggettive, il quadro va compilato una sola volta, riepilogando, per quanto concerne le contabilità separate, i dati relativi alle varie contabilità tenute ovvero quelli relativi ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione, in caso di operazioni straordinarie.

Il quadro VT si compone di una sezione unica contenente 22 righi (da VT1 a VT22); nel rigo VT1, suddiviso in sei campi distinti, vanno indicati tutti i dati relativi alla ripartizione delle operazioni:

  • nel campo 1, l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili risultante dalla somma degli importi riportati nel campo 1 (imponibili) dei righi VE8 e VE23 di tutti i moduli di cui è composta la dichiarazione
  • nel campo 2, l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 2 (imposta) dei righi VE10 e VE25 di tutti i moduli in cui è composta la dichiarazione
  • nel campo 3, l'importo relativo alle sole operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali, già ricompreso nel totale di cui al rigo VT1, campo 1
  • nel campo 4, l'importo relativo all'imposta afferente le operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali, già ricompresa nel rigo VT1, campo 2
  • nel campo 5, l'importo relativo alle sole operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita Iva, già ricompreso nel rigo VT1, campo 1
  • nel campo 6, l'importo relativo all'imposta afferente le operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti Iva, già ricompresa nel rigo VT1, campo 2.

Inoltre, nella seconda parte del quadro VT, dal rigo VT2 al rigo VT22, i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali possono separatamente indicare gli importi relativi all'imponibile e all'imposta (già compresi nel totale di cui ai campi 3 e 4 del rigo VT1) secondo la regione o le regioni corrispondenti ai diversi luoghi di esercizio dell'attività.

Quadro VO: comunicazione delle opzioni e revoche
Il quadro VO della dichiarazione Iva/2005 ha subito diverse modifiche, in relazione alle nuove disposizioni normative che hanno interessato, in particolare, i seguenti righi:
VO9: Cessioni di beni usati. Il rigo è stato modificato in seguito all'introduzione della casella relativa all'opzione per l'applicazione del regime ordinario Iva in relazione a una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine che, nella dichiarazione Iva/2004, era presente nel quadro VA, al rigo VA43. Tale spostamento ha comportato una diversa rinumerazione delle caselle all'interno del rigo VO9 che attualmente risulta così strutturato: le caselle 1, 2 e 3 riguardano le opzioni e le caselle 4 e 5 le revoche
VO10: Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (articolo 41, 1° comma, lettera b) del decreto legge n. 331/1993). Con riferimento all'opzione riguardante le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili ai fini dell'applicazione dell'Iva nello Stato membro di destinazione dei beni, si è tenuto conto dell'ingresso nell'Unione europea di nuovi dieci Stati membri a partire dal 1° maggio 2004. Pertanto, nel presente rigo sono state aggiunte 10 nuove caselle (dalla n. 16 alla n. 25) per consentire l'esercizio della predetta opzione anche in riferimento ai nuovi Stati membri
VO13: Applicazione dell'Iva alle cessioni di oro da investimento (articolo 10, n. 11, Dpr n. 633/1972). E' stata inserita una nuova casella (n. 4) per comunicare la revoca del regime di applicazione dell'Iva normale sulle cessioni di oro da investimento in luogo dell'esenzione.
VO22: Determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole (articolo 56-bis, comma 5, del Tuir). Il nuovo rigo accoglie l'opzione relativa alla determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Tale rigo in precedenza era destinato all'opzione per l'applicazione della dual income tax, non più prevista in seguito all'abrogazione del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 466.

Modello Iva 74-bis
Il modello Iva 74-bis, riservato alle dichiarazioni di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, è quello che contiene più novità rispetto al 2004. E' stato infatti interamente rielaborato per struttura e contenuto ai fini di una migliore esposizione dei dati richiesti.

Il modello dovrà essere presentato o spedito dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per le procedure aperte dal 1° gennaio 2005. I dati contabili contenuti nel predetto modello devono essere relativi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2005 sino alla data di dichiarazione del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.
Resta ben inteso che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono sempre presentare la dichiarazione annuale Iva relativa a tutto il periodo d'imposta, che deve essere costituita da due moduli distinti, il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il secondo per le operazioni registrate successivamente all'evento.

La prima parte del nuovo modello Iva 74-bis contiene i dati del contribuente e quelli relativi al curatore fallimentare o commissario liquidatore. Seguono, nella seconda parte del modello, tre sezioni concernenti, rispettivamente, i dati relativi all'attività, le operazioni effettuate e la liquidazione dell'imposta. L'ultima parte del modello è riservata alla firma della dichiarazione.

Dati del contribuente
Una delle novità più importanti del modello Iva 74-bis riguarda sicuramente il nuovo frontespizio, che è stato adeguato a quello della dichiarazione Iva; pertanto, nella parte relativa ai "Dati del contribuente", presenta due distinti riquadri per l'indicazione dei dati completi relativi alle "persone fisiche" e ai "soggetti diversi dalle persone fisiche". In merito a questi ultimi, le istruzioni riportano anche la tabella generale di classificazione di natura giuridica, come risulta dalla dichiarazione annuale Iva/2005.
Pertanto, nella prima parte del modello, il curatore dovrà indicare la partita Iva del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, nonché tutti i dati richiesti a seconda se il soggetto sia qualificato come "persona fisica" o "soggetti diversi da persona fisica".
Nella parte relativa al "curatore fallimentare o commissario liquidatore", invece, il curatore dovrà indicare tutti i suoi dati e, in particolare, nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica, nonché il tribunale e la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Dati relativi all'attività
Nella prima sezione, relativa all'attività svolta, dovrà essere indicato il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2004 e il valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento. Inoltre, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2005 alla data di dichiarazione di fallimento, dovranno essere indicate le cessioni a esigibilità differita, le cessioni e gli acquisti intracomunitari, le operazioni di acquisto e vendita effettuate con operatori sammarinesi. Inoltre, dovrà essere indicata anche l'Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo prima dell'apertura della procedura di fallimento, distinta per mese o trimestre.

Operazioni effettuate
Nella seconda sezione, relativa alle operazioni effettuate, dovranno essere indicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel periodo, suddivise tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, e la relativa imposta a debito. Nella sezione devono inoltre essere riepilogati anche gli acquisti effettuati e l'imposta portata in detrazione.

Liquidazione dell'imposta
La terza sezione, relativa alla liquidazione dell'imposta, è strutturata in modo simile a quello del VL della dichiarazione annuale Iva, con sezioni contrapposte tra debiti e crediti.
Tra i debiti (colonna 1) dovrà essere riportato l'ammontare dell'Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate e l'Iva a debito dovuta in relazione a particolari operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (reverse charge). Tra i crediti, invece, dovrà essere indicata l'Iva ammessa in detrazione.
La somma algebrica andrà poi corretta, evidenziando (fra i debiti) gli eventuali rimborsi infrannuali richiesti, il credito Iva compensato in F24 e gli interessi per le liquidazioni trimestrali o da ravvedimento operoso.
Si precisa, infine, che tra i crediti dovranno essere indicati i versamenti periodi effettuati, il credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso e i crediti speciali d'imposta utilizzati nelle dichiarazioni periodiche a scomputo dei versamenti.


2 - fine. La prima parte è stata pubblicata su FISCOoggi di martedì 25 gennaio

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