Il 29 e il 30 novembre è diventata obbligatoria, l'adozione, rispettivamente, del principio contabile internazionale Ifrs1 (ristrutturato) e dell'interpretazione dell'Ifric 17 sulla distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide. A stabilire l'obbligatorietà sono due regolamenti adottati in questi ultimi giorni dalla Commissione europea. Si tratta dell'1136 del 25 novembre e dell'1142 del 26 novembre.
Il nuovo Ifrs 1 ristrutturato
La funzione dell'Ifrs 1 è garantire che il primo bilancio e quelli intermedi relativi all'esercizio di riferimento contengano informazioni trasparenti e comparabili per i periodi precedenti, rappresentino un punto di partenza adeguato per una contabilizzazione conforme all'Ifrs, possano essere prodotte nel rispetto del rapporto costi-benefici. Il nuovo Ifrs 1 (ristrutturato), oltre a sostituire quello precedente, ne facilita l'utilizzo anche in termini di eventuali modifiche successive ed elimina alcune disposizioni transitorie che non trovano più applicazione.
L'interpretazione dell' Ifric 17
Attraverso l'Ifric 17 si forniscono invece chiarimenti e orientamenti riguardanti il trattamento contabile delle distribuzioni di dividendi in natura ai soci di una entità. In taluni casi le società distribuiscono come dividendi ai propri soci azionisti attività diverse dalle disponibilità liquide. In questi casi è possibile offrire ai soci la possibilità di ricevere, in alternativa ai contanti, attività non rappresentate da disponibilità liquide. Il 27 novembre 2008 era stato emanato dallo Iasb l'Ifric 17 per chiarire alcuni problemi interpretativi sorti in merito alla contabilizzazione dei dividendi distribuiti nella forma di attività non rappresentate da disponibilità liquide (ad esempio, immobili, impianti, macchinari, attività aziendali, partecipazioni eccetera). Alcune società, a causa di tali difficoltà interpretative, hanno misurato l'erogazione al valore contabile dell'asset e altre al fair value, cioè al valore equo. A farne le spese è stata la comparabilità dei bilanci.
I chiarimenti dell'Ifric 17
La passività relativa al dividendo da pagare deve essere rilevata quando c'è la delibera di distribuzione e non è più a discrezione della società che lo distribuisce. Sulla base di questo presupposto, ed è qui il "nocciolo" dell'interpretazione, la società deve valutare la passività al fair value dell'attività da distribuire. Nel momento in cui poi si procede al "pagamento" del dividendo, l'eventuale differenza fra il valore contabile dell'attività e quello del dividendo (fair value dell'attività) andrà rilevata a conto economico.