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Attualità

Problematiche Iva: tre casi risolti

L'imposta sul valore aggiunto al centro degli ultimi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate

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Risoluzione n. 89/E dell'8 maggio 2007

Premi versati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico

Le somme versate dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a titolo di premio, a una società per il raggiungimento dei recuperi di continuità del servizio e del miglioramento qualitativo di erogazione dell'energia elettrica (secondo condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica) non si configurano quali corrispettivi di una prestazione di servizi da assoggettare a Iva, ma rappresentano delle mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale. In quanto tali, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972, devono ritenersi escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

Risoluzione n. 90/E dell'8 maggio 2007

Accordo di reciproca ospitalità

L'accordo in base al quale due soggetti si riconoscono reciprocamente la facoltà di installare su aree di rispettiva appartenenza ponti radio e apparati di telefonia cellulare, a fronte di un canone annuo, non è riconducibile nell'ambito del contratto di locazione. Si tratta piuttosto dell'assunzione di obblighi di permettere che concretizzano due distinte prestazioni di servizi (presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva, articolo 3, primo comma, Dpr 633/72): la prima, posta in essere da una società per azioni, è da considerare effettuata nell'esercizio di impresa (articolo 4, secondo comma, n. 1), Dpr 633/72) e, quindi, rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, con conseguente obbligo di fatturazione e addebito dell'imposta, a titolo di rivalsa, al committente; la seconda, posta in essere da un ente non commerciale (nella fattispecie il dipartimento dei Vigili del fuoco), concretizzandosi nella semplice concessione all'installazione degli apparati di telefonia cellulare in propri spazi senza la realizzazione di un'organizzazione imprenditoriale, non rientra nel campo di applicazione del tributo per carenza del presupposto soggettivo. Quest'ultima operazione, in forza del principio dell'alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro, avendo per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, rientra nella previsione di cui all'articolo 9 della prima parte della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986 e va, quindi, assoggettata all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro con aliquota del 3 per cento; la base imponibile è rappresentata dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.

 

Risoluzione n. 91/E dell'8 maggio 2007

Cessione di fabbricato non ultimato

La cessione, da parte di un soggetto passivo Iva, di un complesso immobiliare su cui sono state eseguite opere di ristrutturazione (demolizioni, consolidamenti, rifacimento dell'intonaco esterno) non portate a termine, non rientra nel regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, del Dpr n. 633/72, ma va assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, in quanto si tratta di un bene da considerare ancora come appartenente al circuito produttivo. L'assoggettamento a Iva della cessione è, comunque, subordinato alla circostanza che l'immobile, al momento della cessione, sia effettivamente in fase di ristrutturazione, ossia che su di esso siano stati concretamente eseguiti interventi significativi, il cui completamento si rende necessario per rendere il fabbricato idoneo al suo materiale utilizzo.


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