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Attualità

Il processo tributario telematico
debutta a dicembre in due regioni

La dematerializzazione avrà positive conseguenze in termini di risparmio di denaro e di tempo e comporterà maggiori garanzie di riservatezza e di completezza dei fascicoli

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Dal 1° dicembre, il processo tributario telematico uscirà dall’incubatore della sperimentazione, svolta nel Lazio, ed entrerà nella sua età matura in Umbria e Toscana, per assolvere il compito di agevolare la reciproca interazione tra le parti processuali e il rapporto con le segreterie delle commissioni tributarie.
Man mano che il processo telematico entrerà in vigore in tutte le regioni d’Italia (fase che si concluderà entro la fine del 2016), il portale web della giustizia tributaria diverrà il punto di riferimento istituzionale per tutti gli operatori tributari. Infatti, attraverso la sua area pubblica (liberamente accessibile a chiunque), sarà possibile visionare tutte le informazioni attinenti al processo tributario e inviare suggerimenti per il miglioramento dei servizi offerti; l’area riservata(1) fungerà da cuore del sistema, infatti costituirà il punto unico di accesso al processo tributario telematico. Possiamo immaginare l’area riservata come una sorta di portone virtuale delle commissioni tributarie, superato il quale si accede al Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).

La necessaria registrazione è stata interamente telematizzata, quindi: le credenziali saranno fornite tramite Pec, dopo il compimento, da parte del sistema informatico, di alcuni controlli formali, sui dati inseriti dall’utente.
Per effettuare la registrazione e per operare nel Sigit, occorre: una connessione internet, una casella di posta elettronica certificata (Pec) e una valida firma digitale(2) o elettronica qualificata(3).
In pratica, la parte processuale che scelga di avvalersi della procedura telematica, può costituirsi telematicamente e, di conseguenza, può effettuare il deposito telematico di tutti gli altri atti processuali, accedere al fascicolo processuale informatico, consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice, senza doversi recare in commissione tributaria e senza la mediazione di un funzionario della stessa.

Occorre, qui, ribadire che il processo telematico si affianca a quello tradizionale cartaceo, che continuerà a essere praticabile ma, ai sensi dell’articolo 2 del Dm 23 dicembre 2013 (“Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”), la scelta, per fatti concludenti, è irreversibile, anche nei successivi gradi di giudizio: è possibile transitare dal processo telematico a quello tradizionale cartaceo soltanto in caso di cambio del difensore(4).

La Pec, insieme alla firma elettronica, è il fulcro del sistema(5): dalla competente lettura dei campi contenuti nel file daticert.xml sarà possibile appurare il buon fine della notifica.
Nel rapporto con il Sigit, il ricorrente o il suo difensore non dovranno accontentarsi della ricezione della ricevuta sincrona di accettazione dei documenti, che sarà rilasciata immediatamente a seguito dell’invio. La certezza del buon fine del deposito si avrà soltanto, entro le 24 ore successive alla trasmissione, sia tramite messaggio di Pec sia tramite avviso consultabile dall’“area riservata” (commi 9 degli articoli 7 e 8 del Dm 4 agosto 2015).
A titolo prudenziale, sarà, pertanto, buona abitudine evitare di attendere l’ultimo giorno per la teletrasmissione.

I file teletrasmessi non dovranno avere dimensione superiore a 5 Mb, salva la loro frammentazione in più file rispettosi del limite imposto. Inoltre, dovranno rispettare i seguenti requisiti:
  1. formato Pdf/A-1a o Pdf/A-1b
  2. assenza di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili
  3. assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti di testo (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici(6))
  4. sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale (il file deve avere estensione “.pdf.p7m”).
Una consistente semplificazione discenderà dalla possibilità di assolvere il contributo unificato tributario, tramite versamento telematico, mediante l’utilizzo di carte di credito/debito, anche prepagate, o con moneta elettronica: per avvalersi anche di questa facilitazione, occorrerà, però attendere l’emanazione del provvedimento di natura amministrativa, che darà pratica attuazione al disposto dell’articolo 1, comma 599, della legge 147/2013.

Ovviamente, il processo telematico avrà dirette conseguenze anche sui giudici e sui segretari di sezione, i quali, avvalendosi del Sigit e della firma elettronica qualificata o della firma digitale, condivideranno e sottoscriveranno gli atti processuali (verbali, sentenze, ordinanze, decreti, formule esecutive), così come contemplato dagli articoli 15, 16 e 17 del Dm 163/2013.

La dematerializzazione avrà positive conseguenze in termini di risparmio di denaro e di tempo e comporterà maggiori garanzie di riservatezza e di completezza dei fascicoli, in quanto lo scambio per via telematica, tra gli uffici giudiziari, avverrà direttamente per via telematica.


NOTE
1) Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dm 23 dicembre 2013, n. 163, “possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza”. 2) La firma digitale è definita dal Dm 23 dicembre 2013, n. 163, come “particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 3) La firma elettronica qualificata è definita dal Dm 23 dicembre 2013, n. 163, come “particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 4) La stessa norma vale anche per il pagamento telematico (quando sarà operativo); ai sensi del terzo comma dell’articolo 19 del Dm 23 dicembre 2013, n. 163, “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore”. 5) La Pec, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h), Dlgs 156/2015, che ha introdotto l’articolo 16-bis del Dlgs 546/1992, funge da “domicilio digitale”, la cui variazione - ai sensi dell’articolo 6 del Dm 163/2013 - ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite. 6) I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono essere in formato Pdf/A-1a o Pdf/A-1b, oppure Tiff con una risoluzione non superiore a 300 Dpi, in bianco e nero e compressione Ccitt Group IV (modalità fax).
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