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Attualità

Prodotti editoriali elettronici:
via libera all’aliquota Iva al 4%

Pubblicata la direttiva Ue che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la direttiva (Ue) 2018/1713, che consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote Iva previste per le pubblicazioni su supporti fisici.
In tal modo, quindi, la normativa italiana (introdotta dalle leggi di stabilità per il 2015 e il 2016), che già stabilisce l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% anche ai prodotti editoriali elettronici, trova “copertura europea”.
 
La disciplina europea previgente
A livello unionale, la disciplina Iva trova la sua fonte principale nella direttiva 2006/112/Ce. Quest’ultima, nella sua formulazione originaria, stabilisce che gli Stati membri possono applicare aliquote Iva ridotte alle pubblicazioni su supporti fisici, escludendo che le stesse possano essere invece applicate anche alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che, quindi, vanno assoggettate, all’aliquota ordinaria.
 
Il cambio di rotta della Commissione
Il 6 maggio 2015 la Commissione, nell’ambito della comunicazione sul mercato unico digitale per l’Europa, ha sottolineato l’opportunità di autorizzare gli Stati membri ad allineare le aliquote Iva per le pubblicazioni elettroniche a quelle più basse applicate alle pubblicazioni fornite su supporti fisici.
 
Circa un anno dopo (7 aprile 2016), la Commissione, in una nuova comunicazione, ha evidenziato che le pubblicazioni fornite con modalità elettroniche dovrebbero poter beneficiare dello stesso trattamento preferenziale in termini di aliquota Iva previsto per quelle fornite su supporti fisici.
 
La posizione della Corte Ue
Anche la Corte di giustizia recentemente ha assunto una posizione di apertura, ritenendo che la fornitura di pubblicazioni digitali su supporti fisici e la fornitura di pubblicazioni digitali per via elettronica costituiscano situazioni comparabili (cfr sentenza del 7 marzo 2017, Rpo, C-390/2015).
 
Le conclusioni del Consiglio Ue
Alla luce delle osservazioni della Commissione e dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza, il Consiglio ha ritenuto l’opportunità di prevedere la possibilità che tutti gli Stati membri applichino un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici, indipendentemente dal fatto che siano forniti su supporti fisici o per via elettronica.
 
Inoltre, come si legge nei considerando della direttiva pubblicata ieri, il Consiglio ritiene opportuno consentire agli Stati membri, che attualmente già applicano aliquote Iva ridotte o che accordano esenzioni con diritto a detrazione dell’imposta pagata nella fase precedente a taluni libri, giornali o periodici forniti su supporti fisici, di applicare il medesimo trattamento ai libri, giornali o periodici, qualora siano forniti per via elettronica.
 
Infine, sottolinea il Consiglio, dato che dal 1° gennaio 2015 l’Iva su tutti i servizi forniti per via elettronica è dovuta nello Stato membro del destinatario (principio della destinazione), non è più necessario applicare l’aliquota normale alle pubblicazioni fornite per via elettronica per assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.
 
La direttiva (Ue) 2018/1713
La direttiva pubblicata ieri interviene sulla direttiva 2006/112/Ce, apportando le seguenti modificazioni:
  • all’articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma (che attualmente prevede “Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III”) è sostituito dal seguente: “Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell’allegato III, punto 6
  • all’articolo 99 è aggiunto un terzo paragrafo, secondo cui “In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all’articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell’Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo (5%) o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell’Iva pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all’allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell’Iva qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all’allegato III, punto 6)
  • nell’allegato III (che contiene l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte previste dall’articolo 98), il punto 6) è sostituito dal seguente: “fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale”. 
Entrata in vigore
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi, il prossimo 4 dicembre.
 
La normativa italiana
Come anticipato, le previsioni della direttiva pubblicata ieri rendono la disciplina interna attualmente vigente compatibile con il diritto europeo.
 
Il legislatore italiano, infatti, aveva “anticipato” le conclusioni a cui è giunto ora il Consiglio Ue, prevedendo l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% ai prodotti editoriali elettronici.
 
In particolare:
  • la legge di stabilità 2015 ha previsto che, ai fini dell’aliquota del 4%, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica (articolo 1, comma 667, legge 190/2014)
  • la legge di stabilità 2016 (attraverso la modifica della norma indicata sopra) ha ulteriormente stabilito che sono assoggettati all’aliquota Iva del 4% anche i giornali online, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa e i periodici contraddistinti con il codice ISSN (articolo 1, comma 637, legge 208/2015). 
Dal combinato disposto delle due disposizioni, quindi, emerge che l’aliquota Iva del 4%, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, è applicabile anche alla fornitura, in formato digitale, degli stessi prodotti editoriali (vedi anche circolare 23/E del 24 luglio 2014, paragrafo 6 e circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 4).
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