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Attualità

Pronta la comunicazione annuale dati Iva

Entro febbraio la presentazione, esclusivamente in via telematica

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L'articolo 11 del Dpr 435/2001 ha abrogato l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni Iva periodiche, mentre l'articolo 9 dello stesso decreto, modificativo dell'articolo 8-bis del Dpr 322/98, ha introdotto quello di presentare annualmente una specifica "comunicazione" contenente i dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente.

Natura della dichiarazione
"La comunicazione ... ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno anche una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. La natura e gli effetti ... sono riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale" (circolare 6/E del 25/1/2002).
La premessa, contenuta nelle istruzioni allegate alla Comunicazione 2006 precisa, altresì, che la stessa "è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle risorse proprie che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario".
Pertanto, "la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della Dichiarazione Iva bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie". I "dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale...".

Dati da indicare nella dichiarazione
Le istruzioni al modello 2006 specificano inoltre che "il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso".

Omissione della comunicazione, invio con dati inesatti od incompleti, sanzione applicabile
Le istruzioni alla dichiarazione 2006 precisano che, poiché la comunicazione non ha valore "dichiarativo", non sono applicabili né le sanzioni né il relativo ravvedimento previsti per la violazione degli obblighi di dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 471/97).
La citata circolare 6/2002 stabilisce l'impossibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, in quanto gli eventuali errori potranno essere sanati in sede di presentazione della dichiarazione annuale.
Viceversa, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro, prevista dall'articolo 11 del Dlgs 471/97, per la omessa o inesatta comunicazione dei dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del Dpr 322/98.

Data e modalità di presentazione
La Comunicazione annuale dati Iva, con riferimento ai dati relativi al 2005, andrà presentata entro il 28 febbraio prossimo.
Il modello di comunicazione può essere trasmesso unicamente per via telematica, direttamente oppure attraverso un intermediario abilitato.
Quest'ultimo ha l'obbligo di "rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta...".
Inoltre, deve rilasciare al dichiarante "entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica...".

Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dalla natura giuridica.
Devono presentarla anche coloro che nel 2005 non hanno effettuato "operazioni imponibili" oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati
Sono esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva:

  1. i contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10, Dpr 633/72. L'esonero vige anche nel caso in cui si debba presentare dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche della detrazione previste dall'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72; viceversa, "non si applica" qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie o effettuato acquisti con obbligo di pagamento dell'Iva con il sistema del reverse charge, in base ai commi 3 e 5 dell'articolo 17 del Dpr 633/72
  2. gli agricoltori "minimi" in regime di esonero (con volume d'affari inferiore a 2.582,28 euro, elevato a 7.746,85 euro per i comuni montani)
  3. gli esercenti attività di giochi e intrattenimenti che si avvalgono del regime speciale di cui all'articolo 74, comma 6, del Dpr 633/72, salvo che non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
  4. le persone fisiche che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività attratte nel campo di applicazione dell'Iva
  5. i rappresentanti fiscali di non residenti e senza stabile organizzazione indicati nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 331/93 (cosiddetti rappresentanti leggeri), qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
  6. le associazioni sportive dilettantistiche e non lucrative in genere (pro loco), che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91 (determinazione forfetaria del reddito complessivo imponibile e dell'Iva)
  7. gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, le province e le regioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, le Asl
  8. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (quindi curatori e commissari liquidatori)
  9. i soggetti extracomunitari che mettono in essere prestazioni di servizi elettronici nei confronti di privati consumatori (articolo 74-quinquies) residenti nel nostro territorio o in quello comunitario
  10. le persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno solare 2004, un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, anche se comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.
    A tale proposito, va precisato quanto segue:
    • il volume d'affari corrisponde alla somma delle operazioni attive effettuate e registrate, o soggette a registrazione, con riferimento all'anno solare. Si devono pertanto considerare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, imponibili, non imponibili ed esenti (non in presenza di opzione da 36-bis, in quanto è prevista la dispensa delle registrazioni), fatturate nell'anno solare , anche se i relativi termini di registrazione non sono scaduti nello stesso anno. Le operazioni attive devono essere computate considerando anche le variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr 633/72. Le cessioni di beni ammortizzabili sono escluse dal volume d'affari
    • in caso di esercizio di più attività, si deve far riferimento al volume d'affari complessivo, anche se le stesse sono gestite con contabilità separata, comprendendo nel calcolo anche il totale delle operazioni effettuate e registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e della stessa comunicazione dati (circolare 113/2000). Tuttavia, nel caso tra le attività "ne figuri una per la quale è previsto l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo".

Soggetti con liquidazioni trimestrali o con contabilità presso terzi
I soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali devono comprendere nella dichiarazione anche i dati relativi al periodo ottobre - dicembre, "al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta".
In caso di soggetti con contabilità affidata a terzi (tale possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti mensili), questi possono determinare la differenza d'imposta sulla base delle annotazioni del secondo mese precedente. La scelta deve essere manifestata in sede di presentazione della dichiarazione dell'anno precedente (VO12 casella 1, dichiarazione Iva 2005). La revoca si comunica barrando la casella 2 del rigo VO12.
Il metodo consiste nel liquidare, per esempio, normalmente il mese di gennaio, mentre nel mese di febbraio viene ripetuta la stessa liquidazione, e così proseguendo.

GENNAIO
Iva vendite, 320. Iva acquisti, 210. Iva dovuta, 110. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 110
FEBBRAIO
Iva vendite, 650. Iva acquisti, 350. Iva dovuta, 300. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 110
MARZO
Iva vendite, 400. Iva acquisti, 300. Iva dovuta, 100. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 300.

Con tale metodo, quindi, differisce la liquidazione, ma non i termini di versamento.
Chi versa dovrà indicare correttamente il codice di riferimento secondo l'esatto periodo di liquidazione concordando con quanto poi indicherà in sede di compilazione del quadro VH in dichiarazione. In occasione della presentazione della Comunicazione, tali contribuenti devono allineare i dati, in quanto la stessa include le operazioni effettuate nell'anno d'imposta. Gli operatori, cioè, non devono considerare la liquidazione di gennaio ma far "comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta".

Operazioni straordinarie di incorporazione, fusione, scissione e conferimento:
1) Operazione avvenuta durante l'anno 2005 con soggetto "dante causa" estinto
La società risultante presenta una comunicazione contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa. Presenta poi una comunicazione relativa alla società estinta, con riferimento alla frazione di anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria. "In tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc...".
2) Operazione avvenuta durante l'anno 2005 senza estinzione del soggetto "dante causa"
Se, a seguito dell'operazione, vi è stata cessione del credito o del debito, l'incorporante presenterà due comunicazioni come al punto 1), mentre il soggetto dante causa non presenta la comunicazione. Se non vi è stata cessione di credito o debito, ciascuno dei soggetti presenta la propria comunicazione.
3) Operazione avvenuta tra 1/1/06 e 28/02/06 con soggetto "dante causa" estinto
La società risultante effettua la comunicazione per conto del soggetto estinto, se questo non vi ha già provveduto, secondo le modalità di cui al punto 1).
4) Operazione avvenuta tra 1/1/06 e 28/02/06 senza estinzione del soggetto "dante causa"
Ciascun soggetto assolve autonomamente all'adempimento dichiarativo, con riferimento all'anno solare 2005. Il trasferimento o meno del credito o del debito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione dati da presentare l'anno successivo, secondo quanto visto in precedenza.
In caso di successione ereditaria, la comunicazione è presentata dagli eredi per l'intero anno d'imposta.

Soggetti non residenti

  • soggetti con rappresentante fiscale (codice carica 6): quest'ultimo presenta la comunicazione per conto del rappresentato
  • soggetti identificati direttamente (articolo 35-ter): presentano normalmente la comunicazione
  • soggetti che nell'anno 2005 hanno operato sia con il rappresentante e sia con identificazione diretta (in tempi diversi): presenta la dichiarazione l'ultimo soggetto in essere alla data di presentazione della comunicazione
  • soggetti con stabile organizzazione in Italia (codice carica 1): deve essere presentata una comunicazione con riferimento alle operazioni imputabili alla stabile organizzazione. Nel caso in cui il soggetto abbia operato attraverso la stabile organizzazione e il rappresentante fiscale, ovvero abbia attuato l'identificazione diretta, ognuno di questi presenta la comunicazione autonomamente
  • la stabile organizzazione presenta la comunicazione con riferimento ai dati a essa imputabile.

    Gruppi societari
    Nel caso in cui ci si sia avvalsi della procedura dell'Iva di gruppo, ogni società presenta un autonomo modello con riferimento ai propri dati. Pertanto, la società controllante presenta la propria comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività.

    Codice attività
    La circolare 2/2004, a seguito della introduzione dal 1° gennaio di quell'anno della nuova classificazione Atecofin, specificava che in sede "di compilazione della comunicazione dati IVA relativa all'anno 2003, nel campo "Codice attività" deve essere indicato il codice relativo all'attività svolta in via prevalente dal contribuente, desunto dalla predetta nuova tabella di classificazione delle attività".
    Le istruzioni al modello Comunicazione dati Iva 2006 precisano che deve essere indicato quello "vigente al momento della presentazione" del medesimo. Il codice deve essere quello relativo all'attività svolta in via prevalente, con riferimento al volume d'affari.

    Compilazione
    Ai fini compilativi, va premesso che gli importi, da indicare al netto delle variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr 633/72, devono essere espressi in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

    Nei campi CD1, campo 1 (operazione attive), e CD2, campo 1 (operazioni passive), va indicato l'ammontare complessivo delle operazioni intese come imponibili, quindi al netto della relativa Iva.
    Nelle operazioni attive vanno considerate le cessioni interne, intracomunitarie e di esportazioni, comprese quelle a esigibilità differita.
    Allo stesso modo, nelle operazioni passive vanno considerai gli acquisti interni, intracomunitari e importazioni assoggettate a Iva.
    Non vanno considerati i rimborsi infrannuali, le compensazioni o il credito Iva dell'anno precedente.



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