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Attualità

Prorogati i benefici per i transfrontalieri. Sono redditi diversi i rimborsi spesa percepiti da direttori e tecnici di cori e ba

Franchigia di 8.000 euro per chi ogni giorno va a lavorare all'estero in zona di confine, di 7.500 euro per chi partecipa direttamente alla realizzazione delle manifestazioni musicali

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PROROGATI I BENEFICI PER I TRANSFRONTALIERI
Il comma 504 della Finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004) estende, anche all'anno 2005, le disposizioni agevolative di favore contenute nell'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Salgono cosi a cinque - dal 2001 al 2005 - gli anni in cui i redditi dei transfrontalieri - cioè di quei cittadini italiani, che lavorano nelle immediate vicinanze dei confini italiani e che fanno rientro quotidianamente in Italia, nel proprio Comune di residenza - beneficiano di particolari agevolazioni sulle imposte sul reddito.

La norma prorogata
L'articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 ha previsto che, per gli anni 2003 e 2004, "i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro".

Il precedente normativo
Per gli anni 2001 e 2002, tali redditi, invece, sono stati esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 9, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I Paesi rientranti nel beneficio agevolativo
In forza delle istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003, che si è occupata specificatamente della disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, la disposizione "si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera (quali, ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro".
Non rientrano, invece, nella previsione agevolativa "le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto, che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi" (questi lavoratori sottostanno al regime di tassazione previsto dall'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, esaminato con la circolare n. 207/E del 10 novembre 2000).

La tassazione
Il reddito di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino al limite di 8mila euro.
Da tale principio normativo deriva la naturale conseguenza che i redditi oltre franchigia sono tassati secondo le aliquote ordinarie, cui dovranno applicarsi, ai fini del calcolo dell'imposta, le deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del Tuir.
Si rammenta che la circolare n. 2/2003 rileva che "occorre riferirsi alle somme percepite".
Al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo di imposta, se la tassazione è operata direttamente dal sostituto di imposta residente, la franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga.



CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE
Il legislatore della Finanziaria 2005 apporta, attraverso, il comma 253, integrazioni all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, che interessano i cori, le bande e le filodrammatiche.

L'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir
Il primo capoverso dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir dispone che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Il secondo capoverso, per effetto della modifica apportata dall'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dispone che la disposizione sopra indicata "si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

In forza dell'integrazione apportata adesso dalla Finanziaria 2005, il secondo capoverso trova applicazione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di "cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

Caratteristiche delle prestazioni
Sulla base di quanto già indicato dalla circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, diramata all'indomani delle integrazioni apportate alla lettera m), per i rapporti di collaborazione amministrativa non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, è possibile affermare che la normativa di favore è stata estesa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, non professionali, resi in favore di cori, bande e filodrammatiche.

Le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione, restando escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni, unito alla previsione normativa relativa alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente - cori, bande e filodrammatiche - da parte del direttore e dei collaboratori tecnici, restringe il campo d'azione della norma.
Si è voluto, quindi, ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione musicale, cioè a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione stessa, garantendone la realizzazione.

Le modalità di tassazione
L'integrazione apportata all'articolo 67, lettera m), del Tuir comporta che le prestazioni citate vengono ricondotte nell'ambito dei redditi diversi - invece che confluire nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati - con consequenziale differenza delle modalità di tassazione.
Per effetto di quanto oggi disposto dal comma 2 dell'articolo 69 del Tuir, "le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1, dell'art.67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".

Per le somme che eccedono tale limite, l'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che su tali somme le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di 40 milioni di lire (pari a 20.658,28 euro). La ritenuta è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.
In buona sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, e ripreso dalla circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, tali redditi sono assoggettati a imposizione con le seguenti modalità:
- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

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