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Attualità

Quando la partecipazione del pubblico è rilevante a fini Iva

E' una delle indicazioni contenute nel documento di prassi dell'Amministrazione con cui è stata definita concettualmente l'attività di lap dance

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L’aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti da applicare ai biglietti per l’ingresso in locali dove si balla la lap dance è quella del 16 per cento. Determinante ai fini del prelievo è la partecipazione diretta del pubblico. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 81/E del 27 aprile 2007, rispondendo ad un interpello, fornisce una dettagliata interpretazione di questa particolare tipologia di intrattenimento, relativamente alle imposte che devono essere corrisposte sul biglietto d’ingresso e sulle consumazioni. Per il fisco la lap dance è una forma di ballo erotico eseguita da ballerine con accompagnamento musicale effettuato mediante l’uso di strumenti meccanici presso locali adibiti a discoteca o a night club. La sua caratteristica principale risiede nella partecipazione attiva del pubblico che viene coinvolto durante l’esibizione.

Il contenuto dell'istanza di interpello
La risoluzione prende le mosse da una istanza di interpello presentata da una società che organizza spettacoli con esibizione di ballerine ed esecuzioni musicali non dal vivo. La società, che per l'esercizio di questa attività utilizza appositi locali in cui l'accesso degli spettatori è disciplinato dalla formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria" mentre le consumazioni successive alla prima sono facoltative, chiede di conoscere quale sia il regime fiscale applicabile all'attività di lap dance e alle consumazioni somministrate agli spettatori durante l'esecuzione delle manifestazioni per accedere all'interno dei locali.

La partecipazione attiva del pubblico
"La partecipazione attiva del pubblico in sala coinvolto durante l'esibizione" e quindi "in contatto diretto con le ballerine" fa la differenza, secondo l'Amministrazione finanziaria, ai fini fiscali rispetto ad altre forme di intrattenimento (es. concerti musicali o balletti dal vivo). Infatti la partecipazione attiva del pubblico e la collocazione delle attività in spazi e orari riservati a intrattenerlo con musica non dal vivo sono elementi che qualificano la lap dance come una tipica attività di intrattenimento. In quanto tale, e in forza della tariffa allegata al Dpr 640 del 1972, è assoggettata a imposta con aliquota del 16 per cento. Sulle consumazioni, invece, la differenza risiede nel carattere vincolante o meno. In particolare, se obbligatorie, come previsto dall'articolo 74-quater, al comma 6-bis, del Dpr n. 633 del 1972 introdotto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 2234 del luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, e precisato dalla circolare n. 28 dell'Agenzia delle entrate del 4 agosto 2006, si pagherà l'aliquota al 20 per cento mentre per quelle facoltative trova applicazione quella al 10 per cento.

L'imposta sugli spettacoli e intrattenimenti
Il riferimento normativo che disciplina la materia sotto il profilo tributario è il decreto legislativo n. 60 del 26 febbraio 1999 che ha abolito l'imposta sugli spettacoli e introdotto quella sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività. L'intervento legislativo ha, infatti, differenziato le attività di intrattenimento, soggette a Iva e al regime speciale previsto dall'articolo 74 sesto comma del Dpr n. 633 del 1972, da quelle di spettacolo che pagano l'Iva secondo le disposizioni contenute nell'articolo 74-quater.

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