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Attualità

Quando il reddito corre sul filo dell’sms

Nel mirino della Corte di Giustizia un caso caratterizzato dalla vendita di dati e dalla diffusione attraverso la telefonia mobile

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Agli eurogiudici, che nei prossimi mesi saranno chiamati a fornire una risposta, il compito di esaminare il rapporto che intercorre fra la tutela delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, previsto dalla direttiva comunitaria 95/46/CE, la libertà di stampa e di espressione. Una attività che consiste nel rilevare dati sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di una pubblicazione, pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per Comuni, diffonderli ulteriormente su cd rom per essere trattati a fini commerciali, trattarli nell’ambito di un servizio di messaggistica con cui gli utilizzatori di un telefono mobile possono, previa comunicazione del nome e della residenza di una persona, ottenere in risposta dati sul patrimonio (redditi, capitali, ecc…) deve essere considerato trattamento di dati personali? Sono questi, come si legge nella requisitoria presentata dall’Avvocato generale, i quesiti a cui è stata chiamata a rispondere la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

L’uso degli sms per la vendita e diffusione dei dati
Nel mirino un caso sottoposto dal giudice del rinvio della Finlandia e caratterizzato dalla vendita di dati e dalla diffusione attraverso i cellulari per sms. Agli eurogiudici, che nei prossimi mesi saranno chiamati a fornire una risposta, il compito di esaminare il rapporto che intercorre fra la tutela delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, previsto dalla direttiva comunitaria 1995, 95/46/CE e la libertà di stampa e di espressione. Da sottolineare che quando venne emanata la direttiva sulla tutela dei dati (24 ottobre 1995) era stata valutata la possibilità di un conflitto tra questi due diritti fondamentali. Di conseguenza gli Stati membri erano stati incaricati di favorire una conciliazione di entrambi e, in relazione ai media, fare in modo che proprio gli Stati membri provvedessero a introdurre le necessarie deroghe alla tutela dei dati. Ecco allora che la questione diventa dirimente. La disciplina derogatoria è applicabile alla pubblicazione sotto forma di catalogo dei dati fiscali dei cittadini finlandesi, incluse le informazioni concernenti il reddito e il patrimonio, unitamente alla messa a disposizione di tali dati con l’ausilio di un servizio di Sms? Ai giudici il compito di fornire una risposta sulla base della normativa vigente.

La normativa finlandese
La Costituzione finlandese agli articoli 10 n. 1 e 12 garantisce la tutela della vita privata, la libertà di espressione, l’accesso del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità statali. In particolare, secondo il dettato costituzionale, la libertà di espressione comprende il diritto di esprimere, pubblicare e ricevere opinioni e altri messaggi senza alcuna censura preventiva. Eventuali limitazioni concernenti programmi televisivi possono essere adottate per legge e per motivazioni connesse alla tutela dei minori. Inoltre i documenti e le altre registrazioni in possesso delle autorità sono pubbliche a meno che la caratteristica di pubblicità sia stata limitata per motivi indispensabili.

I dati fiscali
La legge sulla pubblicità e la segretezza dei dati fiscali all’articolo 5 n. 1 stabilisce che sono considerati tali e di carattere pubblico il nome del soggetto passivo d’imposta, la data di nascita, il Comune di residenza, il reddito da lavoro imponibile, da capitale e patrimoniale imponibile ai fini dell’imposta statale, il reddito imponibile ai fini dell’imposta comunale, l’imposta sul reddito e sul patrimonio e l’importo totale delle imposte e delle tasse addebitate.

Il trattamento dei dati
La normativa finlandese stabilisce che su richiesta le autorità possono trasmettere queste informazioni per via orale a chiunque ne faccia domanda. A fini di consultazione il documento può essere consegnato, per ottenerne un duplicato o per la comunicazione orale, ovvero potrà esserne ottenuta una copia o un estratto. Per quanto concerne, invece, la cessione delle informazioni che figurano nell’archivio dei dati personali di un’autorità, l’articolo 16, n. 3, della legge generale sulla pubblicità dell’Amministrazione stabilisce che “è possibile ottenere da archivi di dati personali di un’autorità una copia o un estratto contenente dati personali o i relativi dati in formato elettronico, laddove la presente legge non disponga altrimenti, qualora il cessionario sia autorizzato, conformemente alle disposizioni sulla tutela dei dati personali, ad archiviare e trattare codesti dati. I dati personali possono essere ulteriormente ceduti ai fini di una commercializzazione diretta nonché per sondaggi d’opinione o ricerche di mercato solo se così è specialmente previsto o se l’interessato ha dato il suo assenso”.
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