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Attualità

Quando taxation fa rima con specialization

Dal 2001 in Portogallo a taluni gruppi societari è data facoltà di optare per un regime di tassazione speciale

In particolare sia la casa madre che le controllate devono essere in possesso di requisiti tra cui spiccano: costituzione nella forma di una società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni; sede legale o effettiva in Portogallo; inesistenza di inattività per più di un anno, di procedure fallimentari in corso, di perdite nei tre anni precedenti all'applicazione del regime. L'imposizione dei redditi societari è disciplinata dal codice dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, CIRC) del 1998 che contempla come unica imposta quella relativa ai redditi prodotti dalle persone giuridiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, IRC). Tuttavia per le singole municipalità è previsto il potere di applicare una sovratassa (derrama) con una aliquota non superiore al 10 per cento all'Irc sulle società ubicate nella propria area municipale.

L’imposta sui redditi prodotti dalle società
L'Irc trova applicazione nei riguardi delle società residenti (tassate secondo il worldwide principle, ovvero secondo il principio del reddito ovunque prodotto) e delle società non residenti. In particolare si considerano soggetti imponibili: le società commerciali e le società civili in forma commerciale di qualsiasi tipo, gli enti dotati di personalità giuridica secondo le disposizioni di diritto pubblico o privato con sede o sede di direzione effettiva in Portogallo; le entità di fatto residenti, il cui reddito non è direttamente assoggettato all'Irc o all'Irs (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, imposta individuale sul reddito); i soggetti non residenti dotati (o meno) di personalità giuridica che percepiscono un reddito di fonte portoghese non soggetto all'Irs.

I soggetti non imponibili
L'articolo 9 del Circ contiene l'indicazione dei soggetti non imponibili ai fini dell'applicazione dell'Irc:
-  lo Stato portoghese, le sue suddivisioni politico-amministrative o le autorità locali e i suoi organi statutari, gli enti previdenziali e di assistenza sociale;
-  le organizzazioni governative e le organizzazioni non governative che svolgono attività di carattere scientifico, culturale, assistenziale, di beneficenza, di previdenza o di solidarietà;
-  le istituzioni private di assistenza sociale, di sostegno ai giovani e assistenza per l'infanzia e per i disabili.

La richiesta di esenzione
Per le organizzazioni governative e non e per le istituzioni private la richiesta per l'esenzione deve essere approvata dal ministero delle Finanze e dal suo responsabile (Ministro), tramite dichiarazione congiunta da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

La tassazione sulle società residenti
Come precedentemente accennato le società residenti sono tassate sul reddito ovunque prodotto che può essere suddiviso in quattro categorie (articolo 3 Circ):
-  utile realizzato da società residenti;
- reddito netto di diverse categorie ai fini Irs realizzato da società residenti il cui oggetto sociale non è lo svolgimento di attività d'impresa;
- utile attribuibile alla stabile organizzazione in Portogallo da parte di società non residenti;
-  reddito di categorie diverse ai fini dell'applicazione dell'Irs prodotto da soggetti non residenti.

L’utile e la base imponibile
L'utile corrisponde al reddito netto realizzato nell'anno fiscale di riferimento a cui devono essere aggiunte le variazioni occorse al capitale azionario durante lo stesso esercizio. La base imponibile è determinata dalle risultanze della dichiarazione dei redditi e dei documenti contabili del contribuente, deducendo dagli utili realizzati determinate perdite e gli incentivi fiscali riferiti ad anni precedenti.

La distinzione delle plusvalenze
Non è prevista l'applicazione di imposte separate sulle plusvalenze, che sono distinte in:
- volontarie, derivanti dalla vendita o dallo scambio di immobilizzazioni che non siano direttamente connesse allo svolgimento dell'attività;
- involontarie, realizzate a seguito di acquisizioni a titolo gratuito. Non è dato rinvenire una disciplina ad hoc relativa all'esenzione sulle plusvalenze (participation exemption).
Nel computo della base imponibile le perdite sono deducibili e possono essere riportate a nuovo per un periodo di sei anni; non è invece previsto un meccanismo di riporto all'indietro (articolo 47 Circ).

Il peso delle aliquote
L'aliquota ordinaria dell'Irc è pari al 25 per cento (aliquota ridotta con la Finanziaria 2005 al 20 per cento) e si applica a qualsiasi reddito prodotto a partire dal 2004 (articolo 81 Circ). I dividendi sono soggetti ad una ritenuta del 15 per cento (articolo 88 Circ). E’ prevista l'applicazione dell'esenzione da ritenuta per:
- dividendi che rappresentano utili o riserve capitalizzate;
- dividendi corrisposti all'interno di un Gruppo di società assoggettato a tassazione secondo il regime speciale;
- dividendi corrisposti da una sussidiaria residente alla propria casa madre residente;
- dividendi corrisposti a una società holding (Sociedades gestoras de partecipações sociais, Sgps) o a una società di venture capital (Sociedade de Capital de Risco, Scr) da proprie controllate;
-  dividendi pagati ad una società per lo sviluppo regionale (Sociedad desenvolvimento regional, Sdr), a una società d'investimento o a una società d'intermediazione mobiliare da parte di qualsiasi società residente che soddisfi i requisiti per l'esenzione dall'Irc.

Le aliquote sugli interessi
L'aliquota generale sugli interessi è del 20 per cento ma occorre distinguere tra interessi su prestiti non bancari (aliquota del 15 per cento) e interessi derivanti da obbligazioni societarie emesse prima del 16 ottobre 1994 (aliquota del 25 per cento). Sono considerati esenti:
- gli interessi corrisposti all'interno di un Gruppo di società durante il periodo di vigenza del regime di tassazione speciale;
- gli interessi su prestiti;
- gli interessi e i conseguenti addebiti derivanti dal differimento o dal pagamento ritardato di crediti relativi a forniture di beni o servizi da parte di società residenti;
- gli interessi corrisposti su anticipazioni di prestiti o obbligazioni a una società holding o a una società di capitale di rischio da parte di una società in cui la controllante abbia posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto per almeno un anno:
- gli interessi derivanti da obbligazioni governative emesse prima del 4 maggio1989;
- gli interessi corrisposti da un soggetto qualificato per l'esenzione dall'Irc.

Le royalties
Le royalties sono soggette ad una ritenuta del 15 per cento, ad eccezione di quelle corrisposte all'interno di un Gruppo di società che ha optato per il regime di tassazione speciale. Le ritenute possono essere corrisposte sotto forma di acconto per l'Irc dovuta dalla società percipiente residente o come imposta finale da parte dei soggetti percipienti non residenti. Se il soggetto non residente ha una stabile organizzazione in Portogallo a favore della quale sono corrisposti i pagamenti la ritenuta deve essere considerata come acconto dell'Irc. L'imposta trattenuta deve essere versata entro il ventesimo giorno del mese successivo al versamento della ritenuta, che deve essere appositamente registrata negli allegati alla dichiarazione dei redditi annuale e alla dichiarazione Iva. Nel caso in cui la ritenuta non sia versata a titolo d'imposta definitiva il sostituto d'imposta è tenuto a emettere al soggetto percipiente entro il 20 gennaio dell'anno successivo un certificato che attesti l'ammontare di reddito pagabile e i motivi della ritenuta. Il sostituto d'imposta ha inoltre l'obbligo di presentare al competente ufficio locale delle Entrate una dichiarazione annuale contenente le informazioni precedentemente indicate.

Il regime di tassazione speciale
Da ultimo occorre accennare al regime di tassazione speciale introdotto dal 1° gennaio 2001 per i Gruppi di società che presentano le seguenti caratteristiche: controllo da parte della casa madre al 90 per cento delle sussidiarie e le partecipazioni devono rappresentare più del 50 per cento dei diritti di voto ed essere detenute per almeno un anno. Sia la casa madre che le società controllate devono presentare i seguenti requisiti: costituzione nella forma di una società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni; sede legale o sede effettiva in Portogallo; stesso periodo d'imposta; assoggettamento all'aliquota generale Irc; inesistenza di inattività per più di un anno; inesistenza di procedure fallimentari in corso; inesistenza di perdite nei tre anni precedenti all'applicazione del regime.

L’opzione e la comunicazione
In presenza delle suddette caratteristiche il Gruppo può optare per il regime di tassazione speciale previsto mediante comunicazione attraverso apposito modello alle Amministrazioni finanziare della casa madre e delle società controllate. L'opzione è valida per cinque esercizi e può essere rinnovata a tempo indeterminato.
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