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Attualità

Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)

Le condizioni dell'azione: legittimazione ad agire, interesse ad agire, possibilità giuridica

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Le condizioni dell'azione
Si è già avuto modo di anticipare come si tratta di requisiti che, pur non essendo presupposti in senso tecnico, condizionano anch'essi la valutazione del giudice nel senso di impedire una decisione sul merito. Conviene ora aggiungere che, al pari dei primi, sono regolate dalla legge processuale, devono sussistere sin dall'atto di esercizio dell'azione (e non dopo di esso) e vanno valutate con anteriorità logica e giuridica rispetto al merito.
Prevale cioè in dottrina la concezione cosiddetta "astratta" dell'azione, che la configura quale diritto o potere a un provvedimento sul merito, indifferentemente di accoglimento o di rigetto.
E' evidente che il relativo riscontro avverrà solo dopo una valutazione positiva del giudice circa la sussistenza dei presupposti per l'esistenza del processo (giurisdizione, capacità d'essere parte, atto introduttivo esistente), dei presupposti di procedibilità del processo (competenza, legitimatio ad processum) e dei requisiti di validità (formale) dell'atto introduttivo del processo.
Spetta quindi al giudice il potere di procedere all'accertamento dell'esistenza in concreto del diritto d'azione: successivamente, se e in quanto tale diritto sia esistente, il giudice passerà a considerare se l'azione sia anche fondata.
Così ove l'attore, in base a un dato rapporto, assuma che il rapporto stesso sia fonte di uno specifico diritto di cui pretende la soddisfazione da parte del convenuto, ciò basta a far sussistere la legitimatio ad causam, cioè l'obbligo del giudice di emettere la decisione di merito; ove invece dalla stessa prospettazione dell'attore emerga che, in base all'ordinamento, la sua pretesa non possa trovare accoglimento, non si verte in tema di legittimazione, ma in tema di merito, e la domanda va rigettata come infondata per inesistenza del diritto dell'attore, non già per mancanza di legittimazione ad agire.
Naturalmente, il difetto di una o più delle condizioni dell'azione, col conseguente difetto dell'azione, sarà oggetto di una pronuncia sul "processo" che si ferma al rilievo dell'ostacolo che impedisce la pronuncia sul merito, impedendo anche il formarsi del giudicato sostanziale.
Nel giudizio tributario, peraltro, la decisione che verrà assunta dal giudice sarà nel senso di rilevare l'inammissibilità del ricorso di primo grado ovvero dell'atto di appello.

La legittimazione ad agire
Secondo la surricordata concezione formale, legittimato ad agire è colui che ha la titolarità di provocare una pronuncia sul merito indipendentemente dal fatto che tale pronuncia gli sia favorevole o meno(25).
Legittimato ad agire è dunque non chi sia effettivamente titolare del diritto (questione che riguarda il merito della causa, cioè la fondatezza dell'azione), ma chi si afferma titolare del diritto oggetto della domanda (questione di rito che riguarda l'esistenza dell'azione). Correlativamente, la legittimazione passiva sussiste quando la domanda viene proposta contro colui che è indicato come il soggetto passivo del rapporto controverso e che è il destinatario degli effetti dell'esercizio di tale potere(26).
E' altresì pacifico che il difetto della legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo "sempre che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato"(27), poiché si tratta di valutare se l'azione esista o no e ciò indipendentemente da una iniziativa del convenuto. La violazione delle regole sulla legittimazione è censurabile in Cassazione come error in procedendo (articolo 360, n. 4, c.p.c.). Nel giudizio tributario la sussistenza del vizio determina l'inammissibilità del ricorso(28).
Nel processo tributario, la legittimazione ad agire spetta a chi risulta destinatario di uno degli atti impositivi enucleati nell'articolo 19, Dlgs n. 546, e dunque parte del rapporto tributario controverso (ovvero di colui che ha chiesto un rimborso ricevendo un rifiuto), mentre la legittimazione a resistere è dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato o non ha provveduto al rimborso richiesto.
Sotto un diverso profilo, si ritiene che il problema della legittimazione è strettamente connesso con la questione di giurisdizione(29), posto che la legittimazione (ad agire) è limitata "ai soggetti dell'obbligazione tributaria, o in generale, a quelli nella cui sfera giuridica svolgono un effetto gli atti impositivi o di riscossione"(30). E invero il difetto di tali requisiti rappresenta il motivo per cui la giurisprudenza di legittimità esclude la tutelabilità degli interessi diffusi innanzi al giudizio tributario(31).

L'interesse ad agire
Secondo la nota definizione proposta dal Chiovenda "l'interesse ad agire è l'interesse a servirsi dell'autorità giudiziaria: consiste nell'interesse ad evitare il danno ingiusto che l'attore soffrirebbe senza l'intervento degli organi giurisdizionali"(32).
In questo bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall'affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto, sta quella ulteriore condizione dell'azione enunciata nell'articolo 100 c.p.c., la quale si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile(33). Il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo sempre che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato(34).
Al riguardo, si è osservato che nell'ambito del processo tributario soltanto la notificazione di uno degli atti di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/92 rende attuale e rivela l'interesse ad agire del soggetto che ne risulta destinatario e soltanto detto destinatario può impugnare tale provvedimento. In tali casi, prevalenti, in cui il processo tributario assume i connotati di un giudizio di accertamento negativo, vi è coincidenza fra legittimazione attiva, interesse ad agire e qualità di destinatario dell'atto impugnato.
La distinzione tuttavia torna a essere rilevante nell'ambito dei processi per la restituzione dei tributi indebitamente pagati, nei quali, in caso di mancata pronuncia sulla relativa richiesta avanzata in via amministrativa, l'interesse si identifica in ciò che non sussiste altra via da percorrere per ottenere il dovuto se non richiedendo la condanna dell'ente impositore innanzi al giudice tributario.

Sotto un diverso profilo, mentre in capo al notificatario di un atto viene riconosciuto sempre sussistente l'interesse a impugnarlo, non è invece tutelato l'interesse di chi, pur non essendo notificatario dall'atto impugnabile, può tuttavia essere da esso pregiudicato (si pensi alle ipotesi di coobbligazione solidale; a un atto di diniego di agevolazione notificato a una società e non ai soci; a un atto notificato al sostituto ma lesivo anche della posizione tributaria del sostituito).
Conseguentemente, se il contribuente promuove un'azione di accertamento negativo preventivo ovvero se un coobbligato impugna l'atto notificato a un altro condebitore sono sì legittimati, ma privi dell'interesse ad agire.
Ciò non deve peraltro impedire la necessaria distinzione fra le due nozioni anche nel processo tributario, atteso che la Corte di cassazione, per costante giurisprudenza, ha sempre affermato la necessità che il ricorrente, sia in primo grado che in sede di appello(35), vanti un interesse ad agire "concreto ed attuale"(36), il cui difetto (originario o sopravvenuto(37)) comporta la inammissibilità o improponibilità del ricorso(38).

La possibilità giuridica
Resta da considerare l'ulteriore requisito ravvisato nella cosiddetta possibilità giuridica ovvero nell'esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere. Si tratta, in effetti, di una condizione limite che, come tale, ha una portata prevalentemente teorica.


3 - continua. Le prime due puntate sono state pubblicate giovedì 19 e venerdì 20; la quarta su FISCOoggi di mercoledì 25


NOTE:
25) Cass. civ., sez. II., sent. 24 febbraio 1995, n. 2125; conf. Cass. civ., SS.UU., sent. 13 aprile 1989, n. 1751.

26) Per Cass. civ., SS.UU., sent. 13 aprile 1989, n. 1751, "la legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia esso favorevole o sfavorevole, sicché non riguardano la legittimazione ma il merito tutte le questioni attinenti all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla identificazione concreta dei soggetti di tale rapporto, che investono il fondamento della pretesa fatta valere da una parte nei confronti dell'altra" (conf. Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2125). Nell'ambito del processo civile, la legittimazione (attiva e passiva) si determina "secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto" sostanziale dedotto in causa: così Cass. civ., sez. III, sent. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. civ., sez. III, sent. 22 novembre 2000, n. 15080; Cass. civ., sez. I, sent. 24 luglio 1997, n. 6916.

27) Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2125.

28) Cass. civ., 5 novembre 1987, n. 8144; Comm. trib. centr., 5 giugno 1982, n. 920.

29) Cass. civ., sez. V, sent. 6 settembre 2004, n. 17934; Cass. civ., SS. UU., sent. 14 maggio 2001, n. 208.

30) Cass. civ., sez. V, sent. 6 settembre 2004, n. 17934.

31) Cass. civ., sez. V, sent. 6 settembre 2004, n. 17934, con riferimento a un atto di intervento proposto da una Onlus (conf. Cass. civ., sez. trib, sent. 9 gennaio 2004, n. 139, la quale evidenza il difetto, nel caso, di un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 19, Dlgs n. 546/92).

32) Trovasi in F. Tommaseo, Appunti di diritto processuale civile, pag. 197. In giurisprudenza: Cass. civ., sez. III, sent. 4 maggio 2004, n. 8465.

33) A prescindere dal possibile esito favorevole o meno della controversia che attiene al merito della stessa: cfr. Cass. civ. sez. I, sent. 23 novembre 1990, n. 11319; Cass. civ., sez. lav., sent. 21 giugno 1988, n. 4232.

34) Cass. civ., sez. lav., sent. 4 giugno 2004, n. 10661.

35) Per la necessaria sussistenza dell'interesse della parte soccombente ad appellare e a proseguire nel giudizio di impugnazione in ambito tributario: Cass. civ., sez. trib., sent. 17 giugno 2002, n. 8667; Cass. civ., sez. trib., sent. 5 febbraio 2002, n. 1530. Nel processo civile: Cass. civ., sez. III, sent. 9 aprile 1999, n. 3472; Cass. civ., sez. lav., sent. 6 settembre 1995, n. 9401.

36) Cass. civ., sez. V, sent. 6 febbraio 2003, n. 1781; Cass. civ., sez. trib., sent. 13 maggio 2003, n. 7340; Cass. civ., sez. trib., sent. 27 marzo 2003, n. 4602.

37) Per un caso di "sopravvenuta carenza di interesse" cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. 20 febbraio 2003, n. 2547 (fattispecie di cessazione della materia del contendere relativa a una rinuncia al ricorso per cassazione in presenza di una riliquidazione delle imposta da parte dell'ufficio nei termini richiesti). Altre ipotesi di mancanza di "interesse" al ricorso si hanno in presenza di un annullamento dell'atto impugnato per autotutela, nel caso di rimborso già avvenuto, di definizione in via di accertamento con adesione.

38) Per l'inammissibilità: Cass. civ., sez. V, sent. 6 febbraio 2003, n. 1781; per l'improcedibilità: Cass. civ., sez. trib., sent. 13 maggio 2003, n. 7340; Cass. civ., sez. trib., sent. 27 marzo 2003, n. 4602.

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