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Attualità

Ratificata la convenzione Italia-Congo contro le doppie imposizioni

Nel mirino dell’accordo le imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di riscossione

Con la legge n. 288 del 30 dicembre 2005 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2006) è stata ratificata la convenzione tra il governo italiano e quello congolese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, il 15 ottobre 2003.
Ottenuta l’indipendenza dalla Francia nel 1960, dopo un passato coloniale alle spalle, la Repubblica parlamentare del Congo (da non confondere con la Repubblica democratica del Congo, l’ex Zaire n.d.r.), è oggi uno Stato suddiviso in dieci regioni e distretti. La ratifica dell’accordo fiscale con l’Italia avviene in un momento topico per l’ex colonia francese dell’Africa centro-occidentale a cui è stata affidata la presidenza di turno dell’Unione africana per il 2006. Due i risultati di rilievo emersi in occasione del vertice dell’Ua svoltosi il 23 gennaio a Khartoum. Denis Sassou Nguesso, capo di Stato della Repubblica del Congo-Brazzaville, subentra, come nuovo presidente di turno dell’ Organizzazione che raduna i 53 Paesi dell'Africa, al suo omologo, il nigeriano Olusegun Obasanjo. Una soluzione di compromesso che vede affidata a Nguesso la posizione più elevata con l’impegno a passare la guida dell’Organizzazione nel 2007 al sudanese Omar Al-Beshir.
Caratteristiche della convenzione
L’entrata in vigore dell’accordo contro le doppie imposizioni tra i due Stati è previsto a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e due sono le ipotesi espressamente indicate: per le imposte prelevate con ritenuta alla fonte alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; per le altre imposte sul reddito a quelle relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
La tipologia delle imposte
La convenzione si applica alle imposte attualmente vigenti in Congo e Italia. E questo in aggiunta o in sostituzione a quelle attualmente previste dalle rispettive legislazioni tributarie e, nel qual caso, spetta alle autorità degli Stati contraenti comunicare le eventuali variazioni introdotte. In particolare per il Congo l’imposta sul reddito delle persone fisiche (l'impot sur le revenu des personnes physiques), sugli utili societari (l’impot sur les benefices des societes), la tassa speciale sulle società (la taxe speciale sur les societes), quella forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur les salaires) e sul tirocinio (la taxe d'apprentissage) mentre per l’Italia le imposte sulle persone fisiche e giuridiche.
L’ambito di applicabilità
Quanto ai soggetti attivi ai fini dell’imposizione tributaria la convenzione vi ricomprende le persone fisiche, giuridiche e le imprese esercitate da un residente di uno Stato contraente e ogni altra attività imprenditoriale esercitata da un residente dell’altro Stato contraente. L’accordo disciplina poi tutte le aree su cui i due Stati esercitano la propria sovranità. In particolare il mare territoriale e le zone di riferimento dei diritti sovrani con esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino e acque sovrastanti.
Il concetto di residenza e la stabile organizzazione
Con la definizione di residente di uno Stato contraente si intende ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato, è soggetta a imposta in quanto domiciliata, residente o che ha la sede di direzione. Nel caso in cui una persona fisica sia residente in entrambi gli Stati allora la sua posizione è determinata in tre modi: se ha una abitazione permanente nello Stato è considerata residente e, nel caso in cui disponga di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato in cui ha il centro dei propri interessi vitali (relazioni personali ed economiche); nel caso in cui poi non sia possibile determinare lo Stato in cui figura il centro degli interessi vitali oppure se non si possiede un’abitazione permanente in nessuno dei due Stati, allora la residenza è determinata dal soggiorno abituale in uno dei due. Nel caso in cui il soggiorno abituale avvenga in entrambi gli Stati ovvero non si soggiorni affatto in nessuno dei due allora la residenza è determinata facendo riferimento allo Stato in cui l’interessato ha assunto la nazionalità. Qualora poi si possieda la nazionalità in entrambi oppure non la si ha affatto, allora spetta alle autorità degli Stati contraenti risolvere di comune accordo la questione. Nella convenzione con il termine stabile organizzazione si intende invece la sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività. Nell’accordo sono espressamente indicati i casi riconducibili a una stabile organizzazione e quelli che, invece, non vi rientrano.
Lo scambio di informazioni
L’articolo 26 della convenzione disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei due Stati contraenti e relative alle imposte regolate dall’accordo. Su tali informazioni grava l’obbligo della segretezza ed è riconosciuta la possibilità di utilizzarle comunicandole soltanto a chi di competenza. In particolare persone, autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) a cui sono affidati compiti di accertamento, riscossione, ma anche per procedure o procedimenti connessi alle imposte che rientrano nella convenzione.
L’eliminazione delle doppie imposizioni
Il meccanismo stabilito dai due Stati per eliminare la doppia imposizione è disciplinato dall’articolo 23 della convenzione. In particolare per il Congo i redditi che provengono dall’Italia, e imponibili in conformità alle disposizioni dell’accordo, lo sono anche in Congo quando destinati ad un residente del Congo. E’ prevista la non deducibilità dell’imposta italiana per il calcolo del reddito imponibile in Congo ma al beneficiario è riconosciuto un credito d’imposta.
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