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Attualità

Ravvedimento entro un anno per le dichiarazioni d'intento

E' possibile regolarizzare sia le omesse comunicazioni che quelle errate

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Con la circolare n. 41/E del 26 settembre, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sull'obbligo, introdotto dalla Finanziaria 2005 per i cedenti o prestatori che emettono fattura senza applicazione di Iva nei confronti degli esportatori abituali, di comunicare telematicamente alla stessa Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. In particolare, è stato chiarito che l'eventuale violazione consistente nella omessa o errata comunicazione può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

La dichiarazione d'intento
L'articolo 8 del Dpr 633/72 consente agli esportatori abituali, vale a dire a quei soggetti che nell'anno solare precedente (plafond su base annuale) o nei dodici mesi precedenti (plafond su base mensile) hanno realizzato cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, servizi e cessioni intracomunitarie superiori al 10 per cento del volume d'affari dello stesso periodo (al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale di cui all'articolo 7, secondo comma, del Dpr 633/72), di acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva.
Gli acquisti suddetti non possono, comunque, superare l'ammontare delle operazioni di esportazione e assimilate, operazioni intracomunitarie e servizi internazionali registrati nel periodo di riferimento.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 746 del 29/12/1983 stabilisce che gli esportatori abituali, per avvalersi della suddetta facoltà, debbano consegnare o inviare ai propri cedenti o prestatori una dichiarazione d'intento, redatta in conformità del modello approvato con decreto ministeriale del 6/12/1986.
Come ricordato dalla circolare n. 41, l'obbligo di comunicare telematicamente i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute si aggiunge a quelli già previsti dalla normativa vigente, ossia:

  1. redazione della dichiarazione in duplice copia, numerazione progressiva, annotazione in apposito registro entro 15 giorni dall'emissione (per gli esportatori) e dal ricevimento (per i cedenti o prestatori)
  2. registrazione della dichiarazione ricevuta in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 633/72
  3. indicazione degli estremi della dichiarazione suddetta nella fatture emesse, in base a essa, senza addebito d'imposta
  4. verifica da parte del cedente o prestatore della conformità, della dichiarazione ricevuta, al modello approvato con il decreto ministeriale del 6 dicembre 1986.

Modalità della trasmissione della comunicazione
Il comma 381 della legge 311/2004 che, integrando il decreto legge 746/1983, dispone l'obbligo della comunicazione telematica, prevede che i cedenti o prestatori inviino la comunicazione stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello del ricevimento.
Con provvedimento del 16 febbraio 2005, è stato approvato il modello di comunicazione; è stato disposto, nel contempo, che i dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nei primi quattro mesi del 2005 fossero inclusi nella comunicazione da inviare entro il 16 maggio 2005.
L'invio della comunicazione va effettuato attraverso i canali previsti dall'Amministrazione finanziaria: in via diretta attraverso Internet oppure Entratel a seconda dell'abilitazione posseduta ovvero tramite un intermediario abilitato; è possibile utilizzare per la compilazione il software IVD2005 reperibile sul sito dell'Agenzia.

La prova della presentazione della comunicazione è data dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa. Così come previsto per l'invio delle altre dichiarazioni, si considerano tempestive quelle trasmesse entro i termini previsti ma scartate dalla procedura telematica, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data in cui la comunicazione di scarto è resa disponibile.
E' possibile, comunque, presentare una comunicazione "correttiva nei termini", prima della scadenza del termine di presentazione, qualora ci si accorgesse di aver trasmesso dati errati o incompleti.
Successivamente, se l'esportatore abituale intendesse incrementare l'ammontare del plafond disponibile e inviasse una nuova dichiarazione d'intento al cedente/prestatore, questi deve inviare un'ulteriore comunicazione entro i termini di legge.
Viceversa, se l'esportatore intendesse rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile o volesse revocare la dichiarazione d'intento già inviata al fornitore, questi non è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni previste per gli inadempienti
Con la circolare n. 41/E del 26 settembre, l'Agenzia torna a fornire chiarimenti, dopo quelli espressi nella circolare n. 10/E del 16 marzo scorso, riguardo alle sanzioni applicabili per le violazioni commesse in merito alle comunicazioni.
Ricordiamo, innanzitutto, che le disposizioni dettate dai commi 383 e 384 della legge finanziaria 2005 prevedono che:

  • il cedente o prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell'imposta non applicata
  • chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invii con dati inesatti o incompleti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

L'Agenzia chiarisce in quali casi si rendono applicabili le suddette sanzioni e opera la responsabilità solidale. In seguito alle precisazioni fornite si possono prospettare i seguenti casi:

  1. omissione dell'invio della comunicazione, entro i termini previsti da legge, o trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti, e successive effettuazioni di operazioni senza addebito d'imposta correlate alla dichiarazione d'intento pervenuta:
    si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200 percento dell'imposta evasa, prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 471/1997, comma 4-bis.
    Nel caso in cui la lettera d'intento emessa dall'esportatore sia infedele, sussiste la responsabilità solidale fra cedente/prestatore e cessionario, committente o importatore che ha emesso la lettera d'intento; tale responsabilità solidale si esplica solo sulla sanzione amministrativa, mentre del pagamento del tributo dovuto risponde unicamente il cessionario.
    Nel caso in cui, invece, la dichiarazione d'intento sia corretta, la violazione non dà luogo alla responsabilità solidale perché manca l'"imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta".
  2. omissione dell'invio della comunicazione entro i termini previsti da legge, o trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti, e assenza di operazioni senza addebito d'imposta:
    è applicabile solo la sanzione prevista, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 471/1997, per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro); in tal caso non opera la responsabilità solidale.

Come già detto, infine, l'Agenzia precisa che è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97) per sanare le violazioni relative al mancato invio della comunicazione o alla trasmissione della stessa con dati inesatti o incompleti, inviando la comunicazione per la prima volta (se omessa) o corretta (se errata) e versando la sanzione ridotta a un quinto del minimo entro un anno dalla violazione commessa.

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