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Attualità

I reati raddoppiano i termini per l'accertamento

Si tratta delle ipotesi perseguibili d'ufficio che gli incaricati pubblici devono denunciare per iscritto

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Al fine di "garantire all'amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l'utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l'accertamento" - sono queste le parole della circolare n. 28/E, diffusa il 4 agosto 2006 - il legislatore, attraverso l'articolo 37, comma 24, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2996, ha raddoppiato l'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento.

Infatti, per effetto delle novità introdotte all'articolo 43 del Dpr n. 600/73, dopo il secondo comma è stato previsto che: "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione".
Parallelamente, ai fini Iva, il comma 25 ha inserito, all'articolo 57 del Dpr n. 600/73, dopo il secondo comma, il seguente capoverso: "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione".

Si rammenta che, per espressa previsione normativa, ai sensi del successivo comma 26, le disposizioni precedenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006) sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del Dpr n. 600/73 e dell'articolo 57 del Dpr n. 633/72 (per le annualità coincidenti con l'anno solare, 1996).

La regola
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

Relativamente all'Irap, nella fase transitoria (caratterizzata dall'assenza di legislazione regionale disciplinante l'imposta ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 446/97), vanno applicate le stesse norme valevoli per le imposte sui redditi. Di conseguenza, anche i termini dell'accertamento corrispondono a quelli dell'articolo 43 del Dpr n. 600/73.

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In pratica, adesso, a partire dall'annualità 1998, i termini ai fini delle imposte sui redditi sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva.

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine accertamento
sulla dichiarazione
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
1997
1998
2003
2004
1998
1999
2003
2004
1999
2000
2004
2005
2000
2001
2005
2006
2001
2002
2006
2007
2002
2003
2007
2008
2003
2004
2008
2009


TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IVA
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine accertamento
sulla dichiarazione
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
1997
---
---
2003
1998
1999
2003
2004
1999
2000
2004
2005
2000
2001
2005
2006
2001
2002
2006
2007
2002
2003
2007
2008
2003
2004
2008
2009


La proroga dei termini da condono
L'articolo 10 della legge n. 289/2002 ha disposto la proroga di due anni del termine utile per accertare i periodi d'imposta non interessati dalle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge n. 289/2002.
In modo parallelo, l'articolo 2, comma 44, lettera f), della legge finanziaria 2004, prevede la medesima proroga nei confronti dei contribuenti che non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
La circolare n. 7/E del 18 febbraio 2004 spiega che "i termini dell'accertamento relativo al periodo di imposta 2002, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non sono suscettibili di proroga, posto che ...in tal caso viene meno la possibilità di avvalersi della definizione e, quindi, la stessa ratio della norma".
In sintesi, i termini ordinari e i termini prorogati per l'accertamento sono riassunti nelle seguenti tabelle, contenute nella circolare n. 7/E/2004.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Periodo
d'imposta
Anno
presentazione
della
dichiarazione
Termine per
l'accertamento
sulla dichiarazione
Termine
prorogato
Termine per
l'accertamento
(dichiarazione omessa)
Termine
prorogato
1997
1998
2003
2005
2004
2006
1998
1999
2003
2005
2004
2006
1999
2000
2004
2006
2005
2007
2000
2001
2005
2007
2006
2008
2001
2002
2006
2008
2007
2009
2002
2003
2007
2009
2008
-----


DICHIARAZIONE IVA
Periodo
d'imposta
Anno
presentazione
della
dichiarazione
Termine per
l'accertamento
sulla dichiarazione
Termine
prorogato
Termine per
l'accertamento
(dichiarazione omessa)
Termine
prorogato
1998
1999
2003
2005
2004
2006
1999
2000
2004
2006
2005
2007
2000
2001
2005
2007
2006
2008
2001
2002
2006
2008
2007
2009
2002
2003
2007
2009
2008
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Le novità del decreto legge n. 223/2006
Come abbiamo anticipato, l'articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente, sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).
Nella tabella, indichiamo le nuove scadenze, a partire dall'annualità 1998, annualità in cui, per la prima volta, i termini di decadenza coincidono sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva.

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