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Attualità

Redditi da brevetti, in Belgio arriva la deduzione

Le nuove disposizioni in vigore a partire dal periodo d’imposta 2008 hanno richiesto ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione

La deduzione sui redditi da brevetti interessa, oltre che quelli nazionali, anche quelli europei e internazionali.  Fra i beneficiari dell'agevolazione le società nazionali e straniere con sede d’affari in Belgio e soggette all’imposta societaria. Il governo belga si mostra sempre più favorevole ad agevolare gli investimenti aziendali nella ricerca. A testimoniare tale volontà il recente provvedimento in materia di deduzione sui redditi da brevetti volto a riconoscere delle agevolazioni fiscali, sotto forma di deduzioni d’imposta, sulle remunerazioni percepiti dalle aziende derivanti dallo sfruttamento dei citati diritti. Le disposizioni normative, che troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta 2008, in quanto generali ed astratte hanno necessitato di ulteriori chiarimenti a cui l’Amministrazione fiscale belga ha provveduto tempestivamente con la pubblicazione di alcune note di approfondimento. Il tutto per fornire agli operatori una guida puntuale e dettagliata e, soprattutto, per evitare un’applicazione distorta delle norme in esame. Uno dei principali obiettivi, infatti, è quello di scongiurare una manovra artificiosa dei prezzi di trasferimento infragruppo, soprattutto con riferimento ai gruppi transnazionali. Ed è proprio per tale motivo che uno dei postulati previsti dalle normativa di specie sancisce l’obbligo di effettuare le transazioni economiche secondo i prezzi di mercato in regime di libera concorrenza.

La definizione di brevetto
La legge di programma del 27 aprile 2007 non fornisce una definizione dettagliata del concetto di brevetto. Per sopperire a tale gap, le autorità belghe competenti in materia hanno precisato che il significato di tale termine è da ricercare nel contenuto dettato dall’art. 2 della legge sui diritti d’invenzione del 28 marzo 1984. Secondo tale fonte normativa, infatti, i brevetti costituiscono diritti di sfruttamento, esclusivo e temporaneo, delle nuove invenzioni che, in quanto tali, risultano suscettibili di applicazione industriale. La stessa diposizione normativa precisa le caratteristiche affinché un’invenzione sia da qualificarsi come “nuova”, ovvero allorquando la stessa non risulta all’ “état de la technique”.

I presupposti
La deduzione sui redditi da brevetti interessa, oltre che i brevetti nazionali, anche quelli europei e internazionali, mentre non è applicabile per i diritti di proprietà intellettuale come diritti d’autore, marchi e simili. Fra i soggetti beneficiari di tale agevolazione rientrano le società nazionali e straniere con sede d’affari in Belgio ed assoggettate all’imposta sulle società. Conseguentemente, le persone fisiche e quelle morali, in quanto non assoggettate all’imposta sulle società, non risultano interessate da tale disposizione. Come chiarito dalla nota fornita dal Service Public Federal Finance belga, per usufruire dell’agevolazione di specie non è necessario avere la proprietà sui brevetti, ma la stessa è parimenti applicabile in caso di disponibilità dei diritti d’usufrutto o per la titolarità di licenze, anche se detenute in regime di contitolarità con altri soggetti. Tuttavia la normativa è  inapplicabile nei confronti di quei soggetti che, operando in nome e per conto di soggetti terzi in qualità di meri prestatori di servizi, non risultano proprietari, usufruttuari o titolari delle stesse licenze di brevetto. Un’altra condizione prevista per rientrare nel campo di applicabilità delle regole in esame è la disponibilità di un centro di ricerca, situato nel territorio nazionale o all’estero, responsabile, per intero o parzialmente, dello sviluppo di un brevetto o del miglioramento di alcuni prodotti. Lo sviluppo del brevetto, pertanto, non deve essere necessariamente realizzato in toto dal soggetto beneficiario della deduzione che potrà fare ricorso a terzi attraverso la stipulazione di contratti di ricerca o tramite accordi di outsourcing e senza che il diritto alla deduzione venga meno.

Le modalità operative
I redditi da brevetti sono disciplinati dall’articolo 205/2, 2 del Cir, la legge fiscale belga del 1992. Secondo tale fonte normativa rientrano nel novero di tale tipologia di redditi le remunerazioni derivanti dalla concessione dei diritti di specie a terzi, nonché quelle ricomprese nel prezzo di vendita di beni e servizi, al loro valore effettivo di mercato. Non risultano tali, invece, i redditi conseguiti a seguito della vendita dei brevetti o per il trasferimento della comproprietà o dell’usufrutto degli stessi diritti. La deduzione, inoltre, vale solo per i redditi imponibili in Belgio. I redditi imputati a società residenti all’estero che, in virtù dell’applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, risultano esenti da imposizione, non sono qualificati come redditi da brevetti e, conseguentemente, non rientrano nel meccanismo di calcolo della deduzione. La nota dell’Amministrazione fiscale belga ha anche precisato che l’agevolazione in oggetto deve essere commisurata al valore aggiunto che tali diritti sono in grado di far conseguire alla società. Da ciò consegue che il valore su cui commisurare l’ammontare della deduzione dovrà essere ridotto del costo di acquisto delle concessioni pagate a terzi o della quota di ammortamento degli stessi diritti. A ogni modo la diminuzione dovrà essere applicata separatamente per ciascun brevetto.
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