Niente ritenuta d'acconto sui corrispettivi delle prestazioni rese da società di ingegneria. Lo conferma in maniera perentoria l'Agenzia delle entrate, che nella risoluzione n. 56/E dello scorso 4 maggio ha dissipato ogni dubbio al riguardo.
Nel caso specifico, la questione è stata sollevata da un'istanza di interpello promossa dal committente che voleva chiarimenti circa l'applicabilità ai corrispettivi in oggetto della ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25 del Dpr 600 del 29 settembre 1973. Ma occorre riconoscere che il problema incidentalmente verteva su quello più vasto della qualifica dei redditi prodotti da società professionali in genere, e società di ingegneria in particolare, che - come è noto - ha costituito spesso punto di discussione.
Quando si applica la ritenuta
L'Agenzia delle entrate muove correttamente dalla constatazione che la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 citato non si applica ai ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. La ritenuta d'acconto, infatti, deve essere operata da parte di taluni soggetti ("sostituti di imposta", e precisamente: enti e società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir; società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir; persone fisiche esercenti attività di impresa di cui all'articolo 55 del Tuir; esercenti attività di impresa agricola; esercenti arti e professioni; condomini) all'atto dell'erogazione di compensi per la prestazione di lavoro autonomo di natura professionale od occasionale. L'ultimo alinea del comma 1 dell'articolo 25, Dpr 600/1973, esclude però espressamente dall'obbligo di operare la ritenuta i corrispettivi di prestazioni rese in esecuzione di attività di impresa, sui quali la ritenuta non va pertanto operata.
La natura del reddito prodotto dalle società di ingegneria
I redditi prodotti da società di capitali, osserva l'Agenzia, assumono la qualifica di reddito di impresa indipendentemente dal contenuto oggettivo della prestazione resa o della cessione effettuata. Di conseguenza, nel caso specifico, benché la prestazione resa dalla società di ingegneria sia sotto il profilo oggettivo indubbiamente e in ogni sua parte equiparabile a quella resa dal "professionista" ingegnere, sotto un profilo soggettivo essa subisce una diversa configurazione, assumendo quindi la qualifica di reddito di impresa. Su tali redditi, in base all'articolo 25, Dpr 600/1973 ricordato sopra, non va tuttavia operata dal ritenuta, il ché rende evidente l'inapplicabilità della ritenuta stessa ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle società di ingegneria.
Le società di ingegneria
In base all'articolo 17, comma 6, della legge 109 dell'11 febbraio 1994 ("legge Merloni"), le società di ingegneria sono società di capitali costituite in una delle forme previste dai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni), nonché in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Per queste ultime, in particolare, è prevista la non obbligatorietà del requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 17, comma 6 in oggetto, il ché significa che le società cooperative di ingegneria non necessitano che la compagnie sia composta esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. In pratica, detto requisito è riconosciuto come vincolante solo nel primo caso (Srl, Spa, Sapa), mentre non lo è nel secondo (società cooperative).
La comparsa di questa seconda tipologia di società di ingegneria (quella che assume la forma giuridica di cooperativa) è avvenuta a far corso dal 12 maggio dell'anno scorso, data a partire dalla quale la "legge Merloni" è stata modificata in forza della legge comunitaria per il 2005 (legge 62 del 18 aprile 2005). Da tale data, pertanto, le società di ingegneria possono assumere anche la forma di società cooperativa a compagine "mista" (non solo composta di professionisti). Sotto il profilo contributivo, dette società sono obbligate, nei confronti di Inarcassa, ad adempiere gli obblighi che la disciplina statutaria della Associazione prevede per le società di ingegneria.
La circostanza che differenzia nettamente le società di ingegneria da tutte le altre forme di svolgimento in società o associazione di attività libero-professionale, sta nel fatto che esse assumono per legge la forma di società di capitali (in struttura cooperativa o non).
Direttori tecnici
Per le società di ingegneria, è previsto che l'incarico sia espletato da un soggetto iscritto all'apposito albo e che all'interno della sua compagine siano nominati uno o più direttori tecnici in possesso della laurea in ingegneria o in architettura o nella disciplina tecnica attinente l'attività principale della società, iscritti nei relativi albi professionali da almeno dieci anni. I direttori tecnici devono collaborare alla definizione degli obiettivi strategici della società, controllare le prestazioni svolte dai tecnici incaricati alla progettazione, controfirmare gli elaborati. Il direttore tecnico, di norma, viene consultato periodicamente dall'organo amministrativo della società e, in particolare, deve esserlo: all'atto della definizione degli indirizzi dell'attività di progettazione, all'atto della decisione di partecipare a una gara; in genere, all'atto dello svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica e studi di impatto ambientale.
L'attività delle società di ingegneria
Dopo le modifiche introdotte dalla legge 166 dell'1 agosto 2002 ("legge Lunardi"), l'oggetto dell'attività delle società di ingegneria è l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, è previsto che esso si applichi, con riferimento ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali, qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 166/2002.
Come ricorda l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 56/E/2006, quindi, la costituzione di società di ingegneria necessita in ultima analisi la verifica contestuale di due presupposti:
- un presupposto soggettivo, fondato sulla costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti"
- un presupposto oggettivo, relativo all'avere per oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.