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Attualità

Redditometro, ecco i nuovi valori

L'aggiornamento arriva a distanza di poco più di un mese da quello relativo agli anni 2002-2003

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Con provvedimento direttoriale del 17 maggio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'aggiornamento per il biennio 2004 e 2005 della tabella allegata al decreto ministeriale del 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale del 19 novembre 1992) per la determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

Facendo un semplice excursus storico, si può notare che l'attività da parte dell'Amministrazione in merito a questa fattispecie accertativa nei primi mesi del 2005 è stata più che operosa; si ricorda, infatti, che per gli anni 2000 e 2001 l'adeguamento è stata attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005), mentre per il biennio 2002 e 2003 l'aggiornamento è stato effettuato con provvedimento direttoriale del 5 aprile 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005).
Negli ultimi cinque mesi l'Amministrazione finanziaria ha provveduto, quindi, a ritoccare i valori del redditometro tre volte, sulla base della rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, che, con nota protocollo n. 852 del 15 marzo 2005, ha certificato che l'incremento percentuale verificatosi nel periodo da giugno 1992 a giugno 2004 è stato del 42,4 per cento.

Il redditometro è uno strumento utilizzato per la determinazione in maniera sintetica della capacità contributiva dei soggetti Irpef in relazione ad alcuni beni posseduti, nell'ipotesi in cui il reddito accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.
Il suo utilizzo è regolato dall'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, in base al quale l'ufficio, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando si verifica che il reddito presunto sia superiore al 25 per cento del reddito dichiarato e che tale scostamento sia consecutivo per almeno due anni.

Nella tabella sono riportati gli importi e i relativi coefficienti assegnati ai diversi elementi. Nell'articolo del 20 maggio scorso, abbiamo proposto un esempio di calcolo per la determinazione del valore reddituale di un contribuente, mediante l'applicazione dei valori aggiornati per gli anni 2002 e 2003. Tale calcolo ha rilevato che il contribuente per non essere assoggettato ad accertamento induttivo doveva dichiarare un reddito minimo di 32.814,14 euro.
Prendendo in esame gli stessi elementi reddituali di quell'esempio, andiamo a verificare ora quanto dovrebbe dichiarare lo stesso soggetto Irpef con l'applicazione dei nuovi valori del redditometro (2004 e 2005).

Calcolo della capacità contributiva di un contribuente che possiede i seguenti beni:

  1. Barca a vela di 9 metri acquistata nel 2004
  2. Ford Focus 20 HP acquistata nel 2004
  3. Abitazione principale a Siena di 110 mq.
  4. Abitazione secondaria a Viareggio di 80 mq.

Calcolo dei valori reddituali

  1. Tabella 2.1: 3,68 x 900 cm. = 3.312,00 x 7 = 23.184,00
  2. Tabella 3.1: 2.257,78 (311,09 x 5) = 3.813,23 x 6 = 22.879,38
  3. Tabella 6.2: 20,59 x 110 mq. = 2.264,90 x 4 = 9.059,60
  4. Tabella 6.4: 10,29 x 80 mq. = 823,20 x 5 = 4.116,00

Calcolo del reddito sintetico

23.184,00 x 100%=23.184,00 
22.879,38 x 60%=13.727,62 
9.059,60 x 50%=4.529,80 
4.116,00 x 40%=1.646,40 
Totale reddito sintetico 43.087,82 euro


Con l'ipotesi di calcolo suesposto, il reddito minimo da dichiarare per non incorrere in accertamento induttivo è pari a 34.470,25 euro, pari all'80 per cento del reddito sintetico.

Il contribuente, applicando i nuovi parametri del redditometro agli stessi elementi dell'anno precedente, deve dichiarare un incremento sul reddito minimo di 1.656,11 euro rispetto a quello precedente, con un incremento percentuale pari a circa il 5 per cento.

Reddito sintetico anno 2003 - 32.814,14 euro
Reddito sintetico anno 2004 - 34.470,25 euro
Differenza          1.656,11 euro


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