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Attualità

Regime catastale per le società agricole

L’opzione per tale modalità di tassazione è vincolante per un triennio

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La Finanziaria 2007 prevede all’articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali “agricole”, eccezion fatta per le Spa e le Sapa.

Sancisce, infatti, la norma che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, a mente del quale il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno stesso, nell’esercizio di attività agricolo su di esso.

L’opzione della scelta in favore della tassazione catastale, in luogo di quella ordinaria, è vincolante per un triennio ed è riservata alle sole società che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l’indicazione di “società agricola”.
Il comma 1095 della Finanziaria, prevede, poi, che con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, saranno dettate le necessarie modalità applicative del comma 1093, ovvero della tassazione catastale in commento.

Da sottolineare come il comma 1093, prevedendo la tassazione catastale per le attività di cui all’articolo 32 del Tuir, ovvero per le attività di coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali con terreno potenzialmente in grado di produrre almeno un quarto del mangime necessario, e attività connesse del decreto ministeriale 19 marzo 2004, esclude dal suo campo di applicazione sia l’allevamento che eccede i limiti, per il quale è invece prevista una tassazione parametrale (articolo 56, comma 5, del Tuir), sia le attività connesse non contemplate dal richiamato decreto ministeriale del 2004, per le quali è prevista una tassazione forfetaria.

Proseguendo, il comma 1094 della Finanziaria 2007 dispone che si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Si tratta, dunque, in buona sostanza, di una assimilazione alle cooperative, allorché due o più imprese costituiscano una società commerciale al fine di trasformare e vendere i propri prodotti. Per siffatte fattispecie, il comma 1094 prevede che l’impresa determini il suo reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

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